CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40178/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 516 cod. pen., per aver, in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], posto in vendita sostanze alimentari non genuine. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Il motivo appare generico. Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101; Sez.2, n. n.32989 del 10/04/2015, Rv. 264223). Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcuna spiegazione idonea a giustificare perché il fatto dovrebbe essere qualificato come di particolare tenuità. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28