CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 05426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.ATTANASIO Alessio, attualmente recluso in esecuzione pena presso la Casa dì Reclusione di Tolmezzo, ricorre avverso la ordinanza N.3694/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Torino che, in data 21 Novembre 2019, ha disatteso l'opposizione al diniego di accesso al patrocinio a spese dello stato laddove, in presenza di condanna a delitto di associazione di stampo mafioso ricorreva la presunzione di superamento di reddito di cui all'art.76 comma IV bis Dpr 115/2002, riscontrata da elementi indiziari di particolare spessore, quali le di- chiarazioni etero accusatorie di collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) che confermavano il ruolo apicale dell'ATTANASIO all'interno di sodalizio criminoso e che lo stesso percepiva con regolarità lo stipendio assicurato dall'organizzazione di appartenenza in misura cospicua ed adeguata al ruolo di vertice rivestito, as- sociazione che provvedeva altresì ai bisogni della famiglia, mentre al contrario l'ATTANASIO non aveva fornito elementi di prova contrari atti ad escludere l'interruzione di tali contributi. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mez- zo del proprio difensore di fiducia, l'Attanasío, deducendo inosservanza ed erro- nea applicazione degli artt. 76, comma 4 bis e 112, comma 2 d.p.r. 115/2002; 125, comma 3 e 178, comma i lett. c) c.p.p. per non avere il tribunale piemonte- se risposto alle censure difensive sollevate dall'imputato. A ciò doveva aggiun- gersi - secondo la tesi proposta in ricorso- la confutabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], poste alla base della revoca dell'am- missione al gratuito patrocinio, posto che lo stesso risulta indagato per calunnia proprio a seguito della denuncia sporta dall' Attanasio nel procedimento n. 760/2019 incardinato presso il GIP di Catania. 3. Occorre premettere che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, quale per l'appunto quella in esame, può essere impu- gnata con ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (ai sensi del comma 4 della norma citata) e non anche per vizio di motivazione. Vero è che anche il difetto assoluto di motivazione, sotto il profilo della motivazione appa- rente, costituisce una violazione di legge, ma è anche vero che tale carenza mo- tivazionale non è affatto riscontrabile nel caso di specie. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, sviluppando un conferente percorso argomentativo del tutto immune da fratture di ordine logico, in riferimento alle valutazioni che assumono rilievo in questa sede, ha evidenziato nella ordinanza impugnata che nel caso trova applicazione l'art. 76, comma 4-bis d.P.R. n. 115 del 2002 (come modificato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008), che prevede una presunzione (relativa, per come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 139 del 2010) di superamento del limite di reddi- to per i soggetti già condannati per i reati in esso indicati (sul presupposto che l'autore degli stessi abbia beneficiato di redditi illeciti); che l'odierno ricorrente rientra per l'appunto nella previsione della norma in esame alla stregua degli e- lementi induttivi e dichiarativi sopra evidenziati e che le allegazioni poste dal ri- corrente per dimostrare la condizione di non abbienza risultavano sostanzialmen- te neutre, in quanto indicavano, se del caso, i contributi legittimamente percepiti dai propri familiari e non l'assenza di elementi reddituali positivi di provenienza illecita che, sulla base delle stesse dichiarazioni del collaboratore di giustizia, an- davano a sostenere gli stessi familiari del ricorrente. 4. In sostanza i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto del tutto generici e privi di qualsivoglia indicazione dei punti del provve- dimento impugnato; peraltro gli stessi non si confrontano con le ragioni addotte dal giudice distrettuale le quali risultano logiche e coerenti con la giurisprudenza in materia di riconoscimento del beneficio del patrocinio a spese dello stato in presenza di reati che impongono la presunzione di cui all'art.76 co. IV bis TU 116/2002, sulla base di dichiarazione di collaboratore di giustizia che riconosce il contributo costante percepito dall'ATTANASIO e dalla famiglia di questi dall'organizzazione criminale di cui era un esponente di spicco. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorren- te al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ella Fer CEPONTATGibi 9twctuatA c