CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che l'unico motivo con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che ha evidenziato che lo "sconfinamento inconsapevole" dell'imputato dalla provincia di Vicenza, entro il Clii territorio era autorizzato a muoversi dal magistrato di sorveglianza per svolgere attività lavorativa, non appariva suffragato da alcun elemento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ident