CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 20653/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata; Rilevato che è stato proposto appello - poi riqualificato in ricorso per cassazione, con ordinanza deila Corte di appello di Catanzaro del 26/02/2024 - Ce.)...-J,12.4. avverso sentenza del Tribunale dilCatanzaroi che aveva condannato acix) Chiapperini alla pena dell'ammenda, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Ritenuto che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente prospettato con la veste formale dell'appello; il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente - disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09 maggio