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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 33649/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21992/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 420/2023 pubblicata il 03/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con I.N.P.S. e A.D.E.R.

2. La controversia ha per oggetto l’opposizione a estratto di ruolo rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente a oggetto gli avvisi di addebito dedotti in giudizio.

3. Il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione.

4. La Corte territoriale in via preliminare ha ritenuto la sussistenza di un interesse ad agire in capo al MASPERI rilevante ex art.12 comma 4 bis d.P.R. n. 602/1973 (prescrizione quinquennale delle somme pretese) e nel merito ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure.

5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Maspero con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, ai quali resistono [OSCURATO:PERSONA] e I.N.P.S.. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.

6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale (art. 360 primo comma , n. 4, cod. proc. civ), Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c od . p roc. civ.

« in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate Riscossione ed Avvocatura Generale dello Stato del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossionedi avvalersi dell’Avvocatura dello Stato ».

2. Con il secondo motivo (art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comman. 4 cod. p roc. c iv. e dell’art. 118 primo co mma disp. att. cod.proc. c iv., in relazione agli artt.2712 e 2719 c od . c iv .

«frutto del difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudicedi seconde cure ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità agli originali delle copie effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali».

3. Con il terzo motivo (art. 360primo comma n. 3, cod. proc. civ. ) Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione d egli artt. 139 , 148 e 160 cod. proc. civ., dell’art 7 della legge n.890/1982 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 - d .P.R. n. 602/ 19 73 ed art. 60 comma1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/1973 .

4. Con il quarto motivo (art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ. ) Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 , 148 e 160 cod. proc. civ., e dell’art 7 della legge n.890/1982 e la violazione e falsaapplicazione dell’art 26 del d.P.R. n. 602/ 19 73 ed art. 60 del d.P.R. n.600/1973.

5. Con il quinto motivo (art. 360 primo comma n.3 c od. proc. civ.) Masperi lamenta violazione dell’art.3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.) ADERlamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.100 cod. proc. civ., nonché degli artt.12 comma 4 bis deld.P.R. n.602/1973 e 3 bis del d.l. n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.215/2021.

7. Ritiene il Collegio che prima dell’esame dei motivi d el ricorso principale sianecessario trattare il ricorso incidentale che investe la questione dellaimpugnabilità dell’estratto di ruolo.

8. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, per il quale il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass. 21/05/2021 n.14039 e succ. conf.).Peraltro, nella specie il ricorso investe la questione della stessa proponibilità dell’azione.

9. Tanto premesso va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, sollevata dal Masperi, siccome «fattispecie estranea» rispetto alla previsione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, fosse sufficiente ad integrare l’interesse ad agire ed in particolare la impugnabilità dell’estratto di ruolo. 10.Orbene sebbene la premessa della Corte territoriale sia corretta -atteso che la prescrizione quinquennale effettivamente non rientra nei casi previsti dalle lettere da a) a d) della disposizione in esame per i quali è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo– tuttavia è errata la conclusione che la Corte ne trae.

11. Solonei casi tassativamente previsti dalle lettere da a) a d) (tra i quali non rientra la prescrizione quinquennale), infatti,è consentita la autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, per la sussistenza ─ juris et de jure ─ di un pregiudizio tale da concretizzare un interesse ad agire.

12. Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, «l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio» (Cass.

S.U. 06/09/2022 n.26283).

13. Facendo applicazione di questi principi al caso in esame deve concludersi che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, senza essere accompagnata dalla deduzione di uno o più degli specifici casi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art.12 comma 4 bis cit ., fosse sufficiente per ritenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

14. La insussistenza di alcuna delle ipotesi nelle quali è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo determina l’accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso principale, e la cassazione senza rinvio ex art.382 secondo comma ultimo periodo cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire.

15. Lo ius supervenienscostituito dall’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 è entrato in vigore dopo la instaurazione della lite, e ciò giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentalee, assorbito l’esame dei motivi del ricorso principale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiarache l’azione non poteva essere proposta.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21992/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 420/2023 pubblicata il 03/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con I.N.P.S. e A.D.E.R. 2. La controversia ha per oggetto l’opposizione a estratto di ruolo rilasciato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente a oggetto gli avvisi di addebito dedotti in giudizio. 3. Il Tribunale di Monza rigettava l’opposizione. 4. La Corte territoriale in via preliminare ha ritenuto la sussistenza di un interesse ad agire in capo al MASPERI rilevante ex art.12 comma 4 bis d.P.R. n. 602/1973 (prescrizione quinquennale delle somme pretese) e nel merito ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre il Maspero con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, ai quali resistono [OSCURATO:PERSONA] e I.N.P.S.. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale (art. 360 primo comma , n. 4, cod. proc. civ), Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c od . p roc. civ. « in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate Riscossione ed Avvocatura Generale dello Stato del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossionedi avvalersi dell’Avvocatura dello Stato ». 2. Con il secondo motivo (art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ.) Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, primo comman. 4 cod. p roc. c iv. e dell’art. 118 primo co mma disp. att. cod.proc. c iv., in relazione agli artt.2712 e 2719 c od . c iv . «frutto del difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudicedi seconde cure ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità agli originali delle copie effettuato dal contribuente, nonostante l’espressa negazione degli originali». 3. Con il terzo motivo (art. 360primo comma n. 3, cod. proc. civ. ) Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione d egli artt. 139 , 148 e 160 cod. proc. civ., dell’art 7 della legge n.890/1982 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 - d .P.R. n. 602/ 19 73 ed art. 60 comma1, lett. b-bis) del d.P.R. n. 600/1973 . 4. Con il quarto motivo (art. 360primo comma n. 3 cod. proc. civ. ) Masperi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 , 148 e 160 cod. proc. civ., e dell’art 7 della legge n.890/1982 e la violazione e falsaapplicazione dell’art 26 del d.P.R. n. 602/ 19 73 ed art. 60 del d.P.R. n.600/1973. 5. Con il quinto motivo (art. 360 primo comma n.3 c od. proc. civ.) Masperi lamenta violazione dell’art.3 commi 9 e 10 della legge n.335/1995. 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ.) ADERlamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.100 cod. proc. civ., nonché degli artt.12 comma 4 bis deld.P.R. n.602/1973 e 3 bis del d.l. n.146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.215/2021. 7. Ritiene il Collegio che prima dell’esame dei motivi d el ricorso principale sianecessario trattare il ricorso incidentale che investe la questione dellaimpugnabilità dell’estratto di ruolo. 8. Sul punto si intende dare continuità all’orientamento di questa Corte, per il quale il principio di salvaguardia dell'ordine logico nella trattazione delle questioni, secondo il criterio di graduazione che impone prima lo scrutinio di quelle introdotte con il ricorso principale e poi di quelle di cui al ricorso incidentale, può cedere al cospetto delle esigenze sottese al principio della ragionevole durata del processo, sicché le questioni pregiudiziali sollevate a mezzo del ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono formare oggetto di esame prioritario quando la loro definizione, rendendo ultroneo l'esame delle questioni sollevate con il ricorso principale, consenta una più sollecita definizione della vicenda in giudizio in base al principio della ragione più liquida (Cass. 21/05/2021 n.14039 e succ. conf.).Peraltro, nella specie il ricorso investe la questione della stessa proponibilità dell’azione. 9. Tanto premesso va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, sollevata dal Masperi, siccome «fattispecie estranea» rispetto alla previsione dell’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, fosse sufficiente ad integrare l’interesse ad agire ed in particolare la impugnabilità dell’estratto di ruolo. 10.Orbene sebbene la premessa della Corte territoriale sia corretta -atteso che la prescrizione quinquennale effettivamente non rientra nei casi previsti dalle lettere da a) a d) della disposizione in esame per i quali è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo– tuttavia è errata la conclusione che la Corte ne trae. 11. Solonei casi tassativamente previsti dalle lettere da a) a d) (tra i quali non rientra la prescrizione quinquennale), infatti,è consentita la autonoma impugnazione dell’estratto di ruolo, per la sussistenza ─ juris et de jure ─ di un pregiudizio tale da concretizzare un interesse ad agire. 12. Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, «l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio» (Cass. S.U. 06/09/2022 n.26283). 13. Facendo applicazione di questi principi al caso in esame deve concludersi che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, senza essere accompagnata dalla deduzione di uno o più degli specifici casi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art.12 comma 4 bis cit ., fosse sufficiente per ritenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. 14. La insussistenza di alcuna delle ipotesi nelle quali è consentita l’impugnazione dell’estratto di ruolo determina l’accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente assorbimento dei motivi di ricorso principale, e la cassazione senza rinvio ex art.382 secondo comma ultimo periodo cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire. 15. Lo ius supervenienscostituito dall’art.12 comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973 è entrato in vigore dopo la instaurazione della lite, e ciò giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso incidentalee, assorbito l’esame dei motivi del ricorso principale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiarache l’azione non poteva essere proposta. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contrib
Sentenza Cassazione n. 33649/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris