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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22642/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rettificazione del dispositivo della sentenza di primo grado, disponendo la sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria del 12 giugno 2021, che aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto in supermercato, commesso il 19 febbraio 2018.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del proprio difensore.

L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione.

La ricorrente spiega che la sentenza di primo grado recava una difformità tra dispositivo e motivazione; nella prima, si argomentava esplicitamente sulla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale beneficio, nel dispositivo, non era stato menzionato.

La Corte di appello — cui era stata devoluta la questione — non ha ritenuto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, che la motivazione dovesse prevalere, ma ha fatto applicazione del principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione.

Per contrastare detta conclusione, la parte evoca diversi precedenti di questa Corte che hanno ritenuto prevalente la motivazione sul dispositivo e conclude che quella del Tribunale era stata una mera omissione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.

1. Non erra la ricorrente quando afferma che il Giudice di primo grado, in motivazione, aveva chiaramente affermato di ritenere concedibile la sospensione condizionale della pena, omettendo tuttavia di menzionare il beneficio nel dispositivo, ma la doglianza non può comunque avere seguito.

Osserva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale, a prescindere dalla motivazione concretamente adottata per respingere il motivo di appello, non avrebbe potuto dare prevalenza alla motivazione sul dispositivo e, di conseguenza, non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, giacché, quando è stata pronunziata la decisione avversata, si era ormai concretizzato un evento ostativo, idoneo ad impedire in radice la concessione del beneficio e, quindi idoneo ad impedire che, in sede di riforma della sentenza di prime cure, la Corte di appello lo applicasse.

La ricorrente, infatti, aveva già goduto del beneficio ex art. 163 cod. pen. , in relazione alla sentenza di patteggiamento del 12 gennaio 2017 (irrevocabile il 24 febbraio 2017) per tre fatti contravvenzionali; successivamente la Scandura aveva patteggiato la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa, tra l'altro, per due furti commessi il 16 aprile 2021, con sentenza del 7 settembre 2021, divenuta definitiva il 2 ottobre 2021, dopo la quale si colloca quella della Corte di appello che si assume viziata che avrebbe dovuto — secondo la tesi della ricorrente — concedere per la seconda volta il beneficio.

Ebbene, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 1718 del 28/01/1984, Neri, Rv. 162815; Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Marini, Rv. 251745; Sez. 3, n. 7316 del 13/06/1996, Baiano, Rv. 205812), la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando quest'ultima riguardi una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 cod. pen., in base al quale questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sicché, se detta condanna è ostativa alla concessione del beneficio per la prima volta, lo è a maggior ragione nell'ipotesi di reiterazione.

Secondo la sentenza Baiano, la condanna intermedia determina altresì la revoca della sospensione condizionale delia pena precedentemente accordata, nonostante l'eventuale cumulo delle pene sia inferiore a due anni, in virtù del dettato dell'art. 168 cod. pen.

Ne consegue che, poiché la sentenza di patteggiamento intermedia riguardava anche delitti ed aveva comportato l'irrogazione, tra l'altro, anche di pena detentiva, essa inibiva la concessione della seconda sospensione condizionale della pena in relazione ai reati per cui si procede.

Non osta a tale conclusione che la sentenza intermedia sia di patteggiamento, stante il principio sancito da questa Corte secondo cui, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile finanche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377).

La portata preclusiva del patteggiamento rispetto alla successiva concessione del beneficio, quand'anche in una fattispecie non perfettamente sovrapponibile a quella odierna, era stata anche sancita dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 31 del 22/11/2000 (dep. 2001, Sormani, Rv. 218526) e, quanto all'incidenza della pronunzia di patteggiamento in punto di revoca ex art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, da Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rettificazione del dispositivo della sentenza di primo grado, disponendo la sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria del 12 giugno 2021, che aveva condannato alla pena di mesi uno di reclusione ed euro 50 di multa [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto in supermercato, commesso il 19 febbraio 2018. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con il ministero del proprio difensore. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. La ricorrente spiega che la sentenza di primo grado recava una difformità tra dispositivo e motivazione; nella prima, si argomentava esplicitamente sulla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale beneficio, nel dispositivo, non era stato menzionato. La Corte di appello — cui era stata devoluta la questione — non ha ritenuto, contrariamente a quanto assume il ricorrente, che la motivazione dovesse prevalere, ma ha fatto applicazione del principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Per contrastare detta conclusione, la parte evoca diversi precedenti di questa Corte che hanno ritenuto prevalente la motivazione sul dispositivo e conclude che quella del Tribunale era stata una mera omissione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1. Non erra la ricorrente quando afferma che il Giudice di primo grado, in motivazione, aveva chiaramente affermato di ritenere concedibile la sospensione condizionale della pena, omettendo tuttavia di menzionare il beneficio nel dispositivo, ma la doglianza non può comunque avere seguito. Osserva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale, a prescindere dalla motivazione concretamente adottata per respingere il motivo di appello, non avrebbe potuto dare prevalenza alla motivazione sul dispositivo e, di conseguenza, non avrebbe potuto concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, giacché, quando è stata pronunziata la decisione avversata, si era ormai concretizzato un evento ostativo, idoneo ad impedire in radice la concessione del beneficio e, quindi idoneo ad impedire che, in sede di riforma della sentenza di prime cure, la Corte di appello lo applicasse. La ricorrente, infatti, aveva già goduto del beneficio ex art. 163 cod. pen. , in relazione alla sentenza di patteggiamento del 12 gennaio 2017 (irrevocabile il 24 febbraio 2017) per tre fatti contravvenzionali; successivamente la Scandura aveva patteggiato la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 200 di multa, tra l'altro, per due furti commessi il 16 aprile 2021, con sentenza del 7 settembre 2021, divenuta definitiva il 2 ottobre 2021, dopo la quale si colloca quella della Corte di appello che si assume viziata che avrebbe dovuto — secondo la tesi della ricorrente — concedere per la seconda volta il beneficio. Ebbene, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. U, n. 1718 del 28/01/1984, Neri, Rv. 162815; Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Marini, Rv. 251745; Sez. 3, n. 7316 del 13/06/1996, Baiano, Rv. 205812), la sospensione condizionale della pena può essere reiterata, qualora esista una condanna intermedia, solo quando quest'ultima riguardi una contravvenzione o la pena della multa per il delitto, giacché, altrimenti, alla reiterazione del beneficio osta il dettato dell'art. 164 cod. pen., in base al quale questo non può essere concesso a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sicché, se detta condanna è ostativa alla concessione del beneficio per la prima volta, lo è a maggior ragione nell'ipotesi di reiterazione. Secondo la sentenza Baiano, la condanna intermedia determina altresì la revoca della sospensione condizionale delia pena precedentemente accordata, nonostante l'eventuale cumulo delle pene sia inferiore a due anni, in virtù del dettato dell'art. 168 cod. pen. Ne consegue che, poiché la sentenza di patteggiamento intermedia riguardava anche delitti ed aveva comportato l'irrogazione, tra l'altro, anche di pena detentiva, essa inibiva la concessione della seconda sospensione condizionale della pena in relazione ai reati per cui si procede. Non osta a tale conclusione che la sentenza intermedia sia di patteggiamento, stante il principio sancito da questa Corte secondo cui, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile finanche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377). La portata preclusiva del patteggiamento rispetto alla successiva concessione del beneficio, quand'anche in una fattispecie non perfettamente sovrapponibile a quella odierna, era stata anche sancita dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 31 del 22/11/2000 (dep. 2001, Sormani, Rv. 218526) e, quanto all'incidenza della pronunzia di patteggiamento in punto di revoca ex art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen. della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, da Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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