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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 37365/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2021 il Tribunale di Agrigento, quale giudice del riesame, ha rigettato il gravarne proposto da [OSCURATO:PERSONA] (direttore del Parco archeologico Valle dei Templi di cui fa parte il sito archeologico di [OSCURATO:PERSONA] e indagato per le contravvenzioni di cui agli artt. 677, secondo e terzo comma, e 673 cod. pen.) avverso il decreto di sequestro preventivo del Teatro greco e dell'area antistante, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento il giorno 15 novembre 2021.

1.1. Nel provvedimento di sequestro preventivo sono state valorizzate le risultanze della consulenza tecnica del Pubblico ministero e dei rilievi eseguiti dai Vigili del fuoco il 15 gennaio 2021; in particolare questi ultimi avevano constatato l'ammaloramento di plinti in cemento armato, con distacchi del copriferro, ossidazione dei ferri di armatura e fessurazioni, nonché la sostituzione di lastre di copertura in plexiglass e la mancanza di altre perché verosimilmente divelte dal vento, a conferma della sussistenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumità.

Da tali elementi, quindi, il Giudice per le indagini preliminari aveva desunto il 'fumus' dei reati in contestazione nonché un concreto e attuale pericolo per l'incolumità pubblica.

1.2. Il Tribunale, dando atto che la gestione del Teatro greco era stata trasferita al Parco archeologico nel 2019, ha osservato che l'attività di indagine svolta dal Pubblico ministero aveva fatto emergere alcune condotte censurabili, addebitabili allo Sciarratta nella sua quanta di direttore ed astrattamente inquadrabili nelle fattispecie contravvenzionali sopra indicate.

Al riguardo è stato evidenziato che, a seguito del sopralluogo avvenuto il 14 gennaio 2021, i Vigili del fuoco avevano segnalato la necessità - nelle more dell'effettuazione dei lavori per la realizzazione di un efficace ancoraggio del manto di copertura alla struttura portante - di interdire l'accesso all'area circostante il teatro per un raggio di settanta metri dal perimetro dello stesso.

Dall'accesso del 16 febbraio 2021 da partg'tarabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e dall'assunzione a sommarie informazioni del custode, era invece emerso che l'area del Teatro greco era stata riaperta al pubblico il giorno prima senza l'apposizione di segnali di pericolo e senza l'esecuzione di alcun lavoro, nemmeno temporaneo, di messa in sicurezza.

Soltanto durante l'assunzione a sommarie informazioni della responsabile dei custodi, la stessa era stata messa a conoscenza che - su disposizione dello Sciarratta - l'area sarebbe stata chiusa nuovamente il giorno 17 febbraio 2021, vale a dire due giorni dopo la riapertura.A quanto sopra deve aggiungersi che anche i consulenti del Pubblico ministero, nei sopralluoghi effettuati in data 1 giugno 2021, 17 giugno 2021 e 7 luglio 2021, avevano riscontrato la perdurante assenza di secinali di pericolo così come la mancata delimitazione di un'area di divieto di accesso al pubblico.

Pertanto, secondo il Tribunale, persisteva una situazione di significativo pericolo per la pubblica incolumità che non era venuta meno a seguito dei provvisori interventi posti in essere nel febbraio 2021 su indicazione dell'indagato.

2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione di legge nonché il vizio di motivazione mancante ed apparente.

In particolare, il ricorrente evidenzia l'assenza dei presupposti e delle condizioni di applicabilità della misura cautelare richiesti dalla legge anche con riferimento alle insussistenti ipotesi di reato e al c.d. 'fumus' e contesta, in ogni caso, l'esistenza delle omissioni addebitategli. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, il Tribunale di Agrigento ha correttamente individuato il ‘fumus commissi delicti' nella circostanza che quanto oggetto di sequestro, per la situazione in cui si trova, costituisce un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Quanto poi al 'periculum in mora' l'ordinanza impugnata ne ha ravvisato la sussistenza nella circostanza che il permanere della situazione antecedente il sequestro permetterebbe alle persone di continuare l'accesso alle aree a rischio di crollo nelle vicinanze del Teatro greco.

Lo strumento del sequestro è stato quindi ritenuto l'unico idoneo a impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze poiché il solo utilizzo del bene consentito è quello volto alla eliminazione delle cause dei pericoli di crollo come indicate, in particolare, nella relazione dei Vigili del fuoco e nella consulenza del Pubblico ministero.3.

La motivazione dell'ordinanza, pertanto, risulta adeguata e priva di vizi logici nonché rispettosa dei principi di diritto delineati da questa Corte di legittimità, in relazione alla fase cautelare in cui attualmente si trova il procedimento.

Al contrario il ricorrente contesta l'interpretazione dei fatti operata dai giudici di merito che, come è noto, non è consentita in questa sede; anche le censure riguardanti il vizio di motivazione costituiscono in sostanza una richiesta di rivalutazione delle fonti di prova e non tengono conto della concretezza del pericolo, la quale emerge dagli atti ed è stata diffusamente richiamata nell'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento del 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2021 il Tribunale di Agrigento, quale giudice del riesame, ha rigettato il gravarne proposto da [OSCURATO:PERSONA] (direttore del Parco archeologico Valle dei Templi di cui fa parte il sito archeologico di [OSCURATO:PERSONA] e indagato per le contravvenzioni di cui agli artt. 677, secondo e terzo comma, e 673 cod. pen.) avverso il decreto di sequestro preventivo del Teatro greco e dell'area antistante, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento il giorno 15 novembre 2021. 1.1. Nel provvedimento di sequestro preventivo sono state valorizzate le risultanze della consulenza tecnica del Pubblico ministero e dei rilievi eseguiti dai Vigili del fuoco il 15 gennaio 2021; in particolare questi ultimi avevano constatato l'ammaloramento di plinti in cemento armato, con distacchi del copriferro, ossidazione dei ferri di armatura e fessurazioni, nonché la sostituzione di lastre di copertura in plexiglass e la mancanza di altre perché verosimilmente divelte dal vento, a conferma della sussistenza di un pericolo attuale per la pubblica incolumità. Da tali elementi, quindi, il Giudice per le indagini preliminari aveva desunto il 'fumus' dei reati in contestazione nonché un concreto e attuale pericolo per l'incolumità pubblica. 1.2. Il Tribunale, dando atto che la gestione del Teatro greco era stata trasferita al Parco archeologico nel 2019, ha osservato che l'attività di indagine svolta dal Pubblico ministero aveva fatto emergere alcune condotte censurabili, addebitabili allo Sciarratta nella sua quanta di direttore ed astrattamente inquadrabili nelle fattispecie contravvenzionali sopra indicate. Al riguardo è stato evidenziato che, a seguito del sopralluogo avvenuto il 14 gennaio 2021, i Vigili del fuoco avevano segnalato la necessità - nelle more dell'effettuazione dei lavori per la realizzazione di un efficace ancoraggio del manto di copertura alla struttura portante - di interdire l'accesso all'area circostante il teatro per un raggio di settanta metri dal perimetro dello stesso. Dall'accesso del 16 febbraio 2021 da partg'tarabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e dall'assunzione a sommarie informazioni del custode, era invece emerso che l'area del Teatro greco era stata riaperta al pubblico il giorno prima senza l'apposizione di segnali di pericolo e senza l'esecuzione di alcun lavoro, nemmeno temporaneo, di messa in sicurezza. Soltanto durante l'assunzione a sommarie informazioni della responsabile dei custodi, la stessa era stata messa a conoscenza che - su disposizione dello Sciarratta - l'area sarebbe stata chiusa nuovamente il giorno 17 febbraio 2021, vale a dire due giorni dopo la riapertura.A quanto sopra deve aggiungersi che anche i consulenti del Pubblico ministero, nei sopralluoghi effettuati in data 1 giugno 2021, 17 giugno 2021 e 7 luglio 2021, avevano riscontrato la perdurante assenza di secinali di pericolo così come la mancata delimitazione di un'area di divieto di accesso al pubblico. Pertanto, secondo il Tribunale, persisteva una situazione di significativo pericolo per la pubblica incolumità che non era venuta meno a seguito dei provvisori interventi posti in essere nel febbraio 2021 su indicazione dell'indagato. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione di legge nonché il vizio di motivazione mancante ed apparente. In particolare, il ricorrente evidenzia l'assenza dei presupposti e delle condizioni di applicabilità della misura cautelare richiesti dalla legge anche con riferimento alle insussistenti ipotesi di reato e al c.d. 'fumus' e contesta, in ogni caso, l'esistenza delle omissioni addebitategli. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Invero, il Tribunale di Agrigento ha correttamente individuato il ‘fumus commissi delicti' nella circostanza che quanto oggetto di sequestro, per la situazione in cui si trova, costituisce un serio pericolo per la pubblica incolumità. Quanto poi al 'periculum in mora' l'ordinanza impugnata ne ha ravvisato la sussistenza nella circostanza che il permanere della situazione antecedente il sequestro permetterebbe alle persone di continuare l'accesso alle aree a rischio di crollo nelle vicinanze del Teatro greco. Lo strumento del sequestro è stato quindi ritenuto l'unico idoneo a impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze poiché il solo utilizzo del bene consentito è quello volto alla eliminazione delle cause dei pericoli di crollo come indicate, in particolare, nella relazione dei Vigili del fuoco e nella consulenza del Pubblico ministero.3. La motivazione dell'ordinanza, pertanto, risulta adeguata e priva di vizi logici nonché rispettosa dei principi di diritto delineati da questa Corte di legittimità, in relazione alla fase cautelare in cui attualmente si trova il procedimento. Al contrario il ricorrente contesta l'interpretazione dei fatti operata dai giudici di merito che, come è noto, non è consentita in questa sede; anche le censure riguardanti il vizio di motivazione costituiscono in sostanza una richiesta di rivalutazione delle fonti di prova e non tengono conto della concretezza del pericolo, la quale emerge dagli atti ed è stata diffusamente richiamata nell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
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