CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 43292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso la sentenza del 18/01/2023 del Tribunale di Bari visti gli atti del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 gennaio 2023 con la quale il Tribunale di Bari ha ritenuto, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], la propria incompetenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 640-ter cod. pen. e per l'effetto disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero anziché al Tribunale ritenuto competente così provocando una indebita regressione del procedimento. Il Tribunale, in considerazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale, avrebbe dovuto trasmettere gli atti direttamente al Tribunale di Foggia in quanto l'ufficio del Pubblico Ministero aveva già esercitato l'azione penale con l'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio del [OSCURATO:PERSONA]. La decisione avrebbe determinato una insuperabile stasi del procedimento in quanto la Procura della Repubblica di Foggia non potrebbe esercitare l'azione penale né limitarsi a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Bari senza violare il disposto della sentenza impugnata. Il ricorrente ha, infine, rimarcato di non aver potuto rispettare il termine per proporre impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. in quanto gli atti pervenuti in data 15 marzo 2023 sono stati oggetto di formale iscrizione presso il Tribunale di Foggia solo in data 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Preliminarmente deve essere evidenziato che, ad essere impugnata, non è la decisione sulla competenza del Tribunale di Foggia ma la sl:atuizione accessoria che si legge nel dispositivo della sentenza, secondo cui gli atti, una volta declinata la competenza a favore del Tribunale di Foggia, dovevano essere trasmessi al pubblico ministero presso quest'ultimo e non all'organo giudicante. Orbene, va osservato che detta statuizione è errata; l'atto impugnato rientra nella categoria dell'abnormità, perché determina una indebita regressione del procedimento che determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 2. Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui -nei procedimenti per reati di competenza distrettuale- il Tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza deve trasmettere gli atti direttamente al Tribunale ritenuto competente e non al pubblico ministero presso tale giudice che è privo di legittimazione (vedi Sez. U., n. 39746 del 2:3/03/2017, A., Rv. 270935-01). In motivazione le Sezioni Unite, in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 104 del 2001, hanno chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Tali finali considerazioni possono valere anche per il caso di decreto di citazione diretta a giudizio, oggetto della presente fattispecie; ciò che vale nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., vele anche nel caso in esame relativo ai procedimenti per i delitti di cui al comma 3 -quinquies, comunque attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del Pubblico Ministero incaricato delle indagini, sia del Giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328 comma 1 -bis cod. proc. pen., mentre la competenza territoriale infra-distrettuale acquista rilievo soltanto nella fase del dibattimento, ragione per cui il giudice del dibattimento che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al Giudice del dibattimento competente, atteso che il relativo Pubblico Ministero è privo della relativa competenza (vedi Sez. 5, n. 36023 del 15/07/2022, Cellamaro, Rv. 283596 - 01 e Sez. 2, n. 22081 del 18/042023, Pizza, non rnassimata). Deve essere, peraltro, rimarcato che la trasmissione orizzontale degli atti al Tribunale territorialmente competente non comporta, anche nei casi di citazione diretta a giudizio, alcuna lesione dei diritti ciii difesa in quanto l'imputato potrebbe comunque fruire dei riti alternativi ai sensi dell'art. 555, comrna 2, cod. proc. pen. in ossequio di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 104 del 2021. 3. Ciò premesso deve essere ricordato come l'abnormità dell'atto processuale possa riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero una indebita regressione del procedimento stesso, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2). Nella delineata prospettiva, la verifica in concreto dell'abnormità dell'atto processuale postula il rilievo di anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale, palesando una irriducibile estraneità, mentre non costituisce atto strutturalmente "ec:centrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, né l'atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragion d'essere nell'iter procedimentale, né l'atto illegittimo. 4. Nel caso di specie deve essere affermato che il provvedimento impugnato è abnorme perché non altrimenti impugnabile, idoneo a determinare una indebita regressione alla fase ormai perenta delle indagini preliminari comportando una stasi del procedimento: il processo, infatti, non poteva proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo o comunque, contra legem da parte del pubblico ministero. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, infatti, era privo della possibilità - sconosciuta al nostro sistema processuale penale- di invitare il Tribunale di Bari a «rivedere» la decisione nè poteva disattenderla, operando una mera trasmissione materiale degli atti al Tribunale di Foggia ovvero emettendo nuovo decreto di citazione in violazione del principio dell'irretrattabilità dell'azione penale affermato dall'art. 50, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). 5. Occorre, pertanto, ribadire che, appartenendo il Tribunale di Foggia al medesimo distretto del Tribunale di Bari, dove ha sede la Corte di appello di Bari, non v'è dubbio che gli atti processuali dovevano essere trasmessi direttamente al giudice di primo grado foggiano, con una trasmissione degli atti di natura orizzontale. [OSCURATO:PERSONA], investito ritualmente del ricorso per cassazione del Pubblico ministero, dispone del potere di correggere l'error iuris, consistente in una patologia processuale connotata da abnormità radicale, nel quale è incorso il Tribunale di Bari. Deve essere, in proposito, ribadito che laddove la dedotta abnormità sia connotata da una così radicale e congenita anomalia dell'atto, non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione, non può esservi spazio per l'osservanza degli ordinari termini decadenziali del l'impugnazione per cassazione, potendo e dovendo la peculiare genetica e radicale anomalia del provvedimento essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019, P., Rv. 276477 - 01; Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, Ronconi, Rv. 282578 - 01) con conseguente irrilevanza del mancato rispetto da parte del pubblico ministero del termine per proporre impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, cod. proc. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Trib