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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 37460/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3112/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 23932/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente ai primi tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37460/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 03 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i delitti giudicati con quattro diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni 27 e mesi 8 di reclusione, ritenendo quale pena base quella irrogata con la sentenza n. 154/2023 Reg.

Sent., c.d.

“[OSCURATO:PERSONA]”, pari ad anni trenta di reclusione ridotta per il rito abbreviato ad anni venti di reclusione, ed aggiungendo ad essa pene complessive per i reati giudicati con le altre sentenze, ritenuti satellite.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato scorporo dei reati già riuniti in continuazione.

Nell'operare il calcolo il giudice, con riferimento all'individuazione della pena sia per il reato base, sia per i singoli reati satellite, non ha scorporato i reati già ritenuti uniti dai giudici della cognizione, nelle quattro sentenze poste in continuazione, e all'interno della sentenza n. 154/2023 Reg.

Sent. non ha utilizzato, quale pena base, quella emessa per il reato più grave, bensì ha indicato come pena base quella complessiva; analogamente, per le altre sentenze, ha indicato un'unica pena per tutti i reati, già riuniti in continuazione, così violando i principi dettati dalla Corte di cassazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancanza di motivazione nel calcolo dei vari aumenti.

L'entità degli aumenti per i reati satellite, oltre a non essere indicata singolarmente, non è stata giustificata, così violando l'ulteriore principio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui essa deve essere motivata, al fine di consentire il controllo sulla logicità e non contraddittorietà della decisione, e sul rispetto della reciproca proporzionalità degli aumenti applicati.

Tali aumenti sono molto superiori al minimo applicabile, che è pari ad un solo giorno di reclusione, e addirittura prossimi alla pena complessiva irrogata dal giudice del merito, per cui la motivazione della decisione era assolutamente necessaria.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale per la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato.

In relazione alla sentenza n. 3704/2023 Reg.

Sent., emessa in data 17 ottobre 2022 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari e riformata in data 12 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bari, divenuta definitiva in data 14 giugno 2024, il giudice ha applicato un aumento per continuazione, indicato unitariamente per tutti i reati giudicati, senza procedere alla riduzione prevista per il rito abbreviato, benché il procedimento sia stato trattato con tale rito.

Con riferimento alle altre tre sentenze, tutte emesse secondo il rito abbreviato, tale riduzione è stata esplicitamente operata, per cui deve ritenersi che, per la sentenza indicata, il giudice la abbia erroneamente omessa.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla pena applicata per la quarta sentenza.

In relazione alla sentenza n. 534/2024 Reg.

Sent., emessa in data 16 aprile 2022 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari e divenuta irrevocabile in data 01 ottobre 2024, il giudice ha indicato come irrogata la pena di anni sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre essa, con provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 28 ottobre 2024, allegato al ricorso, è stata ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa ai sensi dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen.

L'indicazione di una pena errata impone di ritenere che il giudice abbia parametrato ad essa l'aumento per i vari reati, divenuti satellite, e di valutare perciò il suo giudizio errato, perché fondato su un dato iniziale inesatto.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

Il giudice ha richiamato un principio dettato da alcune sentenze della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con il rito abbreviato, la riduzione per questo deve essere effettuata prima dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., diversamente da come tale criterio opera in sede di cognizione, ed ha perciò calcolato gli aumenti applicando immediatamente ad essi la riduzione per il rito, prima di verificare l'eventuale applicabilità del criterio moderatore.

Questo criterio, sconfessato da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, crea una rilevante disparità di trattamento tra l'imputato che si vede riconoscere la continuazione tra più reati in sede di cognizione e il condannato a cui la continuazione, per i medesimi reati, viene riconosciuta in sede esecutiva.

Nel primo caso l'unica pena calcolata dal giudice del merito, se superiore a trenta anni di reclusione, viene dapprima ridotta a tale entità in applicazione del criterio di cui all'art. 78 cod. pen., e poi ridotta a venti anni di reclusione per l'applicazione della riduzione prevista dal rito abbreviato; nel secondo caso la pena per gli stessi reati satellite già ritenuti a carico dell'altro imputato, ridotta per il rito abbreviato, viene aggiunta a quella di venti anni già calcolata dal giudice di merito concedendo la riduzione per il rito abbreviato, e solo qualora tale aumento comporti un totale superiore a trenta anni di reclusione la pena complessiva viene ridotta a tale entità, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., con una notevole differenza rispetto al riconoscimento della continuazione tra i medesimi reati da parte del giudice della cognizione.

Il principio applicato dal giudice dell'esecuzione, benché maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, è con evidenza in contrasto con Sez.

U, n. 45583/2007, Volpe e con Sez.

U, n. 28659/2017, Gargiulo, Rv. 270073, e con altre pronunce della Suprema Corte.

È necessaria, pertanto, una nuova valutazione della correttezza dell'interpretazione delle norme da parte delle Sezioni Unite, oppure la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata in una isolata pronuncia e con motivazione non soddisfacente, stante la ingiustificata diversità di trattamento che detta interpretazione comporta in situazioni di fatto analoghe.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente ai primi tre motivi di ricorso, la declaratoria di inammissibilità per il quarto motivo e l'assorbimento del quinto motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto, in relazione alle doglianze contenute nei primi quattro motivi di ricorso, mentre è infondato in relazione al quinto motivo.

2. Nel primo motivo il ricorrente contesta l'omessa indicazione dell'aumento stabilito per ciascun reato satellite, e l'errata individuazione della pena base.

Tali doglianze sono entrambe fondate.

Questa Corte ha stabilito che «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261).

Questo modus procedendi, infatti, consente una ordinata ricostruzione dei vari reati per cui è intervenuta condanna ed una razionale graduazione delle relative sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, così da evitare che per reati analoghi siano introdotte, in sede esecutiva, sperequazioni sanzionatorie immotivate.

Il giudice dell'esecuzione non si è conformato a questo principio, in quanto le quattro sentenze indicate nell'ordinanza, i cui reati sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, risultano relative ciascuna ad una pluralità di reati, posti in continuazione tra loro dai giudici della cognizione, ma per ciascuna di esse è stata indicata un'unica pena, senza scorporare tutti i vari reati al fine di individuare quello più grave, la cui pena deve essere utilizzata quale pena base, in applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

La pena base, poi, è stata individuata, secondo l'espressione utilizzata alla pag. 5 dell'ordinanza, in quella di venti anni di reclusione irrogata, nella sentenza denominata [OSCURATO:PERSONA], per tutti i reati in essa giudicati, e posti in continuazione dal giudice del merito: in tale pronuncia, infatti, il giudice della cognizione ha ritenuto uniti in continuazione, con i reati da lui giudicati, altri delitti giudicati con sentenze già divenute definitive, individuando in uno di questi il reato più grave.

L'individuazione del reato più grave, però, deve essere nuovamente effettuata, alla luce delle condanne emesse con le altre sentenze, dovendo la pena base essere individuata esaminando tutti i reati ritenuti uniti in continuazione dal giudice dell'esecuzione.

Anche i reati giudicati con la sentenza n. 154/2023 Reg.

Sent., c.d. [OSCURATO:PERSONA], devono perciò essere scorporati e valutati singolarmente.

Il calcolo applicato nell'ordinanza impugnata, nella quale la pena base viene indicata in quella di venti anni di reclusione, pari alla pena complessiva irrogata per tutti i reati messi in continuazione tra loro con quella sentenza, e così risultante a seguito dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e della riduzione per il rito abbreviato, è errato in quanto non permette di comprendere se il giudice dell'esecuzione abbia effettivamente scorporato i vari reati e individuato, tra essi, quello sanzionato con la pena più elevata, o se abbia indicato quale pena base quella irrogata complessivamente per tutti i reati, come sostenuto dal ricorrente.

L'operazione di scorporo, poi, deve essere effettuata in relazione anche alle altre sentenze, indicando in maniera distinta e specifica l'aumento di pena relativo a ciascuno dei reati in essa giudicati, ritenuti reati satellite rispetto a quello più grave, che il giudice dovrà individuare tra tutti quelli giudicati con le quattro sentenze poste in continuazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'omesso scorporo dei vari reati, e l'omessa indicazione della pena applicata per ciascuno dei reati satellite uniti in continuazione, ha comportato la omessa motivazione in merito all'entità dei singoli aumenti.

L'obbligo di motivare separatamente le ragioni dell'entità dell'aumento applicato per ciascun reato satellite costituisce un principio consolidato di questa Corte, stabilito da Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».

La Corte ha precisato che la motivazione è necessaria per consentire di valutare la congruità e ragionevolezza degli aumenti applicati, il rispetto del limite stabilito dall'art. 81 cod. pen. e di un rapporto di proporzione tra le pene irrogate, e per accertare che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene, per cui l'impegno motivazionale è minore quando, per la modesta entità degli aumenti disposti, risulti evidente il rispetto di tali esigenze.

Nel presente caso, però, l'omesso scorporo dei singoli reati satellite, e l'indicazione di un'unica pena quale aumento per tutti quelli giudicati con una stessa sentenza, rende impossibile qualunque verifica, ignorandosi sia il numero e la tipologia di ciascuno di tali reati, sia il quantum di aumento deciso dal giudice per ciascuno di essi.

Allo scorporo dei vari reati satellite, giudicati con le quattro sentenze oggetto dell'istanza, dovrà pertanto far seguito non solo la separata indicazione dell'aumento di pena stabilito per ciascuno di essi, ma altresì la motivazione dei singoli aumenti.

4. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

L'ordinanza, alla pag. 5, nell'indicare l'aumento di pena stabilito per i reati di ciascuna delle sentenze elencate ai numeri 2), 3) e 4), erroneamente unitario anziché relativo a ciascuno dei reati in esse giudicati, precisa che la pena irrogata in aumento per i reati di cui alle sentenze numero 2) e 4) è ridotta per la scelta del rito abbreviato, mentre tale riduzione non è indicata con riferimento alla pena irrogata per i reati giudicati con la sentenza di cui al numero 3).

Anche tale sentenza, però, risulta emessa secondo il rito abbreviato, in quanto emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari.

Il silenzio dell'ordinanza sul punto, unitamente all'omessa indicazione degli aumenti per ciascuno dei reati divenuti satellite, impedisce di comprendere se tale riduzione sia stata effettuata, senza menzionarla per un mero errore, o se, come sostiene il ricorrente, essa non sia stata operata.

La sua omessa indicazione impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza anche in relazione a tale punto.

5. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato.

Il giudice ha indicato, per la sentenza n. 534/2024 Reg.

Sent., l'irrogazione, da parte del giudice della cognizione, di una pena definitiva di sei anni di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre con l'ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione in data 28 ottobre 2024, allegata al ricorso, tale pena è stata ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La pena in relazione alla quale calcolare un congruo aumento per i reati satellite è, dunque, inferiore a quella apparentemente presa in esame dal giudice.

L'indicazione corretta della pena irrogata dal giudice della cognizione è necessaria per valutare se il giudice dell'esecuzione abbia stabilito l'aumento, per i reati uniti in continuazione, rispettando il principio della proporzionalità, tenendo conto della gravità dei fatti, come ritenuta dal giudice della cognizione ed espressa anche mediante l'irrogazione della pena nella misura ritenuta congrua.

La congruità dell'aumento deciso dal giudice dell'esecuzione, pertanto, deve essere nuovamente valutata, alla luce della riduzione concessa ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Deve infatti ritenersi che, in ossequio al principio dettato da Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865-02, secondo cui «in tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato ... il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato», il giudice dell'esecuzione debba tenere conto della pena definitiva irrogata, al netto di ogni riduzione premiale applicata, compresa quindi l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se applicata, necessariamente, dal giudice dell'esecuzione.

6. Il quinto motivo del ricorso, invece, è manifestamente infondato.

Il giudice dell'esecuzione si è conformato alla giurisprudenza ormai univoca di questa Corte, secondo cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494).

Questo principio, che appare ormai consolidato, con superamento di quanto sostenuto in passato dalle sentenze citate dal ricorrente, deve essere ribadito, in quanto maggiormente rispettoso del principio di intangibilità del giudicato che, pur essendo parzialmente violato dall'applicazione della continuazione in sede esecutiva, deve comunque rispettare, per quanto possibile, la decisione espressa dal giudice della cognizione.

Tale principio non risulta in contrasto con quelli espressi nelle pronunce citate dal ricorrente: la sentenza Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, PG in proc.

Volpe, Rv. 237692, ha stabilito l'opposto principio solo relativamente al giudizio di cognizione, e nella parte motiva, sia pure in via incidentale, ha ribadito la doverosità del diverso calcolo, in sede esecutiva, giustificando la diversità di trattamento tra le due procedure con il necessario rispetto del principio di intangibilità del giudicato. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 28659 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gargiulo, Rv. 270073 e 270074, non si occupa dell'applicazione del criterio moderatore da parte del giudice dell'esecuzione che riconosca la continuazione tra reati già giudicati, ma, al punto 13, evidenzia che l'adattamento dell'istituto della continuazione alle caratteristiche proprie del giudizio di esecuzione comporta delle diversità, rispetto alla sua applicazione nel giudizio di cognizione, in particolare perché il giudice dell'esecuzione incontra pur sempre il limite del giudicato, quanto meno nella individuazione del reato più grave.

L'ulteriore sentenza citata dal ricorrente, Sez. 1, n. 42878 del 28/04/2023, n.m., ha ribadito il principio dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. solo dopo la riduzione per il rito abbreviato, in sede esecutiva, ed ha anche ritenuto che non vi fosse motivo per una rimessione della questione alle Sezioni Unite, non sussistendo più alcun contrasto tra le sezioni semplici.

Anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve essere respinta, perché manifestamente infondata: le varie pronunce sopra riportate hanno rilevato la indicata disparità delle modalità applicative dell'istituto della continuazione, tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione, e l'hanno ritenuta non irragionevole e perciò non in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., perché giustificata dalla diversità due procedure, e dal necessario rispetto del principio di intangibilità del giudicato.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, limitatamente alle questioni relative al calcolo della pena per i vari reati riuniti in continuazione, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, sul punto, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, per una nuova determinazione della pena, da calcolarsi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

Il ricorso deve invece essere rigettato, quanto alla questione delle modalità applicative del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari – Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica.

Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3112/2025 CC - 05/11/2025 R.G.N. 23932/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente ai primi tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37460/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 03 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i delitti giudicati con quattro diverse sentenze, ed ha calcolato la pena complessiva in anni 27 e mesi 8 di reclusione, ritenendo quale pena base quella irrogata con la sentenza n. 154/2023 Reg. Sent., c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, pari ad anni trenta di reclusione ridotta per il rito abbreviato ad anni venti di reclusione, ed aggiungendo ad essa pene complessive per i reati giudicati con le altre sentenze, ritenuti satellite. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato scorporo dei reati già riuniti in continuazione. Nell'operare il calcolo il giudice, con riferimento all'individuazione della pena sia per il reato base, sia per i singoli reati satellite, non ha scorporato i reati già ritenuti uniti dai giudici della cognizione, nelle quattro sentenze poste in continuazione, e all'interno della sentenza n. 154/2023 Reg. Sent. non ha utilizzato, quale pena base, quella emessa per il reato più grave, bensì ha indicato come pena base quella complessiva; analogamente, per le altre sentenze, ha indicato un'unica pena per tutti i reati, già riuniti in continuazione, così violando i principi dettati dalla Corte di cassazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancanza di motivazione nel calcolo dei vari aumenti. L'entità degli aumenti per i reati satellite, oltre a non essere indicata singolarmente, non è stata giustificata, così violando l'ulteriore principio dettato dalla Suprema Corte, secondo cui essa deve essere motivata, al fine di consentire il controllo sulla logicità e non contraddittorietà della decisione, e sul rispetto della reciproca proporzionalità degli aumenti applicati. Tali aumenti sono molto superiori al minimo applicabile, che è pari ad un solo giorno di reclusione, e addirittura prossimi alla pena complessiva irrogata dal giudice del merito, per cui la motivazione della decisione era assolutamente necessaria. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge penale e processuale per la mancata applicazione della riduzione per il rito abbreviato. In relazione alla sentenza n. 3704/2023 Reg. Sent., emessa in data 17 ottobre 2022 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari e riformata in data 12 settembre 2023 dalla Corte di appello di Bari, divenuta definitiva in data 14 giugno 2024, il giudice ha applicato un aumento per continuazione, indicato unitariamente per tutti i reati giudicati, senza procedere alla riduzione prevista per il rito abbreviato, benché il procedimento sia stato trattato con tale rito. Con riferimento alle altre tre sentenze, tutte emesse secondo il rito abbreviato, tale riduzione è stata esplicitamente operata, per cui deve ritenersi che, per la sentenza indicata, il giudice la abbia erroneamente omessa. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, in relazione alla pena applicata per la quarta sentenza. In relazione alla sentenza n. 534/2024 Reg. Sent., emessa in data 16 aprile 2022 dal G.u.p. presso il Tribunale di Bari e divenuta irrevocabile in data 01 ottobre 2024, il giudice ha indicato come irrogata la pena di anni sei di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre essa, con provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 28 ottobre 2024, allegato al ricorso, è stata ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa ai sensi dell'art. 442, comma 2- bis, cod. proc. pen. L'indicazione di una pena errata impone di ritenere che il giudice abbia parametrato ad essa l'aumento per i vari reati, divenuti satellite, e di valutare perciò il suo giudizio errato, perché fondato su un dato iniziale inesatto. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, deduce la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Il giudice ha richiamato un principio dettato da alcune sentenze della Corte di cassazione secondo cui, nel caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con il rito abbreviato, la riduzione per questo deve essere effettuata prima dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., diversamente da come tale criterio opera in sede di cognizione, ed ha perciò calcolato gli aumenti applicando immediatamente ad essi la riduzione per il rito, prima di verificare l'eventuale applicabilità del criterio moderatore. Questo criterio, sconfessato da parte della giurisprudenza della Suprema Corte, crea una rilevante disparità di trattamento tra l'imputato che si vede riconoscere la continuazione tra più reati in sede di cognizione e il condannato a cui la continuazione, per i medesimi reati, viene riconosciuta in sede esecutiva. Nel primo caso l'unica pena calcolata dal giudice del merito, se superiore a trenta anni di reclusione, viene dapprima ridotta a tale entità in applicazione del criterio di cui all'art. 78 cod. pen., e poi ridotta a venti anni di reclusione per l'applicazione della riduzione prevista dal rito abbreviato; nel secondo caso la pena per gli stessi reati satellite già ritenuti a carico dell'altro imputato, ridotta per il rito abbreviato, viene aggiunta a quella di venti anni già calcolata dal giudice di merito concedendo la riduzione per il rito abbreviato, e solo qualora tale aumento comporti un totale superiore a trenta anni di reclusione la pena complessiva viene ridotta a tale entità, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., con una notevole differenza rispetto al riconoscimento della continuazione tra i medesimi reati da parte del giudice della cognizione. Il principio applicato dal giudice dell'esecuzione, benché maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, è con evidenza in contrasto con Sez. U, n. 45583/2007, Volpe e con Sez. U, n. 28659/2017, Gargiulo, Rv. 270073, e con altre pronunce della Suprema Corte. È necessaria, pertanto, una nuova valutazione della correttezza dell'interpretazione delle norme da parte delle Sezioni Unite, oppure la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, che la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata in una isolata pronuncia e con motivazione non soddisfacente, stante la ingiustificata diversità di trattamento che detta interpretazione comporta in situazioni di fatto analoghe. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente ai primi tre motivi di ricorso, la declaratoria di inammissibilità per il quarto motivo e l'assorbimento del quinto motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, in relazione alle doglianze contenute nei primi quattro motivi di ricorso, mentre è infondato in relazione al quinto motivo. 2. Nel primo motivo il ricorrente contesta l'omessa indicazione dell'aumento stabilito per ciascun reato satellite, e l'errata individuazione della pena base. Tali doglianze sono entrambe fondate. Questa Corte ha stabilito che «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261). Questo modus procedendi, infatti, consente una ordinata ricostruzione dei vari reati per cui è intervenuta condanna ed una razionale graduazione delle relative sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, così da evitare che per reati analoghi siano introdotte, in sede esecutiva, sperequazioni sanzionatorie immotivate. Il giudice dell'esecuzione non si è conformato a questo principio, in quanto le quattro sentenze indicate nell'ordinanza, i cui reati sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, risultano relative ciascuna ad una pluralità di reati, posti in continuazione tra loro dai giudici della cognizione, ma per ciascuna di esse è stata indicata un'unica pena, senza scorporare tutti i vari reati al fine di individuare quello più grave, la cui pena deve essere utilizzata quale pena base, in applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. La pena base, poi, è stata individuata, secondo l'espressione utilizzata alla pag. 5 dell'ordinanza, in quella di venti anni di reclusione irrogata, nella sentenza denominata [OSCURATO:PERSONA], per tutti i reati in essa giudicati, e posti in continuazione dal giudice del merito: in tale pronuncia, infatti, il giudice della cognizione ha ritenuto uniti in continuazione, con i reati da lui giudicati, altri delitti giudicati con sentenze già divenute definitive, individuando in uno di questi il reato più grave. L'individuazione del reato più grave, però, deve essere nuovamente effettuata, alla luce delle condanne emesse con le altre sentenze, dovendo la pena base essere individuata esaminando tutti i reati ritenuti uniti in continuazione dal giudice dell'esecuzione. Anche i reati giudicati con la sentenza n. 154/2023 Reg. Sent., c.d. [OSCURATO:PERSONA], devono perciò essere scorporati e valutati singolarmente. Il calcolo applicato nell'ordinanza impugnata, nella quale la pena base viene indicata in quella di venti anni di reclusione, pari alla pena complessiva irrogata per tutti i reati messi in continuazione tra loro con quella sentenza, e così risultante a seguito dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. e della riduzione per il rito abbreviato, è errato in quanto non permette di comprendere se il giudice dell'esecuzione abbia effettivamente scorporato i vari reati e individuato, tra essi, quello sanzionato con la pena più elevata, o se abbia indicato quale pena base quella irrogata complessivamente per tutti i reati, come sostenuto dal ricorrente. L'operazione di scorporo, poi, deve essere effettuata in relazione anche alle altre sentenze, indicando in maniera distinta e specifica l'aumento di pena relativo a ciascuno dei reati in essa giudicati, ritenuti reati satellite rispetto a quello più grave, che il giudice dovrà individuare tra tutti quelli giudicati con le quattro sentenze poste in continuazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. L'omesso scorporo dei vari reati, e l'omessa indicazione della pena applicata per ciascuno dei reati satellite uniti in continuazione, ha comportato la omessa motivazione in merito all'entità dei singoli aumenti. L'obbligo di motivare separatamente le ragioni dell'entità dell'aumento applicato per ciascun reato satellite costituisce un principio consolidato di questa Corte, stabilito da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite». La Corte ha precisato che la motivazione è necessaria per consentire di valutare la congruità e ragionevolezza degli aumenti applicati, il rispetto del limite stabilito dall'art. 81 cod. pen. e di un rapporto di proporzione tra le pene irrogate, e per accertare che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene, per cui l'impegno motivazionale è minore quando, per la modesta entità degli aumenti disposti, risulti evidente il rispetto di tali esigenze. Nel presente caso, però, l'omesso scorporo dei singoli reati satellite, e l'indicazione di un'unica pena quale aumento per tutti quelli giudicati con una stessa sentenza, rende impossibile qualunque verifica, ignorandosi sia il numero e la tipologia di ciascuno di tali reati, sia il quantum di aumento deciso dal giudice per ciascuno di essi. Allo scorporo dei vari reati satellite, giudicati con le quattro sentenze oggetto dell'istanza, dovrà pertanto far seguito non solo la separata indicazione dell'aumento di pena stabilito per ciascuno di essi, ma altresì la motivazione dei singoli aumenti. 