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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18987/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22882/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r . l., in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Comune di Salerno, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avvocato A. Placidi, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 128/19, depositata il 14 gennaio 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 128/19, depositata il 14 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania, -pronunciando sugli appelli riuniti proposti dalle parti, - ha accolto l’appello del Comune di Salerno, ed ha rigettato quello spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento, - emessi in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2008 al 2012, - rilevando l’estinzion e della pretesa impositiva per l’anno 2008 e l’applicabilità alle sanzioni irrogate del cumulo giuridico; 1.1 – per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’accertamento delle superfici sottoposte a tassazione era stato operato su dati presuntivi, in quanto la contribuente n on aveva consentito l’accesso nelle aree interessate (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma3), e d era stato resistito con una relazione tecnica di parte «del tutto priva di elaborati fotograficie corredata di un solo allegato grafico di incerta scala riproduttiva»; - detta relazione risultava, pertanto, « del tutto insufficiente ed inidonea, sotto il profilo probatorio, a consentire di confutare l'accertamento Comunale», e atteso che, - seppur nella stessa si evidenziavala sussistenza di una « superfice coperta di mq 8.719,41 nell'ambito di un lotto complessivo di mq·28.079 », superficie facente capo a terzo soggetto giuridico (la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), ed in locazione alla contribuente per l’estensione di mq 2.733, -non era stato prodotto, a riscontro della tesi probatoria della contribuente, il relativo contratto di locazione; -non v’era, dunque, evidenza probatoria delle superfici che (in tesi) erano destinate ad attività produttive di rifiuti speciali;- a fronte, poi, della presunzione di produzione di rifiuti, qual correlata alla disponibilità delle aree oggetto di accertamento, non era stata offerta prova in ordine alla «entità delle superfici destinate alle attività che producono rifiuti speciali rispetto alle rimanenti aree destinate a diverse attività.»; - né era stata offerta prova in ordine alla produzione di rifiuti assimilati rispetto ai quali, peraltro, la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una riduzione tariffaria, previa dimostrazione dei relativi presupposti;

2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; -il Comune di Salerno resiste controricorso.

Considerato che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma3, e dell’art. 2697 cod. civ., deducendo, in sintesi, che l’onere della prova, - c irca l’effettiva estensione delle superfici oggetto di tassazione, - nella fattispecie gravava su controparte e il giudice del gravame ne avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento; per di più essa esponente aveva offerto riscontro alle proprie allegazioni dietro produzione di documentazione (una dichiarazione sostitutiva ed una relazione tecnica) che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, dava conto dell’effettiva estensione di dette superfici, così che quel giudice non avrebbe potuto ignorarne le ricadute probatorie, al più disponendo una CTU a riscontro dell’effettivo stato dei luoghi; -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, c omma 3, deducendo, in sintesi, la ricorrente che, - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, -era stata offerta dimostrazione in giudizio sia delle aree di produzione di rifiuti speciali sia della destinazione di quest i allo smaltimento a spese di essa esponente, e dietro produzione della pertinente documentazione (contratti, modelli M.U.D. e fatture; denuncia originaria e relazione tecnica); così che avrebbe dovuto ritenersi «pacifico il diritto all’esenzione per la superficie destinata ad officina (mq. 1.344)… sia per destinazione che per la natura dei rifiuti autosmaltiti»; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omes so esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione di legge in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, ed al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5, assumendo, i n sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotta la violazione delle disposizioni sanzionatorie applicate nella fattispecie e, nello specifico, che la sanzione per omessa dichiarazione avrebbe potuto trovare applicazione (solo) per la prima annualità (non anche per le successive) nonché che, ad ogni modo, il trattamento sanzionatorio doveva rispondere all’istituto della continuazione;

