Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04494/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15046/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendo no ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2317/2017,depositata i l 07/04/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Mario e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare il diritto di proprietà degli attori sulla cantina n. 3, di pertinenza del loro appartamento, e conseguentemente di condannare [OSCURATO:PERSONA] al rilascio della stessa, ovvero, in via subordinata, di dichiarare l’evizione totale o parziale del bene venduto, condannando i loro danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a restituire loro euro

30.000. Esponevano gli attori di avere acquistato nel 1998 l’immobile identificato dall’interno n. 3 con annessa la cantina n. 3 e di avere successivamente constatato che Ligori, proprietaria dell’interno n. 4, aveva apposto un lucchetto, impedendo così l’accesso alla cantina.

Si costituivano i danti causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere venduto la cantina n. 2, quale unica cantina rimasta libera.

Si costituiva Ligori, sostenendo di avere acquistato l’interno n. 4 e una cantina contraddistinta con il n. 4, corrispondente a quella rivendicata dagli attori.

Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia della Ligori e attuale proprietaria dell’interno n. 3, che deduceva di avere legittimamente acquistato la cantina e rivendicava in ogni caso l’avvenuta usucapione della medesima per possesso ultra ventennale dei suoi danti causa.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda degli attori e ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione e le altre domande.

2. Ligori e Battistini hanno impugnato la sentenza di primo grado.

La Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione con la sentenza n. 2317/2017, statuendo, a differenza del giudice di primo grado, la prevalenza dei titoli dedotti dalle convenute rispetto ai dati catastali, anche perché le risultanze dei titoli appaiono in linea con quanto affermato dai danti causa degli attori e trovano conferma nelle prove testimoniali assunte.

La Corte d’appello ha così rigettato la domanda di rilascio della cantina, con assorbimento della domanda subordinata di usucapione della medesima e rigetto della domanda di garanzia per evizione.

3. Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione Mario e [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con separati atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo contesta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e travisamento della prova testimoniale in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello non ha tenuto conto che l’atto di provenienza dell’immobile depositato da Ligori e Battistini indica quale confine sud via Nazionale, confine che non è idoneo a identificare il bene alle stesse pervenuto, così come inidonei a tal fine sono gli atti di provenienza dei ricorrenti; la Corte di appello ha inoltre travisato le dichiarazioni del testimone Arani.

Il motivo è infondato.

La prima parte della rubrica richiama un parametro, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, che non trova applicazione rispetto al caso di specie, essendo stato eliminato dalla formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012, risolvendosi d’altro canto il motivo in una richiesta di diversa interpretazione dei titoli di acquisto, interpretazione che spettava al giudice di merito e che questi ha svolto con ampia argomentazione.

Quanto alla censura di travisamento della prova testimoniale, si tratta di una censura inammissibile in quanto il motivo si limita a dire che “il teste Arani non ha mai dato atto dell’immissione nel possesso di una cantina degli odierni ricorrenti”, senza trascrivere le parti rilevanti delle dichiarazioni rese dal testimone. 2) Il secondo motivo censura la “violazione (o falsa applicazione) degli artt. 948, 1362, 2659 e 2826 c.c.”: la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla errata interpretazione della lettera e della volontà delle parti in relazione a un atto di permuta del 1972, atto che non ha valore in ordine alla identificazione e attribuzione della cantina, non essendo un titolo di acquisto della proprietà; la Corte territoriale, a fronte della insufficienza in relazione ai confini degli atti di provenienza dalle parti in causa, avrebbe dovuto utilizzare i dati catastali come ha fatto la sentenza di primo grado.

Anche tale motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 ).

Quanto alla violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile ma solo una delleplausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (tra le varie, S ez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).

Nel caso in esame i vizi denunziati non ricorrono perché i ricorrenti contestano l’interpretazione dei titoli fornita dal giudice del merito, in più lamentando la valorizzazione di un atto di permuta che a loro dire non potrebbe costituire idoneo titolo di acquisto della proprietà, atto di permuta correttamente valorizzato dalla Corte di appello alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata.

La censura si sostanzia dunque in una critica alle valutazioni riservate al giudice di merito e, in definitiva, in una alternativa valutazione delle risultanze del processo. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione (o falsa applicazione) degli artt. 112 e 287 c.p.c.”: la Corte d’appello ha corretto la sentenza impugnata disponendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche se la statuizione mancava nel dispositivo.

Il motivo è infondato al pari dei precedenti.

La Corte d’appello aveva, al termine della motivazione, concluso per l’accoglimento della domanda delle appellanti di restituzione del bene e delle spese di lite corrisposte alle controparti in esecuzione della pronuncia di primo grado, per poi limitarsi nel dispositivo a ordinare la restituzione della sola cantina e non delle spese di lite, omissione materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.

La giurisprudenza di questa Corte ammette infatti l’esperimento del procedimento di correzione anche nell’ipotesi di omissione non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione del provvedimento di restituzione: qualora il giudice del gravame ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare larestituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, è infatti possibile chiedere la correzione del provvedimento, “atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano lacorrezione” (così Cass. n./2016).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15046/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendo no ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , PIAZZA G. MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat e in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lerappresenta e difende; -controricorrenti- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2317/2017,depositata i l 07/04/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Mario e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare il diritto di proprietà degli attori sulla cantina n. 3, di pertinenza del loro appartamento, e conseguentemente di condannare [OSCURATO:PERSONA] al rilascio della stessa, ovvero, in via subordinata, di dichiarare l’evizione totale o parziale del bene venduto, condannando i loro danti causa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, a restituire loro euro 30.000. Esponevano gli attori di avere acquistato nel 1998 l’immobile identificato dall’interno n. 3 con annessa la cantina n. 3 e di avere successivamente constatato che Ligori, proprietaria dell’interno n. 4, aveva apposto un lucchetto, impedendo così l’accesso alla cantina. Si costituivano i danti causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere venduto la cantina n. 2, quale unica cantina rimasta libera. Si costituiva Ligori, sostenendo di avere acquistato l’interno n. 4 e una cantina contraddistinta con il n. 4, corrispondente a quella rivendicata dagli attori. Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia della Ligori e attuale proprietaria dell’interno n. 3, che deduceva di avere legittimamente acquistato la cantina e rivendicava in ogni caso l’avvenuta usucapione della medesima per possesso ultra ventennale dei suoi danti causa. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda degli attori e ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione e le altre domande. 2. Ligori e Battistini hanno impugnato la sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’impugnazione con la sentenza n. 2317/2017, statuendo, a differenza del giudice di primo grado, la prevalenza dei titoli dedotti dalle convenute rispetto ai dati catastali, anche perché le risultanze dei titoli appaiono in linea con quanto affermato dai danti causa degli attori e trovano conferma nelle prove testimoniali assunte. La Corte d’appello ha così rigettato la domanda di rilascio della cantina, con assorbimento della domanda subordinata di usucapione della medesima e rigetto della domanda di garanzia per evizione. 3. Avverso la sentenza d’appello ricorrono per cassazione Mario e [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati atti di controricorso da un lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo motivo contesta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e travisamento della prova testimoniale in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello non ha tenuto conto che l’atto di provenienza dell’immobile depositato da Ligori e Battistini indica quale confine sud via Nazionale, confine che non è idoneo a identificare il bene alle stesse pervenuto, così come inidonei a tal fine sono gli atti di provenienza dei ricorrenti; la Corte di appello ha inoltre travisato le dichiarazioni del testimone Arani. Il motivo è infondato. La prima parte della rubrica richiama un parametro, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, che non trova applicazione rispetto al caso di specie, essendo stato eliminato dalla formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83/2012, risolvendosi d’altro canto il motivo in una richiesta di diversa interpretazione dei titoli di acquisto, interpretazione che spettava al giudice di merito e che questi ha svolto con ampia argomentazione. Quanto alla censura di travisamento della prova testimoniale, si tratta di una censura inammissibile in quanto il motivo si limita a dire che “il teste Arani non ha mai dato atto dell’immissione nel possesso di una cantina degli odierni ricorrenti”, senza trascrivere le parti rilevanti delle dichiarazioni rese dal testimone. 2) Il secondo motivo censura la “violazione (o falsa applicazione) degli artt. 948, 1362, 2659 e 2826 c.c.”: la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sulla errata interpretazione della lettera e della volontà delle parti in relazione a un atto di permuta del 1972, atto che non ha valore in ordine alla identificazione e attribuzione della cantina, non essendo un titolo di acquisto della proprietà; la Corte territoriale, a fronte della insufficienza in relazione ai confini degli atti di provenienza dalle parti in causa, avrebbe dovuto utilizzare i dati catastali come ha fatto la sentenza di primo grado. Anche tale motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 ). Quanto alla violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile ma solo una delleplausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (tra le varie, S ez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). Nel caso in esame i vizi denunziati non ricorrono perché i ricorrenti contestano l’interpretazione dei titoli fornita dal giudice del merito, in più lamentando la valorizzazione di un atto di permuta che a loro dire non potrebbe costituire idoneo titolo di acquisto della proprietà, atto di permuta correttamente valorizzato dalla Corte di appello alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata. La censura si sostanzia dunque in una critica alle valutazioni riservate al giudice di merito e, in definitiva, in una alternativa valutazione delle risultanze del processo. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione (o falsa applicazione) degli artt. 112 e 287 c.p.c.”: la Corte d’appello ha corretto la sentenza impugnata disponendo la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, anche se la statuizione mancava nel dispositivo. Il motivo è infondato al pari dei precedenti. La Corte d’appello aveva, al termine della motivazione, concluso per l’accoglimento della domanda delle appellanti di restituzione del bene e delle spese di lite corrisposte alle controparti in esecuzione della pronuncia di primo grado, per poi limitarsi nel dispositivo a ordinare la restituzione della sola cantina e non delle spese di lite, omissione materiale emendabile con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. La giurisprudenza di questa Corte ammette infatti l’esperimento del procedimento di correzione anche nell’ipotesi di omissione non solo nel dispositivo, ma anche nella motivazione del provvedimento di restituzione: qualora il giudice del gravame ometta, pur esistendo in atti tutti gli elementi a ciò necessari, di ordinare larestituzione di quanto corrisposto in esecuzione di quest'ultima, è infatti possibile chiedere la correzione del provvedimento, “atteso che una siffatta condanna è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, sicché sono configurabili i presupposti di fatto che giustificano lacorrezione” (così Cass. n./2016). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 04494/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris