CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13503/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 11.07.2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Vercelli del 28 marzo 2022 in ordine al reato di cui all'art. 185 comma 2 lett.c) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Borgosesia il 13.6.2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con percorso argomentativo corretto. I Giudici hanno rilevato che la versione per cui il ricorrente avrebbe assunto prima del test un collutorio che ne avrebbe falsato i risultati non era risultata adeguatamente suffragata nel corso dell'istruttoria e non valeva comunque a giustificare un tasso così elevato come quello riscontrato. Rilevato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto anch'esso meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dai giudici di merito in modo adeguato. I giudici hanno argomentato che il discostamento dal minimo edittale era giustificato in ragione del giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, già gravato da numerosi precedenti, uno dei quali anche specifico. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è inammissibile. La Corte di Appello ha chiarito che nel caso di specie non vi era stata alcuna richiesta in tal senso con i motivi di appello né era stato formalizzato il consenso ex art. 545 bis cod. proc. pen. per le sanzioni sostitutive diverse da quella pecuniaria e che in ogni caso il giudizio negativo in ordine alla personalità dell'imputato ostava alla sostituzione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14-~ 2024 [OSCURATO:PERSONA] tensor