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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2026

Cassazione n. 11207/2026

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el socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA], inpersona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in Padova allavia Altinate, n. 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che lo rappresentano e difendono in virtùdi procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA U.L.S.S. n. 6 EUGANEA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttoregenerale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio,n. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente econgiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Miazzi la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine delData pubblicazione 26/04/2026controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 716/2020 della Corte d’Appello di Venezia,udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorAlberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso,con assorbimento degli altri,uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per lacontroricorrente,1.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. l’ “Azienda U.L.S.S. n. 15”(ora “Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea”) adiva il Tribunale di Padova.Esponeva che relativamente al periodo 2010 – 2013 erano rimasti in parteinsoluti i costi per i controlli veterinari effettuati presso gli impianti gestiti dalla“[OSCURATO:PERSONA] – Commercio e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”,esercente attività di macellazione di capi bovini.Chiedeva ingiungersi alla società in accomandita il pagamento della sommadi euro 354.943,62, oltre interessi e spese.2.

Con decreto n. 3872/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.3.

Con atto di citazione in data 6.11.2013 la “[OSCURATO:PERSONA] – Commercio eLavorazioni Carni” proponeva opposizione.Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026Deduceva che, in dipendenza dell’erronea applicazione/interpretazione delregolamento CE n. 882/2004 e del d.lgs. attuativo n. 194/2008, erano illegittimii criteri di tariffazione applicati dall’ “U.L.S.S.” per gli eseguiti controlli sanitari.Deduceva segnatamente che l’ “U.L.S.S.” aveva applicato negli anni oggettodi contestazione, per i controlli ante e post mortem dei capi bovini, la cosiddetta“tariffa tabellare”, ossia un importo prestabilito a capo macellato, anziché ilcosto orario del controllo, costo orario la cui applicazione avrebbesignificativamente ridimensionato gli importi dovuti (cfr. ricorso, pag. 5).Chiedeva in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., disporre rinvioalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai fini della corretta interpretazionedella normativa comunitaria di riferimento; nel merito, revocare il decretoingiuntivo e determinare l’esatto dovuto in dipendenza dei servizi veterinariricevuti (cfr. ricorso, pag. 6).4.

Si costituiva l’ “Azienda U.L.S.S. n. 15”.Instava per il rigetto dell’opposizione.In subordine, in ipotesi di revoca dell’ingiunzione, instava per la condannadell’accomandita opponente al pagamento della somma di euro 354.943,62ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e spese (cfr.ricorso, pag. 6).5.

Denegata l’ammissione delle istanze istruttorie, all’udienza di precisazionedelle conclusioni la società opponente eccepiva il difetto di giurisdizione inragione - adduceva - della giurisdizione nella materia controversa del giudicetributario (cfr. ricorso, pag. 7).6.

Con sentenza n. 869/2017 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione,confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente alle spese di lite.Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/20267.

La “[OSCURATO:PERSONA] – Commercio e [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.Reiterava, peraltro, le istanze istruttorie disattese in prime cure.Resisteva l’ “Azienda U.L.S.S. n. 15”.8.

A seguito della dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] –Commercio e [OSCURATO:PERSONA]” nonché del socio accomandatario e del socioaccomandante si costituiva il curatore fallimentare.Chiedeva peraltro, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione.9.

Con sentenza n. 716/2020 la Corte d’Appello di Venezia rigettava ilgravame e condannava l’appellante alle spese del grado.Evidenziava la corte in ordine al primo motivo d’appello, con cui si eracensurato il primo dictum nella parte in cui era stata respinta l’eccezione didifetto di giurisdizione, difetto correlato alla natura di tributo del corrispettivo,che l’applicazione delle tariffe per cui era controversia, era regolata dalla sezione1 dell’allegato “A” del d.lgs. n. 194/2008 e viceversa la pronuncia n. 13431/2014delle sezioni unite della Corte di legittimità faceva riferimento alla tariffaforfettaria di cui alla sezione 6 dell’allegato “A” del medesimo d.lgs. (cfr.sentenza d’appello, pag. 10).Evidenziava, inoltre, che la tariffa si poneva in relazione sinallagmatica con ilservizio prestato dall’ “U.L.S.S.”; che non valeva ad attribuire al compensonatura di tributo la circostanza che i controlli veterinari fossero obbligatori,perché i controlli erano pur sempre connessi alla richiesta espressa di un servizioda parte degli operatori economici che ne avevano necessità; e che neppureaveva rilievo che la tariffa fosse stabilita “a capo”, siccome le tariffe variavanoa seconda del tipo e dell’età dell’animale (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).10.

Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento“[OSCURATO:PERSONA] – Commercio e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026nonché del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandanteData pubblicazione 26/04/2026Walter Tosetto; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L’ “Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea” (già “Azienda U.L.S.S. n. 15”) hadepositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.11.

Il Pubblico Ministero ha formulato in data 9.10.2025 conclusioni scritte;ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.12.

Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE13.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.1, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.Deduce che ha errato la Corte di Venezia a negare la giurisdizione del giudicetributario.Deduce che il dictum della corte d’appello, da un canto, travisa le indicazionidi cui alla pronuncia n. 13431/2014 delle sezioni unite di questa Corte; d’altrocanto, contrasta con l’elaborazione della Corte costituzionale, secondo cui vannoqualificati tributi gli importi riscossi per finanziare prestazioni che lo Stato ètenuto a svolgere nell’interesse generale e che perciò esulano dalla disponibilitàdelle parti (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce che la normativa comunitaria prevede controlli sanitari obbligatori,onde verificare la conformità alla disciplina in materia di mangimi ed alimentinonché la conformità alla disciplina in materia di salute e benessere degli animali(cfr. ricorso, pag. 18).Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026Deduce dunque che all’obbligo dello Stato corrisponde l’obbligo dell’operatoredi sottoporsi ai controlli, attesa, altrimenti, l’impossibilità di procedere allamacellazione e alla commercializzazione della carne (cfr. ricorso, pag. 19).Deduce inoltre che, contrariamente all’assunto della corte di merito, cosìcome risulta dall’incipit dalla sezione 6 dell’allegato “A” del d.lgs. n. 194/2008,anche la tariffa quivi regolata è correlata ai controlli, cosicché non vi è alcunasostanziale differenza tra il metodo di calcolo delle tariffe stabilite per i controllidi cui alla sezione 6 ed il metodo di calcolo stabilito dalla sezione 1 (cfr. ricorso,pagg. 21 – 22).14.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 26 e 27 delreg.

C.E. n. 882/2004 e dei relativi allegati IV e V della sezione A e della sezioneB in combinato disposto con il reg.

C.E. n. 854/2004.Deduce che la ricostruzione del quadro normativo, cui la Corte di Venezia hafatto luogo, non è puntuale (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce che “non è (così) certo che gli importi fissati nei predetti Allegati IVe V siano de plano applicabili anche ai controlli ante e post mortem in questione”(così ricorso, pag. 29).15.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e 5 d.lgs. n.194/2008 e relativi Allegato A (sezione 1) e Allegato C (sezione 1) nonché notain calce all’allegato A e del reg.

C.E. n. 882/2004, in particolare dell’art. 27, par.4, e Allegato VI; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod.Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026proc. civ. e degli artt. 111, 6° co., e 24 Cost. per motivazione contraddittoriaData pubblicazione 26/04/2026e/o apparente.Deduce che, in relazione al terzo motivo d’appello, la Corte di Venezia haancorato la sua decisione ad una interpretazione non corretta del d.lgs. n.194/2008, incompatibile con la normativa comunitaria (cfr. ricorso, pag. 33).16.

Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suobuon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo.17.

È sufficiente – nel segno della previsione di cui alla seconda parte del 1°co. dell’art. 374 cod. proc. civ. - il rinvio alle motivazioni dell’ordinanza dellesezioni unite di questa Corte n. 8652 del 27.3.2023 (la vicenda delibata dallesezioni unite con la testé citata ordinanza è, in premessa, così riassunta: “alConsorzio Agrario delle Province del Nord-[OSCURATO:PERSONA] funotificata l’ingiunzione fiscale, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per omessoversamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributoveterinario, previsto dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194.

L’ingiunzione seguivail sollecito di pagamento comunicato il 10 luglio 2017 dall’Azienda SanitariaLocale Cuneo 1, rimasto senza riscontro.

Avverso l’ingiunzione il Consorziopropose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, che,sulla base delle difese e delle eccezioni sollevate dall’ente impositore (l’ASL) eda quello riscossore (la SORIT), con sentenza n. 271/02/2019, depositata il 18ottobre 2019, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella delgiudice ordinario.

Nel medesimo provvedimento dichiarò anche la propriaincompetenza territoriale.

Il ricorrente ha riassunto il processo dinanzi alTribunale di Cuneo, che, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione delleCommissioni tributarie, ha sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte, ex art. 59,comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69, regolamento di giurisdizione”).Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/202618.

Più esattamente, con la summenzionata ordinanza n. 8652/2023 leData pubblicazione 26/04/2026Sezioni unite hanno puntualizzato quanto segue: Quanto al merito della questione, essa va composta con il riconoscimentodella giurisdizione del giudice tributario, così come già dichiarato dalle Sezioniunite di questa Corte con sentenza 13 giugno 2014, n. 13431 (cfr. anche Cass.,9 gennaio 2015, n. 134).

Tale natura è stata riconosciuta per la doverosità dellaprestazione, imposta in forza dell’interesse generale al bene della salute e deivincoli derivati dalle disposizioni comunitarie.

Essa è stata collegatadirettamente alla pubblica spesa, in quanto indirizzata ad una platea didestinatari individuati in relazione all’attività da questi svolta nel settorealimentare, gravando dunque sullo Stato l’obbligo di organizzare controlliufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.Le Sezioni Unite hanno nello specifico rilevato che l’oggetto della giurisdizionetributaria è delimitato dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza chesu tale perimetro incida il dettato dell’art. 19 della medesima disciplina, cheinvece identifica gli atti oggetto d’impugnazione, senza neppure costituire unanorma a struttura chiusa, per afferire quella tassatività non ai singoli atti in essoelencati, ma alle categorie a cui questi siano astrattamente riconducibili, epotendo pertanto ricomprendere anche gli atti atipici o con nomen iuris diversida quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, nonché anchequelli prodromici degli atti impositivi, ove con essi l’Amministrazione porti aconoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Sez.

U, n.13431 del 2014 cit.; 19 giugno 2015, n. 12759; Cass., Sezione Tributaria, 30gennaio 2020, n. 2144).

Risultano pertanto compresi i tributi di ogni genere especie, comunque denominati, per essere una giurisdizione esclusiva attribuitaratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dallaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria, purché si tratti dicontroversie relative all’esercizio del potere impositivo, sussumibile nelloschema potestà-soggezione (cfr. Sez.

U, 20 novembre 2012, n. 20323; 26marzo 2013 n. 7526; 3 maggio 2013, n. 10306; 18 febbraio 2014, n. 3773; 3novembre 2017, n. 26149; 20 novembre 2020, n. 26495).

A maggior chiarezzasi è affermato che «il dettato del D. Lgs. n. 546, art. 19, mentre, per un verso,rafforza la tesi suddetta, secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessaalla giurisdizione delle commissioni tributarie, occorre l’esercizio del potereimpositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di dettapotestas, d’altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione dellamancanza di tale atto nell’elenco ivi indicato, a precludere l’accesso del cittadinoalla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunqueidoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art.100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinariocorrettamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e,dall'altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la nonriconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19» (Sez.

U, 3773 del 2012,cit.).

Marcato il limes entro cui risulta operante la giurisdizione tributaria, il giàinvocato precedente delle Sezioni Unite (n. 13431 del 2014) ha richiamato icriteri cui la Corte costituzionale ha affidato l’identificazione della naturatributaria di un prelievo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ossia ladoverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra leparti ed il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione adun presupposto economicamente rilevante (Corte Cost., sentenze nn. 238 del2009, 141 del 2009, 335 del 2008, 334 del 2006, 73 del 2005).

Ha quindiaffermato che «i criteri sopraindicati convergono nel far attribuire naturaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026tributaria alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per ilData pubblicazione 26/04/2026finanziamento dei controlli ufficiali […]».

A tal fine ha chiarito che: a) quellapretesa discende dalla attuazione del Regolamento (CE) n. 882/04 delParlamento europeo e del Consiglio, “relativo ai controlli ufficiali intesi averificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e allenorme sulla salute e sul benessere degli animali; b) il capo VI del Regolamento,nel fissare le norme per il finanziamento dei controlli ufficiali, prevede che ilpersonale e le risorse necessarie per i controlli ufficiali siano reperiti anche“mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse”; c) il d.lgs.n. 194 del 2008, nel recepire tale normativa, ha istituito le tariffe per ilfinanziamento e i criteri per la determinazione di esse, ha fissato i poteri delMinistero del Lavoro, salute e politiche sociali per l’adeguamento periodico, haprevisto la riscossione coattiva delle tariffe per le ipotesi di inadempimentoall’obbligo di pagamento, ha sancito il vincolo dei proventi al finanziamento deicosti derivanti dagli adempimenti di cui al Regolamento.

Si è pertanto affermatoche «Da questo insieme normativo si desume con immediatezza la presenza diun’impronta autoritativa che è ricollegata alla doverosità della prestazione,imposta in forza non solo dell’interesse generale della collettività al bene salute,ma anche dei vincoli comunitari derivati dalle disposizioni.

È altrettanto evidenteil collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa, giacché è obbligo delloStato l’organizzazione dei controlli ufficiali e la predisposizione di strutture,mezzi e personale per la loro effettuazione.

Quest’opera è rivolta a una plateadi consociati, individuata in relazione ad un presupposto economicamenterilevante, costituito dalla attività da essi svolta nel settore alimentare».

Da tantoè stata anche esclusa la sinallagmaticità tra pagamento ed esercizio dei controlli,che a sua volta esclude che il pagamento abbia natura di “corrispettivo” rispettoNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026alla erogazione del servizio, conclusione non inficiata dalla previsione dimaggiori oneri addebitabili per controlli supplementari e integrativi, che anzi,quando prescritti, costituiscono un “carico suppletivo computatoeventualmente” di natura accessoria «regolato sulla base delle spese solo qualecriterio di computo dell’addebito, ferma la natura di esso, che risale allanecessità dell’ente di essere fornito della provvista di mezzi necessari finanziarialla predisposizione di controlli “ufficiali”.

L’invocato precedente ha infinerilevato che «La portata obbligatoria dei controlli assegna all’ente deputato laveste rilevante per procedere alla esazione tributaria, rispetto alla quale occorreriprendere Corte Cost. 34/06 per ribadire che il dato formale e soggettivo dellanon appartenenza all'amministrazione finanziaria è di per sé inconferente».

Daiprincipi enucleati dalla pronuncia di questa Corte, qui condivisi e che siintendono ribaditi, si evince il riconoscimento della giurisdizione tributaria, inaccoglimento di quanto richiesto nell’ordinanza di rimessione del giudice delTribunale di Cuneo.

Il giudizio va pertanto rimesso alla Corte di giustiziatributaria di 1 grado (…) .19.

Rivestono dunque valenza concludente – ai fini dell’affermazione dellagiurisdizione tributaria - i rilievi desumibili dall’impianto motivazionale del testérichiamato dictum delle Sezioni unite di questa Corte (evidentemente, ancoratoai più ampi termini dell’elaborazione delle medesime Sezioni unite nonché allepuntualizzazioni della Consulta).Ovvero, tra gli altri, la “doverosità della prestazione, imposta [ex lege] inforza dell’interesse generale al bene della salute (…) collegata direttamente allapubblica spesa”.Cosicché il carattere doveroso della prestazione induce, da un canto, a negare“la sinallagmaticità tra pagamento ed esercizio dei controlli, che a sua voltaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026esclude che il pagamento abbia natura di corrispettivo rispetto allaerogazione del servizio”; induce, d’altro canto, ad affermare la sussunzione delle“controversie relative all’esercizio [di siffatto] potere impositivo (…) nelloschema potestà-soggezione” e a giustificare la qualificazione della controversiain guisa di “controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle commissionitributarie, [in dipendenza, appunto, dell’] esercizio del potere impositivomediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas”.20.

In questo quadro, da un lato, vanno disattesi i rilievi della Corte di Veneziae gli analoghi assunti della controricorrente (secondo cui, nel caso di specie, sidiscute in ordine a “tariffe misurate esclusivamente sui controlli effettivamentesvolti, quanto a numero di capi macellati e quanto ad ore impiegate daiveterinari incaricati”: così controricorso, pag. 7).In questo quadro, dall’altro, vanno condivise e recepite le argomentazioni delricorrente.Tra le altre, le argomentazioni secondo cui non si tratta di un servizio arichiesta dell’operatore bensì di un servizio al quale l’operatore non puòsottrarsi, sicché l’importo che l’operatore ha da versare a copertura del costodel controllo, non è il corrispettivo del servizio ma una vera e propria tassa (cfr.ricorso, pag. 19).

E secondo cui non è concludente, onde escludere la naturatributaria, l’argomento per cui le tariffe variano a seconda del tipo di animale edella sua età (cfr. ricorso, pag. 20).21.

Da ultimo, va debitamente sottolineato che al cospetto dei surriferiticaratteri (doverosità della prestazione, imposta ex lege in ragione dell’interessegenerale; diretta correlazione alla pubblica spesa; assenza di corrispettività esussumibilità nello schema potestà-soggezione) non riveste valenza,contrariamente all’assunto dell’ “Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea”, la circostanzaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026per cui le tariffe relative alla vicenda de qua “sono quelle di cui alla Sez. 1Data pubblicazione 26/04/2026dell’Allegato A al d.lgs. n. 194/2008, mentre la sentenza delle Sezioni Unite (…)n. 13431/2014 (…) si riferiva espressamente alla tariffa forfettaria prevista nellaSez. 6 del medesimo decreto, tariffa parametrata al mero possesso di una certaunità produttiva avente determinate dimensioni” (così controricorso, pag. 4).In termini appieno condivisibili, invero, il ricorrente ha rimarcato, in memoria(cfr. pagg. 3 e 5), che “la doverosità è sempre correlata all’obbligo diassoggettamento a controllo sanitario, e tale caratteristica è comune sia allasezione 6 che alla sezione 1”.

E che “il fatto che in un caso la tariffa applicatasia fissata forfettariamente (…) e, in un altro caso, ai costi dei singoli controllinon può trasformare la natura della tariffa medesima da tributaria (nel primocaso) a corrispettivo di un servizio reso (nel secondo caso)”.22.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 716/2020 dellaCorte d’Appello di Venezia va cassata, con assorbimento del secondo e del terzomotivo di ricorso.Va dichiarata quindi l’operatività della giurisdizione in materia tributaria.Le parti vanno perciò rimesse - ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del18.6.2009 - dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado(si veda ora il d.lgs. n. 175 del 14.11.2024; si tenga conto, inoltre, che nellavicenda scrutinata dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 865/2023, il [OSCURATO:PERSONA] aveva “sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte, ex art. 59, comma 3,della l. 18 giugno 2009, n. 69, regolamento di giurisdizione”).23.

La vicenda controversa de qua agitur, al di là del riferimento ai precedentidelle sezioni unite di questa Corte, permane senza dubbio complessa in ragionedella sua variegata articolazione.

Il che suggerisce, nel quadro della “rilettura”della previsione del 2° co. dell’art. 92 cod. proc. civ., quale operata dalla CorteNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026costituzionale, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio edelle spese dei gradi tutti pregressi (la Corte costituzionale con sentenza n.88/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° co., cod. proc.civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese trale parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravied eccezionali ragioni).24.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, ilricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art.13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo di ricorso – assorbiti il secondo motivo ed il terzomotivo di ricorso - cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 716/2020della Corte d’Appello di Venezia;dichiara, per l’effetto, la giurisdizione in materia tributaria;rimette le parti dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primogrado;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità e lespese dei precedenti gradi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione il 30 ottobre 2025.Il consigliere estensore Il presidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA], inpersona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, in Padova allavia Altinate, n. 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che lo rappresentano e difendono in virtùdi procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA U.L.S.S. n. 6 EUGANEA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del direttoregenerale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio,n. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente econgiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Miazzi la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine delData pubblicazione 26/04/2026controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 716/2020 della Corte d’Appello di Venezia,udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 dalconsigliere dottor [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottorAlberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso,con assorbimento degli altri,uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente,udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per lacontroricorrente,1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. l’ “Azienda U.L.S.S. n. 15”(ora “Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea”) adiva il Tribunale di Padova.Esponeva che relativamente al periodo 2010 – 2013 erano rimasti in parteinsoluti i costi per i controlli veterinari effettuati presso gli impianti gestiti dalla“[OSCURATO:PERSONA] – Commercio e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”,esercente attività di macellazione di capi bovini.Chiedeva ingiungersi alla società in accomandita il pagamento della sommadi euro 354.943,62, oltre interessi e spese.2. Con decreto n. 3872/2013 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.3. Con atto di citazione in data 6.11.2013 la “[OSCURATO:PERSONA] – Commercio eLavorazioni Carni” proponeva opposizione.Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026Deduceva che, in dipendenza dell’erronea applicazione/interpretazione delregolamento CE n. 882/2004 e del d.lgs. attuativo n. 194/2008, erano illegittimii criteri di tariffazione applicati dall’ “U.L.S.S.” per gli eseguiti controlli sanitari.Deduceva segnatamente che l’ “U.L.S.S.” aveva applicato negli anni oggettodi contestazione, per i controlli ante e post mortem dei capi bovini, la cosiddetta“tariffa tabellare”, ossia un importo prestabilito a capo macellato, anziché ilcosto orario del controllo, costo orario la cui applicazione avrebbesignificativamente ridimensionato gli importi dovuti (cfr. ricorso, pag. 5).Chiedeva in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., disporre rinvioalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai fini della corretta interpretazionedella normativa comunitaria di riferimento; nel merito, revocare il decretoingiuntivo e determinare l’esatto dovuto in dipendenza dei servizi veterinariricevuti (cfr. ricorso, pag. 6).4. Si costituiva l’ “Azienda U.L.S.S. n. 15”.Instava per il rigetto dell’opposizione.In subordine, in ipotesi di revoca dell’ingiunzione, instava per la condannadell’accomandita opponente al pagamento della somma di euro 354.943,62ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi e spese (cfr.ricorso, pag. 6).5. Denegata l’ammissione delle istanze istruttorie, all’udienza di precisazionedelle conclusioni la società opponente eccepiva il difetto di giurisdizione inragione - adduceva - della giurisdizione nella materia controversa del giudicetributario (cfr. ricorso, pag. 7).6. Con sentenza n. 869/2017 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione,confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente alle spese di lite.Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/20267. La “[OSCURATO:PERSONA] – Commercio e [OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.Reiterava, peraltro, le istanze istruttorie disattese in prime cure.Resisteva l’ “Azienda U.L.S.S. n. 15”.8. A seguito della dichiarazione di fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] –Commercio e [OSCURATO:PERSONA]” nonché del socio accomandatario e del socioaccomandante si costituiva il curatore fallimentare.Chiedeva peraltro, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione.9. Con sentenza n. 716/2020 la Corte d’Appello di Venezia rigettava ilgravame e condannava l’appellante alle spese del grado.Evidenziava la corte in ordine al primo motivo d’appello, con cui si eracensurato il primo dictum nella parte in cui era stata respinta l’eccezione didifetto di giurisdizione, difetto correlato alla natura di tributo del corrispettivo,che l’applicazione delle tariffe per cui era controversia, era regolata dalla sezione1 dell’allegato “A” del d.lgs. n. 194/2008 e viceversa la pronuncia n. 13431/2014delle sezioni unite della Corte di legittimità faceva riferimento alla tariffaforfettaria di cui alla sezione 6 dell’allegato “A” del medesimo d.lgs. (cfr.sentenza d’appello, pag. 10).Evidenziava, inoltre, che la tariffa si poneva in relazione sinallagmatica con ilservizio prestato dall’ “U.L.S.S.”; che non valeva ad attribuire al compensonatura di tributo la circostanza che i controlli veterinari fossero obbligatori,perché i controlli erano pur sempre connessi alla richiesta espressa di un servizioda parte degli operatori economici che ne avevano necessità; e che neppureaveva rilievo che la tariffa fosse stabilita “a capo”, siccome le tariffe variavanoa seconda del tipo e dell’età dell’animale (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).10. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso il curatore del fallimento“[OSCURATO:PERSONA] – Commercio e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C.”Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026nonché del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] e del socio accomandanteData pubblicazione 26/04/2026Walter Tosetto; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogniconseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.L’ “Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea” (già “Azienda U.L.S.S. n. 15”) hadepositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.11. Il Pubblico Ministero ha formulato in data 9.10.2025 conclusioni scritte;ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.12. Il ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE13. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.1, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.Deduce che ha errato la Corte di Venezia a negare la giurisdizione del giudicetributario.Deduce che il dictum della corte d’appello, da un canto, travisa le indicazionidi cui alla pronuncia n. 13431/2014 delle sezioni unite di questa Corte; d’altrocanto, contrasta con l’elaborazione della Corte costituzionale, secondo cui vannoqualificati tributi gli importi riscossi per finanziare prestazioni che lo Stato ètenuto a svolgere nell’interesse generale e che perciò esulano dalla disponibilitàdelle parti (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce che la normativa comunitaria prevede controlli sanitari obbligatori,onde verificare la conformità alla disciplina in materia di mangimi ed alimentinonché la conformità alla disciplina in materia di salute e benessere degli animali(cfr. ricorso, pag. 18).Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026Deduce dunque che all’obbligo dello Stato corrisponde l’obbligo dell’operatoredi sottoporsi ai controlli, attesa, altrimenti, l’impossibilità di procedere allamacellazione e alla commercializzazione della carne (cfr. ricorso, pag. 19).Deduce inoltre che, contrariamente all’assunto della corte di merito, cosìcome risulta dall’incipit dalla sezione 6 dell’allegato “A” del d.lgs. n. 194/2008,anche la tariffa quivi regolata è correlata ai controlli, cosicché non vi è alcunasostanziale differenza tra il metodo di calcolo delle tariffe stabilite per i controllidi cui alla sezione 6 ed il metodo di calcolo stabilito dalla sezione 1 (cfr. ricorso,pagg. 21 – 22).14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 26 e 27 delreg. C.E. n. 882/2004 e dei relativi allegati IV e V della sezione A e della sezioneB in combinato disposto con il reg. C.E. n. 854/2004.Deduce che la ricostruzione del quadro normativo, cui la Corte di Venezia hafatto luogo, non è puntuale (cfr. ricorso, pag. 28).Deduce che “non è (così) certo che gli importi fissati nei predetti Allegati IVe V siano de plano applicabili anche ai controlli ante e post mortem in questione”(così ricorso, pag. 29).15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1 e 5 d.lgs. n.194/2008 e relativi Allegato A (sezione 1) e Allegato C (sezione 1) nonché notain calce all’allegato A e del reg. C.E. n. 882/2004, in particolare dell’art. 27, par.4, e Allegato VI; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. laviolazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod.Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026proc. civ. e degli artt. 111, 6° co., e 24 Cost. per motivazione contraddittoriaData pubblicazione 26/04/2026e/o apparente.Deduce che, in relazione al terzo motivo d’appello, la Corte di Venezia haancorato la sua decisione ad una interpretazione non corretta del d.lgs. n.194/2008, incompatibile con la normativa comunitaria (cfr. ricorso, pag. 33).16. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suobuon esito assorbe la disamina del secondo motivo e del terzo motivo.17. È sufficiente – nel segno della previsione di cui alla seconda parte del 1°co. dell’art. 374 cod. proc. civ. - il rinvio alle motivazioni dell’ordinanza dellesezioni unite di questa Corte n. 8652 del 27.3.2023 (la vicenda delibata dallesezioni unite con la testé citata ordinanza è, in premessa, così riassunta: “alConsorzio Agrario delle Province del Nord-[OSCURATO:PERSONA] funotificata l’ingiunzione fiscale, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per omessoversamento del contributo veterinario e della maggiorazione del contributoveterinario, previsto dal d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194. L’ingiunzione seguivail sollecito di pagamento comunicato il 10 luglio 2017 dall’Azienda SanitariaLocale Cuneo 1, rimasto senza riscontro. Avverso l’ingiunzione il Consorziopropose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, che,sulla base delle difese e delle eccezioni sollevate dall’ente impositore (l’ASL) eda quello riscossore (la SORIT), con sentenza n. 271/02/2019, depositata il 18ottobre 2019, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella delgiudice ordinario. Nel medesimo provvedimento dichiarò anche la propriaincompetenza territoriale. Il ricorrente ha riassunto il processo dinanzi alTribunale di Cuneo, che, ritenendo la materia contesa nella giurisdizione delleCommissioni tributarie, ha sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte, ex art. 59,comma 3, della l. 18 giugno 2009, n. 69, regolamento di giurisdizione”).Numero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/202618. Più esattamente, con la summenzionata ordinanza n. 8652/2023 leData pubblicazione 26/04/2026Sezioni unite hanno puntualizzato quanto segue: Quanto al merito della questione, essa va composta con il riconoscimentodella giurisdizione del giudice tributario, così come già dichiarato dalle Sezioniunite di questa Corte con sentenza 13 giugno 2014, n. 13431 (cfr. anche Cass.,9 gennaio 2015, n. 134). Tale natura è stata riconosciuta per la doverosità dellaprestazione, imposta in forza dell’interesse generale al bene della salute e deivincoli derivati dalle disposizioni comunitarie. Essa è stata collegatadirettamente alla pubblica spesa, in quanto indirizzata ad una platea didestinatari individuati in relazione all’attività da questi svolta nel settorealimentare, gravando dunque sullo Stato l’obbligo di organizzare controlliufficiali e di predisporre strutture, mezzi e personale per la loro effettuazione.Le Sezioni Unite hanno nello specifico rilevato che l’oggetto della giurisdizionetributaria è delimitato dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza chesu tale perimetro incida il dettato dell’art. 19 della medesima disciplina, cheinvece identifica gli atti oggetto d’impugnazione, senza neppure costituire unanorma a struttura chiusa, per afferire quella tassatività non ai singoli atti in essoelencati, ma alle categorie a cui questi siano astrattamente riconducibili, epotendo pertanto ricomprendere anche gli atti atipici o con nomen iuris diversida quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, nonché anchequelli prodromici degli atti impositivi, ove con essi l’Amministrazione porti aconoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria (Sez. U, n.13431 del 2014 cit.; 19 giugno 2015, n. 12759; Cass., Sezione Tributaria, 30gennaio 2020, n. 2144). Risultano pertanto compresi i tributi di ogni genere especie, comunque denominati, per essere una giurisdizione esclusiva attribuitaratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dallaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026tipologia di atti emessi dall’Amministrazione finanziaria, purché si tratti dicontroversie relative all’esercizio del potere impositivo, sussumibile nelloschema potestà-soggezione (cfr. Sez. U, 20 novembre 2012, n. 20323; 26marzo 2013 n. 7526; 3 maggio 2013, n. 10306; 18 febbraio 2014, n. 3773; 3novembre 2017, n. 26149; 20 novembre 2020, n. 26495). A maggior chiarezzasi è affermato che «il dettato del D. Lgs. n. 546, art. 19, mentre, per un verso,rafforza la tesi suddetta, secondo cui per aversi controversia tributaria, rimessaalla giurisdizione delle commissioni tributarie, occorre l’esercizio del potereimpositivo mediante un atto proveniente da un soggetto investito di dettapotestas, d’altro canto, però, non può evidentemente condurre, in ragione dellamancanza di tale atto nell’elenco ivi indicato, a precludere l’accesso del cittadinoalla tutela giurisdizionale ogni qual volta esista un atto che si riveli comunqueidoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l’interesse ad agire ex art.100 c.p.c., come avverrebbe qualora, da un lato, il giudice ordinariocorrettamente negasse la propria giurisdizione in favore di quello tributario e,dall'altro, quest’ultimo dichiarasse il ricorso improponibile per la nonriconducibilità dell’atto stesso all’elenco dell’art. 19» (Sez. U, 3773 del 2012,cit.). Marcato il limes entro cui risulta operante la giurisdizione tributaria, il giàinvocato precedente delle Sezioni Unite (n. 13431 del 2014) ha richiamato icriteri cui la Corte costituzionale ha affidato l’identificazione della naturatributaria di un prelievo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ossia ladoverosità della prestazione, la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra leparti ed il collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione adun presupposto economicamente rilevante (Corte Cost., sentenze nn. 238 del2009, 141 del 2009, 335 del 2008, 334 del 2006, 73 del 2005). Ha quindiaffermato che «i criteri sopraindicati convergono nel far attribuire naturaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026tributaria alla richiesta di pagamento della tariffa annua forfettaria per ilData pubblicazione 26/04/2026finanziamento dei controlli ufficiali […]». A tal fine ha chiarito che: a) quellapretesa discende dalla attuazione del Regolamento (CE) n. 882/04 delParlamento europeo e del Consiglio, “relativo ai controlli ufficiali intesi averificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e allenorme sulla salute e sul benessere degli animali; b) il capo VI del Regolamento,nel fissare le norme per il finanziamento dei controlli ufficiali, prevede che ilpersonale e le risorse necessarie per i controlli ufficiali siano reperiti anche“mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse”; c) il d.lgs.n. 194 del 2008, nel recepire tale normativa, ha istituito le tariffe per ilfinanziamento e i criteri per la determinazione di esse, ha fissato i poteri delMinistero del Lavoro, salute e politiche sociali per l’adeguamento periodico, haprevisto la riscossione coattiva delle tariffe per le ipotesi di inadempimentoall’obbligo di pagamento, ha sancito il vincolo dei proventi al finanziamento deicosti derivanti dagli adempimenti di cui al Regolamento. Si è pertanto affermatoche «Da questo insieme normativo si desume con immediatezza la presenza diun’impronta autoritativa che è ricollegata alla doverosità della prestazione,imposta in forza non solo dell’interesse generale della collettività al bene salute,ma anche dei vincoli comunitari derivati dalle disposizioni. È altrettanto evidenteil collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa, giacché è obbligo delloStato l’organizzazione dei controlli ufficiali e la predisposizione di strutture,mezzi e personale per la loro effettuazione. Quest’opera è rivolta a una plateadi consociati, individuata in relazione ad un presupposto economicamenterilevante, costituito dalla attività da essi svolta nel settore alimentare». Da tantoè stata anche esclusa la sinallagmaticità tra pagamento ed esercizio dei controlli,che a sua volta esclude che il pagamento abbia natura di “corrispettivo” rispettoNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026alla erogazione del servizio, conclusione non inficiata dalla previsione dimaggiori oneri addebitabili per controlli supplementari e integrativi, che anzi,quando prescritti, costituiscono un “carico suppletivo computatoeventualmente” di natura accessoria «regolato sulla base delle spese solo qualecriterio di computo dell’addebito, ferma la natura di esso, che risale allanecessità dell’ente di essere fornito della provvista di mezzi necessari finanziarialla predisposizione di controlli “ufficiali”. L’invocato precedente ha infinerilevato che «La portata obbligatoria dei controlli assegna all’ente deputato laveste rilevante per procedere alla esazione tributaria, rispetto alla quale occorreriprendere Corte Cost. 34/06 per ribadire che il dato formale e soggettivo dellanon appartenenza all'amministrazione finanziaria è di per sé inconferente». Daiprincipi enucleati dalla pronuncia di questa Corte, qui condivisi e che siintendono ribaditi, si evince il riconoscimento della giurisdizione tributaria, inaccoglimento di quanto richiesto nell’ordinanza di rimessione del giudice delTribunale di Cuneo. Il giudizio va pertanto rimesso alla Corte di giustiziatributaria di 1 grado (…) .19. Rivestono dunque valenza concludente – ai fini dell’affermazione dellagiurisdizione tributaria - i rilievi desumibili dall’impianto motivazionale del testérichiamato dictum delle Sezioni unite di questa Corte (evidentemente, ancoratoai più ampi termini dell’elaborazione delle medesime Sezioni unite nonché allepuntualizzazioni della Consulta).Ovvero, tra gli altri, la “doverosità della prestazione, imposta [ex lege] inforza dell’interesse generale al bene della salute (…) collegata direttamente allapubblica spesa”.Cosicché il carattere doveroso della prestazione induce, da un canto, a negare“la sinallagmaticità tra pagamento ed esercizio dei controlli, che a sua voltaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026esclude che il pagamento abbia natura di corrispettivo rispetto allaerogazione del servizio”; induce, d’altro canto, ad affermare la sussunzione delle“controversie relative all’esercizio [di siffatto] potere impositivo (…) nelloschema potestà-soggezione” e a giustificare la qualificazione della controversiain guisa di “controversia tributaria, rimessa alla giurisdizione delle commissionitributarie, [in dipendenza, appunto, dell’] esercizio del potere impositivomediante un atto proveniente da un soggetto investito di detta potestas”.20. In questo quadro, da un lato, vanno disattesi i rilievi della Corte di Veneziae gli analoghi assunti della controricorrente (secondo cui, nel caso di specie, sidiscute in ordine a “tariffe misurate esclusivamente sui controlli effettivamentesvolti, quanto a numero di capi macellati e quanto ad ore impiegate daiveterinari incaricati”: così controricorso, pag. 7).In questo quadro, dall’altro, vanno condivise e recepite le argomentazioni delricorrente.Tra le altre, le argomentazioni secondo cui non si tratta di un servizio arichiesta dell’operatore bensì di un servizio al quale l’operatore non puòsottrarsi, sicché l’importo che l’operatore ha da versare a copertura del costodel controllo, non è il corrispettivo del servizio ma una vera e propria tassa (cfr.ricorso, pag. 19). E secondo cui non è concludente, onde escludere la naturatributaria, l’argomento per cui le tariffe variano a seconda del tipo di animale edella sua età (cfr. ricorso, pag. 20).21. Da ultimo, va debitamente sottolineato che al cospetto dei surriferiticaratteri (doverosità della prestazione, imposta ex lege in ragione dell’interessegenerale; diretta correlazione alla pubblica spesa; assenza di corrispettività esussumibilità nello schema potestà-soggezione) non riveste valenza,contrariamente all’assunto dell’ “Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea”, la circostanzaNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026per cui le tariffe relative alla vicenda de qua “sono quelle di cui alla Sez. 1Data pubblicazione 26/04/2026dell’Allegato A al d.lgs. n. 194/2008, mentre la sentenza delle Sezioni Unite (…)n. 13431/2014 (…) si riferiva espressamente alla tariffa forfettaria prevista nellaSez. 6 del medesimo decreto, tariffa parametrata al mero possesso di una certaunità produttiva avente determinate dimensioni” (così controricorso, pag. 4).In termini appieno condivisibili, invero, il ricorrente ha rimarcato, in memoria(cfr. pagg. 3 e 5), che “la doverosità è sempre correlata all’obbligo diassoggettamento a controllo sanitario, e tale caratteristica è comune sia allasezione 6 che alla sezione 1”. E che “il fatto che in un caso la tariffa applicatasia fissata forfettariamente (…) e, in un altro caso, ai costi dei singoli controllinon può trasformare la natura della tariffa medesima da tributaria (nel primocaso) a corrispettivo di un servizio reso (nel secondo caso)”.22. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 716/2020 dellaCorte d’Appello di Venezia va cassata, con assorbimento del secondo e del terzomotivo di ricorso.Va dichiarata quindi l’operatività della giurisdizione in materia tributaria.Le parti vanno perciò rimesse - ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69 del18.6.2009 - dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado(si veda ora il d.lgs. n. 175 del 14.11.2024; si tenga conto, inoltre, che nellavicenda scrutinata dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 865/2023, il [OSCURATO:PERSONA] aveva “sollevato d’ufficio dinanzi a questa Corte, ex art. 59, comma 3,della l. 18 giugno 2009, n. 69, regolamento di giurisdizione”).23. La vicenda controversa de qua agitur, al di là del riferimento ai precedentidelle sezioni unite di questa Corte, permane senza dubbio complessa in ragionedella sua variegata articolazione. Il che suggerisce, nel quadro della “rilettura”della previsione del 2° co. dell’art. 92 cod. proc. civ., quale operata dalla CorteNumero registro generale 31291/2020Numero sezionale 3695/2025Numero di raccolta generale 11207/2026Data pubblicazione 26/04/2026costituzionale, l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio edelle spese dei gradi tutti pregressi (la Corte costituzionale con sentenza n.88/2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° co., cod. proc.civ., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese trale parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravied eccezionali ragioni).24. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, ilricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art.13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo di ricorso – assorbiti il secondo motivo ed il terzomotivo di ricorso - cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 716/2020della Corte d’Appello di Venezia;dichiara, per l’effetto, la giurisdizione in materia tributaria;rimette le parti dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primogrado;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità e lespese dei precedenti gradi.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione il 30 ottobre 2025.Il consigliere estensore Il presidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris