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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 28409/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10131-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 926/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe„ rigettava l'appello proposto dall'Ufficio nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle ritenute effettuate dal 5110 dateFe dì WiOre) Sulle u0i-Time corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto - accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 - tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall'articolo 19, comma 4 bis, TUIR.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la domanda di rimborso era tempestiva poichè in applicazione del principio del c.d. overruling era necessario rimettere in termini il contribuente incolpevole, sicchè il dies a quo ai fini della decadenza decorreva dal momento in cui era divenuto evidente il diritto al rimborso per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia.

Aggiungeva poi che a prescindere da tale drwthlientatioriel il contribuente, nel richiedere chiarimenti sulla correttezza della tassazione in data 30.11,2007, aveva interrotto il termine di decadenza rispetto alle ritenute effettuate nell'anno 2003, sicché la successiva istanza di rimborso del 2009 doveva ritenersi tempestiva.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La parte intimata non si costituita.

L'Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.38 dPR n.602/1973.

Il giudice di appello avrebbe Ric. 2019 n. 10131 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -2- erroneamente fatto decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso dalla sentenza della Corte di Giustizia n.207/2005.

Inoltre, la CTR avrebbe dato rilievo ai fini dell'interruzione del termine di decadenza ad una domanda che, come chiarito dall'Ufficio nei gradi di merito, si sarebbe limitata a chiedere delucidazioni sulle somme ancora da versare, richieste a seguito del controllo automatizzato.

La censura, esaminata nel suo complesso, è inammissibile.

La CTR ha fondato la sua decisione su due autonome rationes deciden di.

La prima collegata alla decorrenza del termine dalla pronunzia della Corte di giustizia sopra ricordata e l'altra connessa alla sospensione del termine di decadenza prodotta dall'istanza presentata dal contribuente il 30.11.2007.

Orbene, rispetto a tale ultima questione, l'Agenzia ricorrente deduce che l'istanza stessa non conterrebbe gli elementi necessari per poterla considerare quale istanza di rimborso.

Ma la censura sul punto è priva del carattere dell'autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto dell'istanza né indicato dove la stessa risulterebbe agli atti del giudizio di merito.

Risultando pertanto inammissibile la censura relativa ad una delle due rationes decidendi e divenendo definitiva la decisione sul punto della tempestività della domanda di rimborso, l'esame della prima parte della censura, relativa all'altra ratio decidendi sulla quale si fondava la decisione rimane assorbito.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese PQM Ric. 2019 n. 10131 sez.

MT - ud. 25-05-2021 -3- Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10131-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 926/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SARDEGNA, depositata il 02/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTR della Sardegna, con la sentenza indicata in epigrafe„ rigettava l'appello proposto dall'Ufficio nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle ritenute effettuate dal 5110 dateFe dì WiOre) Sulle u0i-Time corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto - accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-207/04 - tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall'articolo 19, comma 4 bis, TUIR. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la domanda di rimborso era tempestiva poichè in applicazione del principio del c.d. overruling era necessario rimettere in termini il contribuente incolpevole, sicchè il dies a quo ai fini della decadenza decorreva dal momento in cui era divenuto evidente il diritto al rimborso per effetto della pronuncia della Corte di Giustizia. Aggiungeva poi che a prescindere da tale drwthlientatioriel il contribuente, nel richiedere chiarimenti sulla correttezza della tassazione in data 30.11,2007, aveva interrotto il termine di decadenza rispetto alle ritenute effettuate nell'anno 2003, sicché la successiva istanza di rimborso del 2009 doveva ritenersi tempestiva. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata non si costituita. L'Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.38 dPR n.602/1973. Il giudice di appello avrebbe Ric. 2019 n. 10131 sez. MT - ud. 25-05-2021 -2- erroneamente fatto decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso dalla sentenza della Corte di Giustizia n.207/2005. Inoltre, la CTR avrebbe dato rilievo ai fini dell'interruzione del termine di decadenza ad una domanda che, come chiarito dall'Ufficio nei gradi di merito, si sarebbe limitata a chiedere delucidazioni sulle somme ancora da versare, richieste a seguito del controllo automatizzato. La censura, esaminata nel suo complesso, è inammissibile. La CTR ha fondato la sua decisione su due autonome rationes deciden di. La prima collegata alla decorrenza del termine dalla pronunzia della Corte di giustizia sopra ricordata e l'altra connessa alla sospensione del termine di decadenza prodotta dall'istanza presentata dal contribuente il 30.11.2007. Orbene, rispetto a tale ultima questione, l'Agenzia ricorrente deduce che l'istanza stessa non conterrebbe gli elementi necessari per poterla considerare quale istanza di rimborso. Ma la censura sul punto è priva del carattere dell'autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto il contenuto dell'istanza né indicato dove la stessa risulterebbe agli atti del giudizio di merito. Risultando pertanto inammissibile la censura relativa ad una delle due rationes decidendi e divenendo definitiva la decisione sul punto della tempestività della domanda di rimborso, l'esame della prima parte della censura, relativa all'altra ratio decidendi sulla quale si fondava la decisione rimane assorbito. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese PQM Ric. 2019 n. 10131 sez. MT - ud. 25-05-2021 -3- Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla
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