CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13058/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenzadella Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Ligurian. 135/2024 depositata il 20/02/2024, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La controversia concerne la contestazione di una fattispecie di abuso deldiritto, in relazione alla quale l'Ufficio ha notificato ai quattro Conciliazione - Inammissibilità sopravvenuta. soci delle due società coinvolte ([OSCURATO:PERSONA] Anna, [OSCURATO:PERSONA] Giovanna, [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] Laura) altrettanti avvisi di accertamento, tra loro analoghi, contestando la complessiva abusività di un insieme di operazioni(avvisi di accertamento n. TL90121100231 per [OSCURATO:PERSONA], TL9012100232 per [OSCURATO:PERSONA], TL902100233 per [OSCURATO:PERSONA] e TL901210034 per [OSCURATO:PERSONA]). 2. I ricorsi erano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Savona. 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, riuniti gli appelli erariali, li accolse, confermando gli avvisi di accertamento. 4. Contro tale decisione propongono ricorso per cassazione i contribuenti, con cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 5 L. 448/2001; all’art. 10-bis, commi da 1 a 4, L.n. 212/2000; all’art. 12 delle Preleggi; all’art. 7 L. 212/2000; all’art. 2697 c.c. ed all’art. 7 comma 5-bis D.lgs. 546/1992. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 comma 2, n. 4, D.lgs. 546/1992, degli artt. 132, secondo comma, n. 4,c .p.c. e 118 D isp. Att. c .p.c.; dell’art. 111, comma VI, della Costituzione ed il vizio di motivazione apparente. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4. c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4 D.lgs. 546/1992; dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.; dell’art. 111, comma VI, della Costituzione, lamentando la omessa motivazione in relazione al rigetto delle domande ed eccezioni ritenute assorbite. Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 156 c.p.c.e il conflitto tra dispositivo e motivazione. Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., si deduce omesso esame su fatto controverso decisivo per il giudizio. 2. I ricorrenti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere evidenziando che in data 18/09/2024 ciascuno di essi ha sottoscritto con l’Agenzia Entrate,[OSCURATO:PERSONA] di Savona, l’accordo conciliativo fuori udienza ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 546/1992, per la definizione della rispettiva posizione, provvedendo anche al pagamento dell’intera somma concordata nei singoli accordi ed estinguendo, quindi, anticipatamente il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. L’Avvocatura dello Stato in data 23/12/2024 ha provveduto al deposito della nota e degli atti conciliativima invero non ha formulato alcuna istanza, laddove l’ istanza congiunta è prevista dall’art. 48, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 quale presupposto per la pronuncia di cessazione della materia del contendere nella specifica fattispecie. La pacificaintervenuta conciliazione tra le parti induce comunque a ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, alla luce della fattispecie sostanziale riscontrata, con necessaria compensazione delle spese di lite. 3. Deve escludersi l’applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 20 giugno 2019, n. 16562; Cass. 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass. 20 luglio 2021, n. 20697; Cass.5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass. 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass. 7 marzo 2023, n. 6851; Cass. 23 giugno 2023, n. 18072; Cass. 22 luglio 2024, n. 20180). P.Q.M dichiara l’inammissibilità s