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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08318/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso n. 1996 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] reale.

RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 1133 - 27/29.5.2020 della Corte d'Appello di Cagliari, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Corte d'Appello di Cagliari l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio promosso in primo grado, dinanzi al T.A.R.

Sardegna, con ricorso depositato in data 11.3.2000, giudizio definito con sentenza del 30.5.2000 di rigetto del ricorso, in grado d'appello, dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio definito con sentenza del 19.4.2001 di rigetto dell'appello, in grado di revocazione, dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio definito con sentenza del 4.4.2012, che in parte dichiarava inammissibile ed in parte respingeva il ricorso per revocazione, in ulteriore grado di revocazione, dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio definito con sentenza del 13.4.2018, che dichiarava inammissibile l'ulteriore ricorso per revocazione.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 10.7.2019 il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex lege n. 89/2001.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si costituiva.

4. Con decreto n. 1133/2020 la Corte di Cagliari rigettava l'opposizione.

Evidenziava la corte che il ricorso per equa riparazione - così come correttamente rilevato dal consigliere designato - era stato proposto decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 a far data dal momento in cui era divenuta definitiva, col passaggio in giudicato, la sentenza n. 1974 del 4.4.2012 del Consiglio di Stato che aveva concluso il giudizio "presupposto".

Evidenziava altresì che il giudizio "presupposto" non poteva considerarsi concluso con la successiva sentenza del 13.4.2018 del Consiglio di Stato.Evidenziava, per un verso, che, ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ., le sentenze pronunciate in sede di revocazione non sono impugnabili con nuova domanda di revocazione; per altro verso, che la seconda domanda di revocazione non era comunque ascrivibile alle ipotesi in relazione alle quali l'elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato ammette l'impugnazione della sentenza di revocazione con nuova domanda di revocazione.

Evidenziava infine che non vi è margine, nel giudizio di equa riparazione, per rilevare eventuali nullità inficianti il giudizio "presupposto".

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo - in forma duplice articolato - il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., la nullità dell'impugnato decreto; in subordine, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111, 6° co., Cost., la illogicità e contraddittorietà dell'impugnato decreto.

Deduce che non vi è stata "pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione della CTAPP a rilevare la asserita improponibilità della seconda revocazione" (così ricorso pag. 4).

Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari ha violato il divieto di sindacare le pronunce del giudizio "presupposto".

8. Con il secondo motivo - in forma duplice articolato - il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., la nullità dell'impugnato decreto; in subordine, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111, 6° co., Cost., la illogicità e contraddittorietà dell'impugnato decreto.

Deduce che non vi è stata "pronuncia della CTAPP sulla dedotta inesistenza giuridica delle due pronunce CS e della pronuncia TAR" (così ricorso pag. 4).

Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari ha richiamato il principio del tutto inconferente espresso dalla pronuncia n. 24971/2011 di questa Corte.

9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Più esattamente, ambedue i motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili e comunque significativamente connessi, sono inammissibili, siccome la Corte d'Appello di Cagliari ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

10. Con precipuo riferimento al primo motivo si reputa quanto segue.

Non si configura il vizio di "mancata pronuncia" denunciato con il primo profilo del primo motivo.La Corte di Cagliari, alla stregua dei rilievi dapprima premessi, ha pronunciato su ogni aspetto, dando conto compiutamente del suo dictum.

Non si configurano né il preteso "error" né la presunta "contraddittorietà" né l'asserita "illogicità" denunciate con il secondo profilo del primo motivo.

La Corte di Cagliari ha ineccepibilmente fatto riferimento all'insegnamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo non è consentito il sindacato sul merito del precedente procedimento, con la conseguenza che dall'accertamento della ragionevole durata del processo stesso - condotto secondo i criteri indicati dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, con particolare riguardo alla complessità del caso - esula ogni indagine sulla necessità, opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverte (cfr. Cass.25.11.2011, n. 24971).

11. Con precipuo riferimento al secondo motivo si reputa quanto segue.

Analogamente non si scorge il vizio di "mancata pronuncia" denunciato con il primo profilo del secondo motivo.

Analogamente non si scorgono né il preteso "error" né la presunta "contraddittorietà" né l'asserita "illogicità" denunciate con il secondo profilo del secondo motivo.

12. Si è anticipato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostanzialmente non ha svolto difese.

Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.13.

Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 1996 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli, n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] reale. RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 1133 - 27/29.5.2020 della Corte d'Appello di Cagliari, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla Corte d'Appello di Cagliari l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio promosso in primo grado, dinanzi al T.A.R. Sardegna, con ricorso depositato in data 11.3.2000, giudizio definito con sentenza del 30.5.2000 di rigetto del ricorso, in grado d'appello, dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio definito con sentenza del 19.4.2001 di rigetto dell'appello, in grado di revocazione, dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio definito con sentenza del 4.4.2012, che in parte dichiarava inammissibile ed in parte respingeva il ricorso per revocazione, in ulteriore grado di revocazione, dinanzi al Consiglio di Stato, giudizio definito con sentenza del 13.4.2018, che dichiarava inammissibile l'ulteriore ricorso per revocazione. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 10.7.2019 il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non si costituiva. 4. Con decreto n. 1133/2020 la Corte di Cagliari rigettava l'opposizione. Evidenziava la corte che il ricorso per equa riparazione - così come correttamente rilevato dal consigliere designato - era stato proposto decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 a far data dal momento in cui era divenuta definitiva, col passaggio in giudicato, la sentenza n. 1974 del 4.4.2012 del Consiglio di Stato che aveva concluso il giudizio "presupposto". Evidenziava altresì che il giudizio "presupposto" non poteva considerarsi concluso con la successiva sentenza del 13.4.2018 del Consiglio di Stato.Evidenziava, per un verso, che, ai sensi dell'art. 403 cod. proc. civ., le sentenze pronunciate in sede di revocazione non sono impugnabili con nuova domanda di revocazione; per altro verso, che la seconda domanda di revocazione non era comunque ascrivibile alle ipotesi in relazione alle quali l'elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato ammette l'impugnazione della sentenza di revocazione con nuova domanda di revocazione. Evidenziava infine che non vi è margine, nel giudizio di equa riparazione, per rilevare eventuali nullità inficianti il giudizio "presupposto". 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con il primo motivo - in forma duplice articolato - il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., la nullità dell'impugnato decreto; in subordine, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111, 6° co., Cost., la illogicità e contraddittorietà dell'impugnato decreto. Deduce che non vi è stata "pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione della CTAPP a rilevare la asserita improponibilità della seconda revocazione" (così ricorso pag. 4). Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari ha violato il divieto di sindacare le pronunce del giudizio "presupposto". 8. Con il secondo motivo - in forma duplice articolato - il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., la nullità dell'impugnato decreto; in subordine, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111, 6° co., Cost., la illogicità e contraddittorietà dell'impugnato decreto. Deduce che non vi è stata "pronuncia della CTAPP sulla dedotta inesistenza giuridica delle due pronunce CS e della pronuncia TAR" (così ricorso pag. 4). Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari ha richiamato il principio del tutto inconferente espresso dalla pronuncia n. 24971/2011 di questa Corte. 9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Più esattamente, ambedue i motivi di ricorso, da disaminare congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili e comunque significativamente connessi, sono inammissibili, siccome la Corte d'Appello di Cagliari ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 10. Con precipuo riferimento al primo motivo si reputa quanto segue. Non si configura il vizio di "mancata pronuncia" denunciato con il primo profilo del primo motivo.La Corte di Cagliari, alla stregua dei rilievi dapprima premessi, ha pronunciato su ogni aspetto, dando conto compiutamente del suo dictum. Non si configurano né il preteso "error" né la presunta "contraddittorietà" né l'asserita "illogicità" denunciate con il secondo profilo del primo motivo. La Corte di Cagliari ha ineccepibilmente fatto riferimento all'insegnamento di questa Corte, secondo cui nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo non è consentito il sindacato sul merito del precedente procedimento, con la conseguenza che dall'accertamento della ragionevole durata del processo stesso - condotto secondo i criteri indicati dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, con particolare riguardo alla complessità del caso - esula ogni indagine sulla necessità, opportunità e legittimità delle attività processuali compiute nel giudizio della cui ragionevole durata si controverte (cfr. Cass.25.11.2011, n. 24971). 11. Con precipuo riferimento al secondo motivo si reputa quanto segue. Analogamente non si scorge il vizio di "mancata pronuncia" denunciato con il primo profilo del secondo motivo. Analogamente non si scorgono né il preteso "error" né la presunta "contraddittorietà" né l'asserita "illogicità" denunciate con il secondo profilo del secondo motivo. 12. Si è anticipato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sostanzialmente non ha svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.13. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI s
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