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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27761/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20524/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difense in proprio ex art.86 c.p.c. - domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4686/2022depositata il 19/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Catania la liquidazione delle spese per l’attività svolta in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], detenuto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 15.9.2022; il professionista aveva posto a fondamento della richiesta l’attività professionale prestata nell’interesse del suo assistito, consistita nella presentazione di un’istanza avanti al Magistrato di Sorveglianza, seguita dal deposito di una memoria; all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per la discussione dell’istanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato, rendendo necessaria la nomina di un difensore d’ufficio; all’esito l’istanza era stata accolta parzialmente.

Il ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento degli onorari per l’attività svolta (inizialmente era stata richiesto il compenso anche per la fase di discussione, poi rinunciato in sede di opposizione): la domanda era stata respinta dal Magistrato di Sorveglianza sul presupposto che la presenza di due difensori non rendeva possibile la liquidazione dei compensi richiesti, in applicazione del disposto dell’art.91 DPR n.115/2002.

Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Catania all’esito della proposta opposizione.

Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo di doglianza Vi è controricorso del Ministero della Giustizia.

Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa prima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di critica articolato [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’errata applicazione degli art.91 e 82 DPR n.115/2002: non vi sarebbero mai stati, secondo il ricorrente, due difensori ma un solo difensore di fiducia, con nomina ai soli fini dell’udienza, ex art.97 co 4 c.p.c., di un difensore d’ufficio; sarebbero pertanto dovuti gli onorari per la fase di studio e per quella introduttiva, ingiustificatamente negati dai giudici di merito.

Il ricorso è fondato.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente presentato avanti al Magistrato di Sorveglianza una istanza ex art.35 ter Ord. Pen. nell’interesse del suo assistito, detenuto di cui il ricorrente aveva assunto la difesa di fiducia, ammesso al patrocinio a spese dello Stato; era stata conseguentemente fissata udienza per la discussione dell’istanza, in relazione alla quale il ricorrente aveva depositato memoria ex art.127 c.p.c.; all’udienza fissata, essendo assente il difensore di fiducia, era stato nominato un difensore d’ufficio ex art.97 co 4 c.p.p.

Ai sensi dell’art.97 co 4 c.p.p.

Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo

102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza.

Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 .

La norma riportata non prevede l’aggiunta di un difensore al difensore di fiducia o d’ufficio già nominati ma la nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione del difensore già nominato, che può essere anche finalizzata al compimento di attività specifiche limitatamente alle quali è appunto operativa la sostituzione.

E’ quello che risulta essere successo nel caso di specie poiché il difensore di fiducia, che pure aveva depositato memoria difensiva nell’interesse del suo assistito, non si era presentato fisicamente all’udienza fissata per discutere l’istanza proposta, rendendo così necessaria la nomina di un sostituto per rappresentare gli interessi del soggetto assistito.

Non si può ritenere pertanto correttamente applicato il disposto dell’art.91 DPR n.115/2002 secondo il quale “L'ammissione al patrocinio è esclusa: … b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100”, poiché, appunto, la sostituzione non ha comportato l’aggiunta di un difensore e tantomeno l’aggiunta di un secondo difensore di fiducia.

In ogni caso, anche a voler ritenere che la nomina del difensore d’ufficio di udienza possa aver determinato la coesistenza di due difensori (ciò che all’evidenza non è anche alla luce del contenuto letterale dell’art.91 lett.b) cit.), il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non avrebbe comunque applicato correttamente il disposto della norma appena richiamata.

Non poteva essere infatti negato al ricorrente il riconoscimento dei compensi per l’attività in concreto svolta a favore del suo assistito prima della pretesa coesistenza di difensori di fiducia e d’ufficio: avrebbero pertanto dovuto essere riconosciute le fasi di studio e introduttiva per l’attività effettivamente svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale unico difensore (fino all’udienza) del soggetto rappresentato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato legittimamente quantomeno fino all’udienza.

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania deve pertanto essere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c.

È incontestato -e documentato- lo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle attività di studio e introduttive del procedimento avanti al Magistrato di Sorveglianza nell’interesse del suo assistito: dette attività erano consistite nella presentazione dell’istanza ex art.35 ter Ord. Pen. e poi nella predisposizione di una memoria difensiva.

In questa sede il ricorrente richiede la liquidazione dei compensi prendendo a riferimento -in mancanza di indicazioni specifiche nel DM n.55/2014-le tabelle relative ai giudizi avanti al Giudice monocratico, nei valori minimi che tengono adeguato conto della concreta, ridotta, complessità dell’attività difensiva svolta nel caso di specie in sede di esecuzione penale.

La quantificazione dei compensi nei valori minimi, individuati per le sole attività effettivamente svolte, è stata effettuata e richiesta dal ricorrente in € 330,00 (valori minimi individuati: € 225,00 per la fase di studio ed € 270,00 per la fase introduttiva, per complessivi € 495,00 che, ridotti di un terzo, diventano € 330,00).

L’accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta il riconoscimento a favore del ricorrente anche delle spese del giudizio di opposizione al rigetto di liquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011 -che si quantificano, nei limiti del richiesto, in € 462,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni per € 125,00-, e delle spese del giudizio di legittimità -che si quantificano in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00-.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese processuali del procedimento svoltosi avanti al Magistrato di Sorveglianza di Catania, per l’importo di € 330,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Sorveglianza di Catania, pari a € 462,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese al 15%, come per legge, e oltre ad € 125,00 per anticipazioni; pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio di legittimità, che quantifica in € 678,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20524/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difense in proprio ex art.86 c.p.c. - domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4686/2022depositata il 19/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Catania la liquidazione delle spese per l’attività svolta in qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], detenuto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dal 15.9.2022; il professionista aveva posto a fondamento della richiesta l’attività professionale prestata nell’interesse del suo assistito, consistita nella presentazione di un’istanza avanti al Magistrato di Sorveglianza, seguita dal deposito di una memoria; all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per la discussione dell’istanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato, rendendo necessaria la nomina di un difensore d’ufficio; all’esito l’istanza era stata accolta parzialmente. Il ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento degli onorari per l’attività svolta (inizialmente era stata richiesto il compenso anche per la fase di discussione, poi rinunciato in sede di opposizione): la domanda era stata respinta dal Magistrato di Sorveglianza sul presupposto che la presenza di due difensori non rendeva possibile la liquidazione dei compensi richiesti, in applicazione del disposto dell’art.91 DPR n.115/2002. Il provvedimento era stato confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Catania all’esito della proposta opposizione. Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo di doglianza Vi è controricorso del Ministero della Giustizia. Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa prima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di critica articolato [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’errata applicazione degli art.91 e 82 DPR n.115/2002: non vi sarebbero mai stati, secondo il ricorrente, due difensori ma un solo difensore di fiducia, con nomina ai soli fini dell’udienza, ex art.97 co 4 c.p.c., di un difensore d’ufficio; sarebbero pertanto dovuti gli onorari per la fase di studio e per quella introduttiva, ingiustificatamente negati dai giudici di merito. Il ricorso è fondato. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente presentato avanti al Magistrato di Sorveglianza una istanza ex art.35 ter Ord. Pen. nell’interesse del suo assistito, detenuto di cui il ricorrente aveva assunto la difesa di fiducia, ammesso al patrocinio a spese dello Stato; era stata conseguentemente fissata udienza per la discussione dell’istanza, in relazione alla quale il ricorrente aveva depositato memoria ex art.127 c.p.c.; all’udienza fissata, essendo assente il difensore di fiducia, era stato nominato un difensore d’ufficio ex art.97 co 4 c.p.p. Ai sensi dell’art.97 co 4 c.p.p. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 . La norma riportata non prevede l’aggiunta di un difensore al difensore di fiducia o d’ufficio già nominati ma la nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione del difensore già nominato, che può essere anche finalizzata al compimento di attività specifiche limitatamente alle quali è appunto operativa la sostituzione. E’ quello che risulta essere successo nel caso di specie poiché il difensore di fiducia, che pure aveva depositato memoria difensiva nell’interesse del suo assistito, non si era presentato fisicamente all’udienza fissata per discutere l’istanza proposta, rendendo così necessaria la nomina di un sostituto per rappresentare gli interessi del soggetto assistito. Non si può ritenere pertanto correttamente applicato il disposto dell’art.91 DPR n.115/2002 secondo il quale “L'ammissione al patrocinio è esclusa: … b) se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100”, poiché, appunto, la sostituzione non ha comportato l’aggiunta di un difensore e tantomeno l’aggiunta di un secondo difensore di fiducia. In ogni caso, anche a voler ritenere che la nomina del difensore d’ufficio di udienza possa aver determinato la coesistenza di due difensori (ciò che all’evidenza non è anche alla luce del contenuto letterale dell’art.91 lett.b) cit.), il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza non avrebbe comunque applicato correttamente il disposto della norma appena richiamata. Non poteva essere infatti negato al ricorrente il riconoscimento dei compensi per l’attività in concreto svolta a favore del suo assistito prima della pretesa coesistenza di difensori di fiducia e d’ufficio: avrebbero pertanto dovuto essere riconosciute le fasi di studio e introduttiva per l’attività effettivamente svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale unico difensore (fino all’udienza) del soggetto rappresentato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato legittimamente quantomeno fino all’udienza. L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania deve pertanto essere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c. È incontestato -e documentato- lo svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle attività di studio e introduttive del procedimento avanti al Magistrato di Sorveglianza nell’interesse del suo assistito: dette attività erano consistite nella presentazione dell’istanza ex art.35 ter Ord. Pen. e poi nella predisposizione di una memoria difensiva. In questa sede il ricorrente richiede la liquidazione dei compensi prendendo a riferimento -in mancanza di indicazioni specifiche nel DM n.55/2014-le tabelle relative ai giudizi avanti al Giudice monocratico, nei valori minimi che tengono adeguato conto della concreta, ridotta, complessità dell’attività difensiva svolta nel caso di specie in sede di esecuzione penale. La quantificazione dei compensi nei valori minimi, individuati per le sole attività effettivamente svolte, è stata effettuata e richiesta dal ricorrente in € 330,00 (valori minimi individuati: € 225,00 per la fase di studio ed € 270,00 per la fase introduttiva, per complessivi € 495,00 che, ridotti di un terzo, diventano € 330,00). L’accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta il riconoscimento a favore del ricorrente anche delle spese del giudizio di opposizione al rigetto di liquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011 -che si quantificano, nei limiti del richiesto, in € 462,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni per € 125,00-, e delle spese del giudizio di legittimità -che si quantificano in € 678,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00-. La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese processuali del procedimento svoltosi avanti al Magistrato di Sorveglianza di Catania, per l’importo di € 330,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Sorveglianza di Catania, pari a € 462,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese al 15%, come per legge, e oltre ad € 125,00 per anticipazioni; pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio di legittimità, che quantifica in € 678,00
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