CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2012 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], Francesco, Pasqualina e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 16 ottobre 2012 di condanna dei medesimi alle pene concordate fra le parti per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla misura della pena; Considerata la data della pronuncia della sentenza (antecedente alla modifica dell'ad. 448 cod. proc. pen.) e rilevato, comunque, che - in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poichè la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595), elementi che, nel caso concreto, non sono stati neppure dedotti; - il giudice nel dare conto della valutazione della pena concordata può limitare il proprio giudizio alla "congruità" della stessa, nella sua misura finale, senza dover valutare i singoli passaggi che l'hanno determinata (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209) e le Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 - 06/02/2014, in motivazione) hanno di recente ribadito che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini Stefa7 iiE23.05TA