CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 03698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo, con la quale è stata rigettata l'istanza di annullamento dell'ingiunzione di demolizione, in relazione alla sentenza emessa dal Pretore, con la quale lo stesso Giudice ha condannato l'imputato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, per il reato di cui all'art. 20 lett. b della L. 28. 02, 1984 n. 47. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione del manufatto, sussistendo i presupposti per la regolarizzazione del manufatto mediante concessione edilizia in sanatoria. Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine all'art. 655 cod. proc. pen. e art. 8 CEDU per il mancato rispetto del principio di proporzionalità tra l'abuso edilizio e gli esigenze abitative del nucleo familiare del ricorrente. Il primo motivo è inammissibile. Il giudice ha dato atto che il ricorrente non ha trasmesso entro il termine di tre mesi dalla richiesta di integrazione documentale, il parere della Sovrintendenza, trattandosi di immobile che ricade all'interno della perimetrazione di un vincolo paesaggistico. Pertanto, correttamente, trattandosi di immobile abusivo che ricade all'interno della perimetrazione del vincolo paesaggistico, non potendo prevedere una definizione positiva della procedura di regolarizzazione dell'immobile, il giudice ha ritenuto non prossima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa competente di un provvedimento favorevole, non sussistendo i requisiti di condonabilità indicati dalla legge. Anche il secondo motivo è inammissibile. La doglianza prospettata non risulta infatti inserita nel contestato riepilogo delle richieste formulate nell'istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo delle richieste, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza nel giudizio di merito (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. ‘S. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore Il P