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. L'ordinanza, alla pag. 5, nell'indicare l'aumento di pena stabilito per i reati di ciascuna delle sentenze elencate ai numeri 2), 3) e 4), erroneamente unitario anziché relativo a ciascuno dei reati in esse giudicati, precisa che la pena irrogata in aumento per i reati di cui alle sentenze numero 2) e 4) è ridotta per la scelta del rito abbreviato, mentre tale riduzione non è indicata con riferimento alla pena irrogata per i reati giudicati con la sentenza di cui al numero 3). Anche tale sentenza, però, risulta emessa secondo il rito abbreviato, in quanto emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari. Il silenzio dell'ordinanza sul punto, unitamente all'omessa indicazione degli aumenti per ciascuno dei reati divenuti satellite, impedisce di comprendere se tale riduzione sia stata effettuata, senza menzionarla per un mero errore, o se, come sostiene il ricorrente, essa non sia stata operata. La sua omessa indicazione impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza anche in relazione a tale punto. 5. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato. Il giudice ha indicato, per la sentenza n. 534/2024 Reg. Sent., l'irrogazione, da parte del giudice della cognizione, di una pena definitiva di sei anni di reclusione ed euro 1.800 di multa, mentre con l'ordinanza emessa dallo stesso giudice dell'esecuzione in data 28 ottobre 2024, allegata al ricorso, tale pena è stata ridotta ad anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. La pena in relazione alla quale calcolare un congruo aumento per i reati satellite è, dunque, inferiore a quella apparentemente presa in esame dal giudice. L'indicazione corretta della pena irrogata dal giudice della cognizione è necessaria per valutare se il giudice dell'esecuzione abbia stabilito l'aumento, per i reati uniti in continuazione, rispettando il principio della proporzionalità, tenendo conto della gravità dei fatti, come ritenuta dal giudice della cognizione ed espressa anche mediante l'irrogazione della pena nella misura ritenuta congrua. La congruità dell'aumento deciso dal giudice dell'esecuzione, pertanto, deve essere nuovamente valutata, alla luce della riduzione concessa ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Deve infatti ritenersi che, in ossequio al principio dettato da Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865-02, secondo cui «in tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato ... il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato», il giudice dell'esecuzione debba tenere conto della pena definitiva irrogata, al netto di ogni riduzione premiale applicata, compresa quindi l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche se applicata, necessariamente, dal giudice dell'esecuzione. 6. Il quinto motivo del ricorso, invece, è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione si è conformato alla giurisprudenza ormai univoca di questa Corte, secondo cui «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494). Questo principio, che appare ormai consolidato, con superamento di quanto sostenuto in passato dalle sentenze citate dal ricorrente, deve essere ribadito, in quanto maggiormente rispettoso del principio di intangibilità del giudicato che, pur essendo parzialmente violato dall'applicazione della continuazione in sede esecutiva, deve comunque rispettare, per quanto possibile, la decisione espressa dal giudice della cognizione. Tale principio non risulta in contrasto con quelli espressi nelle pronunce citate dal ricorrente: la sentenza Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, PG in proc. Volpe, Rv. 237692, ha stabilito l'opposto principio solo relativamente al giudizio di cognizione, e nella parte motiva, sia pure in via incidentale, ha ribadito la doverosità del diverso calcolo, in sede esecutiva, giustificando la diversità di trattamento tra le due procedure con il necessario rispetto del principio di intangibilità del giudicato. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 28659 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gargiulo, Rv. 270073 e 270074, non si occupa dell'applicazione del criterio moderatore da parte del giudice dell'esecuzione che riconosca la continuazione tra reati già giudicati, ma, al punto 13, evidenzia che l'adattamento dell'istituto della continuazione alle caratteristiche proprie del giudizio di esecuzione comporta delle diversità, rispetto alla sua applicazione nel giudizio di cognizione, in particolare perché il giudice dell'esecuzione incontra pur sempre il limite del giudicato, quanto meno nella individuazione del reato più grave. L'ulteriore sentenza citata dal ricorrente, Sez. 1, n. 42878 del 28/04/2023, n.m., ha ribadito il principio dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. solo dopo la riduzione per il rito abbreviato, in sede esecutiva, ed ha anche ritenuto che non vi fosse motivo per una rimessione della questione alle Sezioni Unite, non sussistendo più alcun contrasto tra le sezioni semplici. Anche la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale deve essere respinta, perché manifestamente infondata: le varie pronunce sopra riportate hanno rilevato la indicata disparità delle modalità applicative dell'istituto della continuazione, tra il giudizio di cognizione e quello di esecuzione, e l'hanno ritenuta non irragionevole e perciò non in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., perché giustificata dalla diversità due procedure, e dal necessario rispetto del principio di intangibilità del giudicato. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, limitatamente alle questioni relative al calcolo della pena per i vari reati riuniti in continuazione, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, sul punto, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, per una nuova determinazione della pena, da calcolarsi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. Il ricorso deve invece essere rigettato, quanto alla questione delle modalità applicative del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari – Ufficio G.I.P., in diversa persona fisica. Così deciso il 05 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37460/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris