Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA] riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS)
contro
[OSCURATO:PERSONA] e altri,
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS)
e
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS)
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte rispettivamente dal Tribunale di Pisa, dal Tribunale di Siena nonché dalla Corte
suprema di cassazione)
«Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Limitazione dell’obbligo
di pagamento da parte degli organismi di garanzia — Massimale per la garanzia di pagamento — Acconti versati dal datore di
lavoro — Fine sociale della direttiva»
Massime della sentenza
Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro —
Direttiva 80/987 — Limitazione dell’obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia a una somma che copra i bisogni
primari dei lavoratori — Detrazione dei pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia —
Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE, artt. 3, n. 1, 4, n. 3, primo comma, e 10)
Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 3, primo comma, della direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
[OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati
nel senso che non autorizzano uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che
copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero detratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante
il periodo coperto dalla garanzia.
Infatti, sebbene possano fissare un massimale per la garanzia dei diritti non pagati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assicurare,
nei limiti di tale massimale, il pagamento della totalità dei crediti non pagati di cui trattasi. Dai crediti relativi al
periodo di garanzia devono essere detratti gli anticipi eventualmente percepiti dai lavoratori subordinati interessati, per
stabilire in che misura tali crediti siano ancora dovuti. Per contro, un divieto di cumulo secondo cui le retribuzioni versate
ai detti lavoratori durante il periodo coperto dalla garanzia devono essere detratte dal massimale fissato dallo Stato membro
per la garanzia dei diritti non pagati pregiudica direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva.
(v. punti 36-38,40 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
4 marzo 2004
(1)
«Politica sociale – Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Limitazione dell'obbligo di pagamento da parte degli organismi di garanzia – Massimale per la garanzia di pagamento – Acconti versati dal datore di lavoro – Fine sociale della direttiva»
Nei procedimenti riuniti C-19/01, C-50/01 e C-84/01,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente, dal
Tribunale di Pisa, dal Tribunale di Siena e dalla Corte suprema di cassazione nelle cause dinanzi ad essi pendenti tra
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS)
e
[OSCURATO:PERSONA] e a.
(C-19/01),
tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS)
(C-50/01),
e tra
[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS)
e
[OSCURATO:PERSONA]
(C-84/01),
domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro (GU L 283, pag. 23),
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra N. [OSCURATO:PERSONA]
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. G. Giraudo;
–
per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. F. Mancuso;
–
per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. A. Piccinini;
–
per l'[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS), dagli avv.ti A. Todaro e P. Spadafora;
–
per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. D. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato;
–
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti;
–
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. A. Aresu, in qualità di agente,
sentite le osservazioni orali dell'[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (INPS), rappresentato dall'avv. A. Todaro,
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall'avv. A. Piccinini, del governo francese, rappresentato dal sig. C. Lemaire, in qualità
di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. A. Aresu, all'udienza del 30 gennaio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanze 19 dicembre 2000, 26 gennaio 2001 e 18 gennaio 2001, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 15 gennaio 2001,
il 5 febbraio e il 19 febbraio seguenti, il Tribunale di Pisa, il Tribunale di Siena e la Corte suprema di cassazione hanno
presentato, a norma dell'art. 234 CE, varie questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio
20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).
2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra l’[OSCURATO:PERSONA] nazionale della previdenza sociale (in prosieguo:
l’«INPS») e il sig. [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa C‑19/01), tra l'INPS e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑84/01) nonché tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
e l’INPS (causa C‑50/01) in merito al pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti
di lavoro o da rapporti di lavoro.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3
Il primo ‘considerando’ della direttiva enuncia che «sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori subordinati in
caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non pagati tenendo conto
della necessità di un equilibrato sviluppo economico e sociale nella Comunità».
4
L'art. 1, n. 1, della direttiva così dispone:
«La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di
lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1».
5
L’art. 3 della direttiva prevede quanto segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il
pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi
alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata.
2.
La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli [OSCURATO:PERSONA] membri:
–
(…)
–
(…)
–
o quella dell’insorgere dell’insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto
di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro».
6
L’art. 4 della direttiva recita come segue:
«1.
[OSCURATO:PERSONA] membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all’articolo 3.
2.
Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono:
–
(…)
–
(…)
–
nel caso di cui all’articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla
retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro precedenti la data dell’insorgere
dell’insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore
subordinato, avvenuta a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. In tal caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare l’obbligo
di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale della
stessa durata.
3.
Tuttavia per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine sociale della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono
fissare un massimale per la garanzia di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati.
(…)».
7
Ai sensi all’art. 10, lett. a), della direttiva, quest’ultima non pregiudica la facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri «di adottare le
misure necessarie per evitare abusi».
Normativa nazionale
8
Gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, recante attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di
tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (Supplemento ordinario alla GURI n. 36 del 13
febbraio 1992, pag. 26; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 80/92»), disciplinano la garanzia dei crediti di lavoro e
l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), che è gestito dall’INPS.
9
L’art. 1, n. 1, del decreto legislativo n. 80/92, alla rubrica «Garanzia dei crediti di lavoro», dispone quanto segue:
«Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria (…), il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi
diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del [OSCURATO:PERSONA] di garanzia (…), dei crediti di lavoro non corrisposti
di cui all'art. 2»
10
Ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 80/92:
«1.
Il pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti
a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b)
la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio
provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato
a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione
dell'attività dell'impresa.
2.
Il pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima
del trattamento straordinario di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
(…)
4.
Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione
salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1; b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei
tre mesi di cui al comma 1; c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco
dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro».
11
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è una prestazione versata, a precise condizioni, dall’INPS a lavoratori
in mobilità o che lavorano a tempo ridotto per ragioni economiche, in particolare a seguito di una crisi dell’impresa interessata.
[OSCURATO:PERSONA] principali
12
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché le sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono creditori di una parte delle retribuzioni relative all'ultimo
periodo del contratto di lavoro o rapporto di lavoro. Essi hanno richiesto il pagamento del saldo al [OSCURATO:PERSONA] di garanzia. L'INPS
ha respinto tali istanze in alcuni casi completamente, in altri parzialmente.
13
Nella causa C-19/01, la cui esposizione dei fatti si riferisce solo al sig. [OSCURATO:PERSONA] mentre essa riguarda anche altri undici
lavoratori, l'INPS è stato condannato con ordinanza del Tribunale di Pisa a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di ITL 4 027
377 maggiorata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese. Secondo il giudice del rinvio, tale somma
corrisponde alla differenza tra i crediti maturati a titolo di retribuzione del sig. [OSCURATO:PERSONA] per gli ultimi tre mesi, compresi
nei dodici precedenti il fallimento del datore di lavoro, e quanto in effetti percepito dal ricorrente a titolo di anticipi
e pagamenti parziali, entro il tetto massimo di ITL 4 027 377 previsto per la garanzia offerta dal [OSCURATO:PERSONA]. L'INPS, per il detto
[OSCURATO:PERSONA], ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento, chiedendone la revoca e sostenendo che nulla doveva pagare in
quanto il ricorrente, per effetto degli acconti ricevuti, aveva raggiunto il massimale al quale aveva diritto, a nulla rilevando,
a questo proposito, che fosse stato il datore di lavoro ad avere pagato. Il Tribunale di Pisa, investito della causa, ha deciso
di sospendere il giudizio e di adire la Corte.
14
Nella causa C-50/01, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell'INPS al pagamento di una somma pari al credito retributivo
riferito al trimestre anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nell'anno precedente l’apertura della procedura
concorsuale, al netto delle somme percepite ed entro il limite del massimale previsto dal decreto legislativo n. 80/92. Tale
richiesta è stata parzialmente accolta dall'INPS, che ha però detratto dal massimale quanto l’interessata aveva percepito
negli ultimi tre mesi dal datore di lavoro. L'INPS ha sostenuto che il legislatore italiano, facendo coincidere il massimale
mensile e il trattamento straordinario di integrazione salariale, aveva implicitamente accertato la non cumulabilità dell’importo
massimo assegnabile con le somme versate al lavoratore nel corso del trimestre di riferimento. Di conseguenza, a suo giudizio,
occorreva dedurre tali somme da tale importo massimo. Il Tribunale di Siena, investito della causa, ha deciso di sospendere
il giudizio e di adire la Corte.
15
Nella causa C-84/01, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dal suo datore di lavoro la retribuzione dovutale per due degli ultimi
tre mesi di lavoro e ha chiesto all'INPS di versarle una somma pari alla retribuzione per il terzo mese. L'INPS non ha versato
tale somma alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per la ragione che questa aveva regolarmente percepito la sua retribuzione per due dei tre
mesi oggetto di garanzia, conseguendo un importo superiore al reddito minimo stabilito per legge. Il Tribunale di Bologna,
investito della causa, ha accolto la domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 28 maggio 1997. Il detto Tribunale ha seguito
la tesi della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], secondo cui quanto già versato dal datore di lavoro a titolo di acconto deve essere preliminarmente
detratto dalla retribuzione effettivamente dovuta.
16
L’INPS ha impugnato per cassazione questa sentenza. A sostegno di tale ricorso, esso fa valere che l'acconto sul credito degli
ultimi tre mesi di retribuzione si deve dedurre dal massimale della garanzia assicurata dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte suprema di cassazione
ha deciso di sospendere il giudizio e di adire la Corte.
Ordinanze di rinvio e questioni pregiudiziali
17
Nell’ordinanza di rinvio, la Corte suprema di cassazione parte dal rilievo secondo cui è evidente che, ove fosse accolta l'interpretazione
della normativa nazionale operata dall'INPS, i lavoratori la cui retribuzione fosse superiore al massimale della garanzia
assicurata dal [OSCURATO:PERSONA] non otterrebbero alcunché o otterrebbero, tutt'al più, un soddisfacimento solo parziale dei loro crediti
(qualora l'anticipo versato dal datore di lavoro fosse di importo pari o superiore al detto massimale), di modo che non riceverebbero
alcuna somma o rimarrebbero insoddisfatti di una parte della retribuzione. Viceversa, i lavoratori la cui retribuzione fosse
compresa nel massimale potrebbero ottenere il pagamento dell'intero credito, parte dal datore di lavoro e parte dal [OSCURATO:PERSONA].
18
La Corte suprema di cassazione espone che la sua giurisprudenza, dopo un iniziale orientamento contrario, ha ritenuto che
l'art. 2 del decreto legislativo n. 80/92 debba essere interpretato nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto al pagamento della somma
che eventualmente residua dopo la sottrazione dal massimale degli acconti sulle retribuzioni effettivamente percepiti (v.
sentenze 11 agosto 1999, n. 8607; 19 febbraio 2000, n. 1937; e 2 ottobre 2000, n. 13939, in corso di pubblicazione). Il detto
giudice ritiene che questa interpretazione sia conforme al «fine sociale» della direttiva, desumibile dall'art. 4, n. 3, della
medesima, con il quale si è tutelato lo stato di bisogno dei lavoratori entro limiti compatibili con le risorse finanziarie
prefissate (v. citata sentenza 2 ottobre 2000, n. 13939).
19
Tuttavia, la Corte suprema di cassazione constata che dal raffronto tra l'art. 4, n. 3, della direttiva e gli altri principi
desumibili dalla medesima derivano dubbi circa la correttezza dell’interpretazione da essa adottata. Dagli artt. 1 e 4 della
direttiva si evincerebbe, infatti, che tanto nel delineare il proprio campo di applicazione, quanto nell'individuare i limiti
che gli [OSCURATO:PERSONA] possono fissare all'obbligo di pagamento, la direttiva medesima farebbe comunque salvi «i diritti dei lavoratori
subordinati derivanti da contratti di lavoro».
20
Date queste premesse, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se l'art. 4, comma 3, della direttiva n. 80/987 del 20 ottobre 1980 – nella parte in cui prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, per
evitare di travalicare il fine sociale della direttiva stessa, possono fissare un massimale inerente al pagamento dei crediti
dei lavoratori subordinati non soddisfatti e relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro – consenta di imporre il
sacrificio di parte del credito per coloro che, essendo l'ammontare della loro retribuzione superiore al massimale, abbiano
ricevuto, negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, anticipi di importo pari o superiore al suddetto massimale, fermo
restando che coloro che, essendo la loro retribuzione inferiore al massimale, possono poi ottenere, sommando anticipi erogati
dal datore e pagamenti eseguiti dall'organismo pubblico, la soddisfazione totale (o in percentuale maggiore) del loro credito».
21
Il Tribunale di Pisa non condivide la nuova giurisprudenza della Corte suprema di cassazione. Secondo questo Tribunale, tale
giurisprudenza tende a considerare legittimo il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] solo per l'ipotesi in cui gli anticipi sulla retribuzione
siano inferiori al massimale garantito dallo stesso e a concorrenza del differenziale tra l’importo di tale massimale e quello
dei detti anticipi. Il Tribunale di Pisa considera che l'attuale interpretazione dell'art. 2, n. 4, lett. b), del decreto
legislativo n. 80/92 introduce una disparità di tutela degli interessi dei lavoratori subordinati che, al contrario, la direttiva
e la sentenza della Corte di giustizia 10 luglio 1997, causa C‑373/95, Maso e a. (Racc. pag. I‑4051), hanno voluto garantire
unitariamente.
22
Secondo quanto esposto dal Tribunale di Pisa, è il decreto legislativo n. 80/92 che si discosta dalla direttiva.
23
Il legislatore italiano avrebbe, in sostanza, coniato un sistema innovativo per cui oggetto del diritto del lavoratore è la
prestazione che fornisce il [OSCURATO:PERSONA], la quale da misura della responsabilità sarebbe divenuta contenuto dell’obbligo e del conseguente
diritto, rompendo qualsiasi legame con l'originaria situazione giuridica soggettiva. Ciò risulterebbe dal combinato disposto
dell’art. 2, nn. 4 e 1, e dell’art. 1 del decreto legislativo n. 80/92.
24
Date queste premesse, il Tribunale di Pisa ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se la Direttiva 80/987/CE e gli atti derivati (sent. C.6/C.9 del 13. novembre 1991 e C.373/95 del 10 luglio 1997) possano
essere interpretati nel senso che, salvo il limite del massimale, è legittima l'apposizione del divieto di cumulo fra indennità
attribuita dal [OSCURATO:PERSONA] di garanzia e parte delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro negli ultimi tre mesi, solo per
l'importo eccedente quello che corrisponde alla misura dell'indennità di mobilità prevista, ratione temporis, per lo stesso
periodo, tenuto conto che i detti anticipi paiono diretti, come l'indennità di mobilità e fino allo stesso importo, a sovvenire
ai bisogni primari del lavoratore licenziato».
25
Il Tribunale di Siena dubita della conformità della nuova giurisprudenza della Corte suprema di cassazione con il diritto
comunitario.
26
Secondo detto Tribunale, la lettera dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80/92 sarebbe ambigua, sia per la collocazione
dei vari commi di tale disposizione, sia per la natura del tetto previsto, da cui si potrebbe dedurre un rinvio ad un'altra
norma applicabile.
27
La nuova giurisprudenza della Corte suprema di cassazione relativa al tetto massimo della garanzia offerta dal [OSCURATO:PERSONA] effettuerebbe
un rinvio alla legislazione assistenziale italiana, senza tener conto della sua diversità rispetto al fine sociale che è alla
base della direttiva. Il Tribunale di Siena dubita che si possa risolvere l'ambiguità dell'art. 2 del decreto legislativo
n. 80/92 in senso tale da comprimere e caducare – nella maggior parte dei casi – le aspettative dei lavoratori relative alla
percezione dei crediti di lavoro effettivamente maturati e non percetti, quando l'ottenimento di tali diritti sarebbe loro
garantito dalla direttiva.
28
Date queste premesse, il Tribunale di Siena ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se la previsione di incumulabilità fra il valore contabile del trattamento straordinario di integrazione salariale e le retribuzioni
corrisposte al lavoratore nel periodo di riferimento (art. 2 c. 4 D.Lgs. n. 80/1992) sia compatibile – anche alla luce delle
precedenti statuizioni della Corte di Giustizia sul D.Lgs. predetto – con la Direttiva CEE n. 987/1980, e in specie:
a)
se detta previsione di incumulabilità possa ritenersi conforme allo scopo della Direttiva, che appare (art. 3 n. 1) quello
di assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla retribuzione rientrante in un determinato arco temporale (art.
3 n. 2) e relativa ad un certo periodo (art. 4 nn. 1 e 2), ovvero
b)
se detta previsione di incumulabilità risponda ad un criterio assistenziale, non conforme al criterio sociale posto a base
della Direttiva n. 987/80;
c)
se detta previsione di incumulabilità conduca ad una caducazione o parziale disapplicazione della Direttiva;
d)
se detta previsione di incumulabilità possa essere consentita in relazione alla facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare un massimale
per la garanzia del pagamento dei crediti dei lavoratori (art. 3 n. 4), atteso che per altro il legislatore italiano ha già
introdotto detto massimale mediante l'art. 2 c. 2 del D.Lgs. in oggetto;
e)
se di conseguenza il rinvio alla “misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale” di cui all'art.
2 c. 2 cit. debba o meno ritenersi di natura meramente formale e contabile, oppure di natura recettizia (con conseguente inclusione,
nel D.Lgs. n. 80/1992, delle norme attuative del trattamento straordinario di integrazione salariale ivi compresa la c.d.
incumulabilità);
f)
se, infine, la incumulabilità possa considerarsi consentita in relazione alla facoltà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure
necessarie per evitare abusi (art. 10 lett. A)».
29
Con ordinanza del presidente della Corte 8 marzo 2001, le cause C‑19/01, C‑50/01 e C‑84/01 sono state riunite ai fini delle
fasi scritta e orale e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
30
In via preliminare occorre ricordare che, nell’ambito dell’art. 234 CE, la Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione
di disposizioni legislative o regolamentari nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto comunitario. Essa
può tuttavia fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che gli permetteranno
di risolvere il problema giuridico che gli è stato sottoposto (v., in particolare, sentenze 18 novembre 1999, causa C‑107/98,
Teckal, Racc. pag. I‑8121, punto 33, e 23 gennaio 2003, causa C‑57/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I‑1091, punto
55).
31
Pertanto, è alla luce di tale giurisprudenza che occorre risolvere le questioni sottoposte.
32
Tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, devono essere intese come dirette a chiedere, in sostanza, se l'art. 3,
n. 1, e l'art. 4, n. 3, primo comma, della direttiva debbano essere interpretati nel senso di autorizzare uno Stato membro
a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che comprende i bisogni primari dei lavoratori interessati
e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia.
33
Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia
assicurino, fatto salvo l’art. 4 della medesima direttiva, il pagamento dei crediti non pagati dei lavoratori subordinati,
risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data
determinata.
34
L’art. 4, n. 3, primo comma, della direttiva prevede la facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare un massimale per la garanzia
di pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati per evitare di versare delle somme che vanno oltre il fine
sociale della detta direttiva.
35
Tale fine sociale consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza
del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro
e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenze Maso, cit., punto 56; 14 luglio 1998, causa C-125/97,
Regeling, Racc. pag. I-4493, punto 20; 18 ottobre 2001, causa C-441/99, Gharehveran, Racc. pag. I-7687, punto 26, e 11 settembre
2003, causa C‑201/01, Walcher, Racc. pag. I-8827, punto 38).
36
Sebbene possano fissare un massimale per la garanzia dei diritti non pagati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assicurare, nei
limiti di tale massimale, il pagamento della totalità dei crediti non pagati di cui trattasi.
37
Dai crediti relativi al periodo di garanzia devono essere sottratti gli anticipi eventualmente percepiti dai lavoratori subordinati
interessati, per stabilire in che misura tali crediti siano ancora dovuti.
38
Per contro, un divieto di cumulo secondo cui le retribuzioni versate ai detti lavoratori durante il periodo coperto dalla
garanzia devono essere sottratte dal massimale fissato dallo Stato membro per la garanzia dei diritti non pagati pregiudica
direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva.
39
Peraltro, sebbene l'art. 10 della direttiva permetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi,
le informazioni risultanti dai fascicoli non presentano risvolti tali da far supporre l’esistenza di un qualche abuso che
il divieto di cumulo in questione mirerebbe a prevenire.
40
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sottoposta dichiarando che gli artt. 3, n. 1,
e 4, n. 3, primo comma, della direttiva devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare
l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da
cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia.
Sulle spese
41
Le spese sostenute dai governi francese e italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte,
non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Pisa, con ordinanza 19 dicembre 2000, dal Tribunale di Siena,
con ordinanza 26 gennaio 2001, e dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 18 gennaio 2001, dichiara:
Gli artt. 3, n. 1, e 4 n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di
lavoro, devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi
di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati
dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. [OSCURATO:PERSONA]
1
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Lingua processuale: l'italiano.