CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 27 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Massa il 18 settembre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. reato di "fuga" ed omissione di soccorso stradale), commessi entrambi il 29 giugno 2014, in conseguenza condannandolo, riconosciuto il concorso formale tra gli illeciti, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a sette motivi con i quali lamenta violazione di legge (il primo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (il terzo ed il quinto motivo), e difetto di mo- tivazione (il secondo, il terzo, il quinto ed il settimo motivo). 2.1. Sotto il primo profilo, denunzia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., contenendo l'imputazione il riferimento al comma 8, anziché al comma 7, dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992, con conseguente violazione del diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo censura vizio di motivazione, anche per travisa- mento della prova, con riferimento alla ricostruzione, che si stima erronea, della dinamica dell'incidente stradale risultante dalla deposizione resa dal testimone [OSCURATO:PERSONA]: entrambe le sentenze di merito indicano l'auto condotta dal Pucciarelli presente al momento dei fatti nel senso di marcia opposto, mentre Puc- ciarelli all'udienza del 4 febbraio 2016 ha dichiarato di trovarsi nella stessa dire- zione di marcia dell'auto condotta dall'imputato. Donde il lamentato travisamento. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, mancando prove certe al di là di ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato, il quale aveva affermato anche in una memoria scritta - non creduto - di non essere stato alla guida al momento del secondo incidente stradale: la Corte territoriale avrebbe errato nel limitarsi a rite- nere inverosimile la tesi difensiva, cha sarebbe, per contro, pienamente credibile. 2.4. Tramite il quarto motivo il ricorrente lamenta erronea qualificazione giu- ridica del reato di cui al comma 7 dell'art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992, difet- tando gli elementi costituitivi del reato. Infatti, al momento dell'incidente l'impu- tato sarebbe stato il trasportato e non il conducente ed inoltre con la sua condotta non avrebbe determinato pericolo né alla vita né all'integrità fisica dei feriti. 2.5. Con il quinto motivo censura vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, avendo i decidenti trascurato la circostanza, affermata dalla difesa, che al momento dell'incidente non vi fosse alla guida l'imputato, ma altra persona, e che altre persone presenti in loco erano certamente in grado di chiamare i soccorsi. 2.6. Il sesto motivo ha ad oggetto il mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. 2.7. Infine, con l'ultimo motivo denunzia l'eccessiva severità del complessivo trattamento sanzionatorio, basata sul numero dei soggetti coinvolti nell'i ncidente, in numero di tre, con ulteriore travisamento delle risultanze istrut- torie, essendo - si ritiene - al massimo due le vittime dell'incidente stradale. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo, la svista di carattere materiale (comma 8 anzi- ché comma 7) non è idonea a provocare lesioni del diritto di difesa, che risulta esseri compiutamente sviluppata nei gradi di merito, essendo comunque la con- dotta descritta nell'editto precisa nel riferirsi ai reati ipotizzati. 3.2. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo attengono all'afferma- zione di penale responsabilità dell'imputato e consistono, a ben vedere, nella mera reiterazione di temi già sottoposti alla Corte di appello e già dalla stessa disattesi cón motivazione congrua e logica (pp. 4-7). 3.3. Gli ultimi due motivi, peraltro costruiti in fatto, fanno riferimento al trat- tamento sanzionatorio che risulta però sorretto da sufficiente e non illogica moti- vazione, che si rinviene alle pp. 7-8 della decisione impugnata, ove si sottolinea la gravità dei fatti e l'assenza di segni di resipiscenza. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del