2. – i primi due motivi di ricorso, - che possono essere congiuntamentetrattati in quanto espongono una medesima quaestio iurisdi fondo, - sono inammissibili; 2.1 – va , innanzitutto, rimarcato che , secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3) può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese; l’onere della prova dell’esenzione della superficie tassabile ove si producono, di regola, rifiuti speciali grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); 2.2 –va, quindi, rilevato che le censure in questione si risolvono in una indistinta riproposizione di argomenti e dati probatori senz’alcuna considerazione dei limiti, e della struttura, del giudizio di cassazione che, in quanto a critica vincolata, non consente un mero riesame del merito della causa (v. , ex plurimis , Cass., 6 marzo 2019, n. 6519; Cass., 28 novembre 2014, n. 25332); - insussistente, dunque, la denunciata violazione di legge, - in quanto il giudice del gravame, come si è detto, ha svolto uno specifico accertamento probatorio senza violare né il riparto degli oneri probatori rilevanti nella fattispecie né la regola di giudizio fondata sulle prove offerte dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.; v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892), -i due motivi di ricorso sottopongono alla Corte un non consentito riesame degli accertamenti in fatto operati dal giudice del gravame; - per di più il riesame viene sollecitato in termini (meramente) devolutori, e senz’alcuna considerazione del limite del sindacato consentito alla Corte, in punto di riesame del merito di detti accertamenti, in presenza, così come nella fattispecie, di una cd.doppia conforme sui relativi contenuti (art. 348-ter cod. proc. civ.; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053);

3. –nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento; 3.1 – se, difatti, il giudice del gravame non ha pronunciato sull’applicabilità, nella fattispecie, del regime del cumulo giuridico (d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, cit.) ciò è dipeso d al preliminare rilievo che detto regime aveva già formato oggetto di esame, e di riconoscimento, da parte della pronuncia di prime cure che era stata investita dal gravame dell’ente impositore (solo) per il profilo della rilevata decadenza relativamente all’annualità 2008 (v. la sentenza impugnata, fol. 1 e 2; v., altresì, il controricorso, non numerato, al decimo folio); - quanto, invece, alla dedotta sanzionabilità (per una sola volta) della dichiarazione omessa (o infedele), -venendo in rilievo questione di mero diritto,che non richiede nuovi accertamenti di fatto, - ne va rilevata l’infondatezza in quanto la Corte ha già avuto modo di statuire che, - se i n tema di TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, - nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo ( Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337);

4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso ; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22882/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r . l., in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Comune di Salerno, in persona del Sindacop.t., con domicilio eletto in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avvocato A. Placidi, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 128/19, depositata il 14 gennaio 2019 , della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 128/19, depositata il 14 gennaio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania, -pronunciando sugli appelli riuniti proposti dalle parti, - ha accolto l’appello del Comune di Salerno, ed ha rigettato quello spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di cinque avvisi di accertamento, - emessi in relazione alla Tarsu dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2008 al 2012, - rilevando l’estinzion e della pretesa impositiva per l’anno 2008 e l’applicabilità alle sanzioni irrogate del cumulo giuridico; 1.1 – per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’accertamento delle superfici sottoposte a tassazione era stato operato su dati presuntivi, in quanto la contribuente n on aveva consentito l’accesso nelle aree interessate (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma3), e d era stato resistito con una relazione tecnica di parte «del tutto priva di elaborati fotograficie corredata di un solo allegato grafico di incerta scala riproduttiva»; - detta relazione risultava, pertanto, « del tutto insufficiente ed inidonea, sotto il profilo probatorio, a consentire di confutare l'accertamento Comunale», e atteso che, - seppur nella stessa si evidenziavala sussistenza di una « superfice coperta di mq 8.719,41 nell'ambito di un lotto complessivo di mq·28.079 », superficie facente capo a terzo soggetto giuridico (la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), ed in locazione alla contribuente per l’estensione di mq 2.733, -non era stato prodotto, a riscontro della tesi probatoria della contribuente, il relativo contratto di locazione; -non v’era, dunque, evidenza probatoria delle superfici che (in tesi) erano destinate ad attività produttive di rifiuti speciali;- a fronte, poi, della presunzione di produzione di rifiuti, qual correlata alla disponibilità delle aree oggetto di accertamento, non era stata offerta prova in ordine alla «entità delle superfici destinate alle attività che producono rifiuti speciali rispetto alle rimanenti aree destinate a diverse attività.»; - né era stata offerta prova in ordine alla produzione di rifiuti assimilati rispetto ai quali, peraltro, la contribuente avrebbe avuto diritto (solo) ad una riduzione tariffaria, previa dimostrazione dei relativi presupposti; 2. - [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; -il Comune di Salerno resiste controricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma3, e dell’art. 2697 cod. civ., deducendo, in sintesi, che l’onere della prova, - c irca l’effettiva estensione delle superfici oggetto di tassazione, - nella fattispecie gravava su controparte e il giudice del gravame ne avrebbe dovuto rilevare il mancato assolvimento; per di più essa esponente aveva offerto riscontro alle proprie allegazioni dietro produzione di documentazione (una dichiarazione sostitutiva ed una relazione tecnica) che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, dava conto dell’effettiva estensione di dette superfici, così che quel giudice non avrebbe potuto ignorarne le ricadute probatorie, al più disponendo una CTU a riscontro dell’effettivo stato dei luoghi; -il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, c omma 3, deducendo, in sintesi, la ricorrente che, - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, -era stata offerta dimostrazione in giudizio sia delle aree di produzione di rifiuti speciali sia della destinazione di quest i allo smaltimento a spese di essa esponente, e dietro produzione della pertinente documentazione (contratti, modelli M.U.D. e fatture; denuncia originaria e relazione tecnica); così che avrebbe dovuto ritenersi «pacifico il diritto all’esenzione per la superficie destinata ad officina (mq. 1.344)… sia per destinazione che per la natura dei rifiuti autosmaltiti»; -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omes so esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione di legge in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 76, ed al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5, assumendo, i n sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotta la violazione delle disposizioni sanzionatorie applicate nella fattispecie e, nello specifico, che la sanzione per omessa dichiarazione avrebbe potuto trovare applicazione (solo) per la prima annualità (non anche per le successive) nonché che, ad ogni modo, il trattamento sanzionatorio doveva rispondere all’istituto della continuazione; 2. – i primi due motivi di ricorso, - che possono essere congiuntamentetrattati in quanto espongono una medesima quaestio iurisdi fondo, - sono inammissibili; 2.1 – va , innanzitutto, rimarcato che , secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte, l’esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3) può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese; l’onere della prova dell’esenzione della superficie tassabile ove si producono, di regola, rifiuti speciali grava sul contribuente che intende ottenere l’esenzione, in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il diritto all’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775); 2.2 –va, quindi, rilevato che le censure in questione si risolvono in una indistinta riproposizione di argomenti e dati probatori senz’alcuna considerazione dei limiti, e della struttura, del giudizio di cassazione che, in quanto a critica vincolata, non consente un mero riesame del merito della causa (v. , ex plurimis , Cass., 6 marzo 2019, n. 6519; Cass., 28 novembre 2014, n. 25332); - insussistente, dunque, la denunciata violazione di legge, - in quanto il giudice del gravame, come si è detto, ha svolto uno specifico accertamento probatorio senza violare né il riparto degli oneri probatori rilevanti nella fattispecie né la regola di giudizio fondata sulle prove offerte dalle parti (art. 115 cod. proc. civ.; v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892), -i due motivi di ricorso sottopongono alla Corte un non consentito riesame degli accertamenti in fatto operati dal giudice del gravame; - per di più il riesame viene sollecitato in termini (meramente) devolutori, e senz’alcuna considerazione del limite del sindacato consentito alla Corte, in punto di riesame del merito di detti accertamenti, in presenza, così come nella fattispecie, di una cd.doppia conforme sui relativi contenuti (art. 348-ter cod. proc. civ.; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); 3. –nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento; 3.1 – se, difatti, il giudice del gravame non ha pronunciato sull’applicabilità, nella fattispecie, del regime del cumulo giuridico (d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, cit.) ciò è dipeso d al preliminare rilievo che detto regime aveva già formato oggetto di esame, e di riconoscimento, da parte della pronuncia di prime cure che era stata investita dal gravame dell’ente impositore (solo) per il profilo della rilevata decadenza relativamente all’annualità 2008 (v. la sentenza impugnata, fol. 1 e 2; v., altresì, il controricorso, non numerato, al decimo folio); - quanto, invece, alla dedotta sanzionabilità (per una sola volta) della dichiarazione omessa (o infedele), -venendo in rilievo questione di mero diritto,che non richiede nuovi accertamenti di fatto, - ne va rilevata l’infondatezza in quanto la Corte ha già avuto modo di statuire che, - se i n tema di TARSU, il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, e ciò non di meno, - nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del cit. decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo ( Cass., 8 ottobre 2019, n. 25063; Cass., 7 agosto 2009, n. 18122; Cass., 7 agosto 2008, n. 21337); 4. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso ; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.800,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 18987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris