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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27995/2026

Testo disponibile della fonte

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ESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 dicembre 2025 il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza pronunciata il 9 maggio 2024 - ad integrazione della sentenza emessa il 13 luglio 2022 da parte dello stesso decidente - ha ordinato la confisca diretta sui conti patrimoniali delle società GLONET s.r.I., GLONET Service s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del profitto dei reati corrispondente all'importo complessivo di euro 537.302,92 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], o per equivalente, nel caso di incapienza, sulle disponibilità dello stesso imputato.

2. La complessa vicenda processuale aveva tratto origine dalla sentenza del 13 luglio 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi undici di reclusione in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, altresì disponendo la confisca per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei beni nella disponibilità dell'imputato per gli importi corrispondenti all'ammontate dell'imposta evasa per effetto dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'imputato, accolto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 19 maggio 2023, che aveva pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente.

Era stata ritenuta fondata, in particolare, la censura relativa all'assenza in motivazione di elementi dimostrativi dell'impossibilità, o anche solo della difficoltà, di aggredire il patrimonio delle società che hanno tratto vantaggio dalla commissione dei reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

Nel successivo giudizio di rinvio, celebratosi il 9 maggio 2024, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che si procede per reati tributari commessi da persone fisiche nelle loro qualità di rappresentanza o professionali svolte all'interno delle predette società, aveva ordinato la confisca diretta sui conti correnti delle società GLONET s.r.I., GLONET Service s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del profitto dei reati corrispondente all'importo complessivo di euro 537.302,92 per [OSCURATO:PERSONA], o per equivalente, in caso di incapienza, sulle disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Anche avverso tale ultimo provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato, e questa Quarta Sezione con sentenza del 6 2novembre 2024, constatata la ricorrenza di una nullità assoluta e insanabile derivante dall'effettuata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso un indirizzo diverso dal domicilio dichiarato, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

Con la sentenza impugnata, quindi, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], verificato che la notifica all'imputato era stata ritualmente eseguita presso il domicilio eletto, ha nuovamente disposto la confisca diretta sui conti patrimoniali delle società GLONET s.r.I., GLONET Service s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del profitto dei reati corrispondente all'importo complessivo di euro 537.302,92 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], o per equivalente, nel caso di incapienza, sulle disponibilità dello stesso imputato, sul presupposto che «la pronuncia di annullamento senza rinvio sembra non consentire ulteriore disamina del merito delle doglianze pur illustrate dalla difesa non ritenendosi che questo giudice sia stato investito della legittimazione a procedere a nuovo scrutinio in punto di confisca rispetto alla valutazione operata con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare in data 9.05.2024.

Si rinnova, pertanto, nel merito, quanto già disposto in quella sede».

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto concernente la disposta confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Evidenzia il ricorrente come la decisione assunta dalla Quarte Sezione di questa Corte il 6 novembre 2024 avesse annullato senza rinvio la sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2024, ritenendo assorbite tutte le questioni di merito nella specie dedotte.

Sarebbe, pertanto, del tutto erronea la decisione con cui il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a rinnovare la sola notificazione in favore dell'imputato, aveva ritenuto, con la sentenza del 3 dicembre 2025, di non poter svolgere nessuna disamina di merito in punto di confisca rispetto alla valutazione in precedenza operata con la sentenza del 9 maggio 2024, affermando di doversi necessariamente riportare a quanto ivi espressamente disposto.

In modo del tutto opposto, infatti, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare nel merito la possibilità, o meno, di disporre la confisca per equivalente, essendogli imposto il nuovo vaglio 3dal combinato disposto degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen., trattandosi di un'ipotesi in cui la sentenza impositiva della confisca era stata travolta, riportando, quindi, la sequenza processuale al momento in cui l'originaria sentenza del 13 luglio 2022 era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con decisione del 19 maggio 2023, limitatamente alla disposta confisca per equivalente.

Si sarebbe verificata, pertanto, una situazione in cui rispetto alla decisione rescindente non sarebbe stato mai validamente celebrato il giudizio rescissorio, residuando il vizio di motivazione originariamente individuato dal giudice di legittimità.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla disposta confisca, per non essersi conformata la decisione impugnata al principio recentemente affermato dalla sentenza S.U.

Massini, in tema di reati plurisoggettivi.

Con l'ultimo motivo, infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sul presupposto che la confisca per equivalente sarebbe stata disposta erroneamente anche in relazione a reati prescritti.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, con riguardo alla prima censura dedotta, per l'effetto determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente.

2. Sono di tutta evidenza, infatti, le ragioni di fondatezza dell'introduttiva doglianza, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

In particolar modo corretta è la censura con cui il ricorrente ha evidenziato come la sentenza emessa da questa Quarta Sezione il 6 novembre 2024 avesse disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2024.

In conseguenza di ciò, tale ultima sentenza è stata espunta dal processo decisionale del presente giudizio, lasciando impregiudicata la situazione quo ante sussistente. 4E' palesemente viziata, pertanto, l'impugnata sentenza del 3 dicembre 2025 laddove il G.U.P. ha del tutto impropriamente affermato, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica in favore dell'imputato, di non poter valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della confisca per equivalente stante il vincolo costituito dalla precedente decisione assunta dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza (annullata senza rinvio) del 9 maggio 2024.

Come correttamente lamentato dal ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto, invece, valutare proprio la possibilità nel merito di disporre la confisca per equivalente, considerato l'intervenuto annullamento della precedente sentenza impositiva della confisca.

Il travolgimento di quest'ultima decisione, infatti, aveva fatto retroagire la sequenza processuale, riportandola al momento in cui l'originaria pronuncia del 13 luglio 2022 era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 2023, limitatamente alla disposta confisca per equivalente.

Si è effettivamente verificata, pertanto, una situazione in cui alla sentenza rescindente pronunciata da questa Suprema Corte non ha mai fatto seguito un valido giudizio rescissorio, in tal maniera lasciando inalterato il vizio di motivazione individuato dal giudice di legittimità in merito alla disposta confisca per equivalente.

A tale vulnus non può che essere ovviato rimettendo nuovamente la questione all'esame del giudice del rinvio, chiamato a tener conto delle specifiche indicazioni espresse nella sentenza rescindente.

3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

P. P.Q.MionanØtjdjzjarjo nfrangi.

Catenazzu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 dicembre 2025 il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza pronunciata il 9 maggio 2024 - ad integrazione della sentenza emessa il 13 luglio 2022 da parte dello stesso decidente - ha ordinato la confisca diretta sui conti patrimoniali delle società GLONET s.r.I., GLONET Service s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del profitto dei reati corrispondente all'importo complessivo di euro 537.302,92 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], o per equivalente, nel caso di incapienza, sulle disponibilità dello stesso imputato. 2. La complessa vicenda processuale aveva tratto origine dalla sentenza del 13 luglio 2022 con cui il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi undici di reclusione in relazione ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, altresì disponendo la confisca per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dei beni nella disponibilità dell'imputato per gli importi corrispondenti all'ammontate dell'imposta evasa per effetto dell'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione l'imputato, accolto dalla Terza Sezione di questa Corte con sentenza del 19 maggio 2023, che aveva pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente. Era stata ritenuta fondata, in particolare, la censura relativa all'assenza in motivazione di elementi dimostrativi dell'impossibilità, o anche solo della difficoltà, di aggredire il patrimonio delle società che hanno tratto vantaggio dalla commissione dei reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Nel successivo giudizio di rinvio, celebratosi il 9 maggio 2024, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che si procede per reati tributari commessi da persone fisiche nelle loro qualità di rappresentanza o professionali svolte all'interno delle predette società, aveva ordinato la confisca diretta sui conti correnti delle società GLONET s.r.I., GLONET Service s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del profitto dei reati corrispondente all'importo complessivo di euro 537.302,92 per [OSCURATO:PERSONA], o per equivalente, in caso di incapienza, sulle disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Anche avverso tale ultimo provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione da parte dell'imputato, e questa Quarta Sezione con sentenza del 6 2novembre 2024, constatata la ricorrenza di una nullità assoluta e insanabile derivante dall'effettuata notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare presso un indirizzo diverso dal domicilio dichiarato, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Con la sentenza impugnata, quindi, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], verificato che la notifica all'imputato era stata ritualmente eseguita presso il domicilio eletto, ha nuovamente disposto la confisca diretta sui conti patrimoniali delle società GLONET s.r.I., GLONET Service s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del profitto dei reati corrispondente all'importo complessivo di euro 537.302,92 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], o per equivalente, nel caso di incapienza, sulle disponibilità dello stesso imputato, sul presupposto che «la pronuncia di annullamento senza rinvio sembra non consentire ulteriore disamina del merito delle doglianze pur illustrate dalla difesa non ritenendosi che questo giudice sia stato investito della legittimazione a procedere a nuovo scrutinio in punto di confisca rispetto alla valutazione operata con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare in data 9.05.2024. Si rinnova, pertanto, nel merito, quanto già disposto in quella sede». 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto concernente la disposta confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Evidenzia il ricorrente come la decisione assunta dalla Quarte Sezione di questa Corte il 6 novembre 2024 avesse annullato senza rinvio la sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2024, ritenendo assorbite tutte le questioni di merito nella specie dedotte. Sarebbe, pertanto, del tutto erronea la decisione con cui il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a rinnovare la sola notificazione in favore dell'imputato, aveva ritenuto, con la sentenza del 3 dicembre 2025, di non poter svolgere nessuna disamina di merito in punto di confisca rispetto alla valutazione in precedenza operata con la sentenza del 9 maggio 2024, affermando di doversi necessariamente riportare a quanto ivi espressamente disposto. In modo del tutto opposto, infatti, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare nel merito la possibilità, o meno, di disporre la confisca per equivalente, essendogli imposto il nuovo vaglio 3dal combinato disposto degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen., trattandosi di un'ipotesi in cui la sentenza impositiva della confisca era stata travolta, riportando, quindi, la sequenza processuale al momento in cui l'originaria sentenza del 13 luglio 2022 era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con decisione del 19 maggio 2023, limitatamente alla disposta confisca per equivalente. Si sarebbe verificata, pertanto, una situazione in cui rispetto alla decisione rescindente non sarebbe stato mai validamente celebrato il giudizio rescissorio, residuando il vizio di motivazione originariamente individuato dal giudice di legittimità. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla disposta confisca, per non essersi conformata la decisione impugnata al principio recentemente affermato dalla sentenza S.U. Massini, in tema di reati plurisoggettivi. Con l'ultimo motivo, infine, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. sul presupposto che la confisca per equivalente sarebbe stata disposta erroneamente anche in relazione a reati prescritti. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato successiva memoria di replica, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, con riguardo alla prima censura dedotta, per l'effetto determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente. 2. Sono di tutta evidenza, infatti, le ragioni di fondatezza dell'introduttiva doglianza, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. In particolar modo corretta è la censura con cui il ricorrente ha evidenziato come la sentenza emessa da questa Quarta Sezione il 6 novembre 2024 avesse disposto l'annullamento senza rinvio della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 maggio 2024. In conseguenza di ciò, tale ultima sentenza è stata espunta dal processo decisionale del presente giudizio, lasciando impregiudicata la situazione quo ante sussistente. 4E' palesemente viziata, pertanto, l'impugnata sentenza del 3 dicembre 2025 laddove il G.U.P. ha del tutto impropriamente affermato, dopo aver disposto la rinnovazione della notifica in favore dell'imputato, di non poter valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per la concessione della confisca per equivalente stante il vincolo costituito dalla precedente decisione assunta dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza (annullata senza rinvio) del 9 maggio 2024. Come correttamente lamentato dal ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto, invece, valutare proprio la possibilità nel merito di disporre la confisca per equivalente, considerato l'intervenuto annullamento della precedente sentenza impositiva della confisca. Il travolgimento di quest'ultima decisione, infatti, aveva fatto retroagire la sequenza processuale, riportandola al momento in cui l'originaria pronuncia del 13 luglio 2022 era stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 2023, limitatamente alla disposta confisca per equivalente. Si è effettivamente verificata, pertanto, una situazione in cui alla sentenza rescindente pronunciata da questa Suprema Corte non ha mai fatto seguito un valido giudizio rescissorio, in tal maniera lasciando inalterato il vizio di motivazione individuato dal giudice di legittimità in merito alla disposta confisca per equivalente. A tale vulnus non può che essere ovviato rimettendo nuovamente la questione all'esame del giudice del rinvio, chiamato a tener conto delle specifiche indicazioni espresse nella sentenza rescindente. 3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. P. P.Q.MionanØtjdjzjarjo nfrangi. Catenazzu
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