CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente confermata la sentenza del Tribunale di Velletri che lo aveva condannato per detenzione ai fini di spaccio di hashish, integrante il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 . L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla esclusione dell' uso personale dell'hashish, essendo il quantitativo compatibile con l'uso personale. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al possesso dello stupefacente, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. Va infatti ricordato che l'indagine circa l'uso personale della sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). Tanto premesso, i giudici di merito sottolineano elementi univocamente deponenti per l'attività di spaccio, quali: 1) la perquisizione domiciliare presso il ricorrente, che aveva condotto al rinvenimento del quantitativo corrispondente a 21 dosi di hashish, era stata preceduta da una cessione di cocaina nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA]; 2) il Tardioli aveva ammesso di aver acquistato la dose di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], consegnando la droga agli agenti e indicando il prezzo pagato e il nome del venditore (appunto, il [OSCURATO:PERSONA]); 3) in sede di perquisizione erano stati rinvenuti un cucchiaino intriso di cocaina, frammenti di cellophane nonchè il quantitativo di hashish dal quale era possibile ricavare 21 dosi; 4) era dunque desumibile in via logica la destinazione allo spaccio anche del diverso tipo di sostanza detenuta, che poteva essere suddivisa al momento in relazione alle richieste dell'acquirente, come dimostrato dalla rudimentale distribuzione avvenuta per la dose di cocaina. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia, il ricorrente chiede l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, preclusi nel giudizio di legittimità. Come detto, nessuna evidente e manifesta illogicità è dato cogliere nel tessuto motivazionale della pronuncia impugnata. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 H Consi