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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 37233/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di evasione (art. 385 cod. pen:) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi sulla ricorrenza degli elementi materiale e psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sussistenza della recidiva e omessa applicazione delle generiche.

A tal riguardo correttamente la Corte di merito, nell'esercizio dei poteri di valutazione discrezionali involgenti, per ciascuno degli istituti giuridici di riferimento, un apprezzamento sulla capacità a delinquere ha correttamente valorizzato il "movente" dell'imputato (recatosi ad acquistare droga); i precedenti recenti (fra i quali il delitto di rapina) pur confermando il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere reltre Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di evasione (art. 385 cod. pen:) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi sulla ricorrenza degli elementi materiale e psicologico del reato e mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sussistenza della recidiva e omessa applicazione delle generiche. A tal riguardo correttamente la Corte di merito, nell'esercizio dei poteri di valutazione discrezionali involgenti, per ciascuno degli istituti giuridici di riferimento, un apprezzamento sulla capacità a delinquere ha correttamente valorizzato il "movente" dell'imputato (recatosi ad acquistare droga); i precedenti recenti (fra i quali il delitto di rapina) pur confermando il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere reltre Il P
Sentenza Cassazione n. 37233/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris