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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 04644/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza emessa in data 27 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, ha rideterminato in mitius la pena, confermando la responsabilità del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 56, 640, 477, 482 e 497-bis cod. pen. - con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i predetti reati: - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, bensì assedi apodittici e per vero versati in fatto (in relazione alla «grossolanità dell'artificio» e alla «rudimentalità del falso», al concorso apparente di norme»), adducendo pure irritualmente in questa sede di legittimità il difetto di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - e in ogni caso muove censure non sollevate con l'atto di appello e che, dunque, non possono essere qui avanzate (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza emessa in data 27 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, ha rideterminato in mitius la pena, confermando la responsabilità del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 56, 640, 477, 482 e 497-bis cod. pen. - con il quale sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i predetti reati: - è patentemente privo della necessaria specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato, bensì assedi apodittici e per vero versati in fatto (in relazione alla «grossolanità dell'artificio» e alla «rudimentalità del falso», al concorso apparente di norme»), adducendo pure irritualmente in questa sede di legittimità il difetto di prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - e in ogni caso muove censure non sollevate con l'atto di appello e che, dunque, non possono essere qui avanzate (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis