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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2026

Cassazione n. 12073/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOrilevato che il ricorrente, tramite procuratore speciale, ha rinunciato all’impugna-zione proposta contro la sentenza in data 24/4/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pa-lermo;rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza forma-lità di procedura, ai sensi degli artt. 591, 1° comma lett. d) e 610, comma 5 biscod. proc. pen.;rilevato che il ricorrente deve essere inoltre condannato al pagamento delle speseprocessuali e, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro4.000 a favore della Cassa delle Ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am-mende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOrilevato che il ricorrente, tramite procuratore speciale, ha rinunciato all’impugna-zione proposta contro la sentenza in data 24/4/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Pa-lermo;rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza forma-lità di procedura, ai sensi degli artt. 591, 1° comma lett. d) e 610, comma 5 biscod. proc. pen.;rilevato che il ricorrente deve essere inoltre condannato al pagamento delle speseprocessuali e, tenuto conto della causa di inammissibilità, della somma di euro4.000 a favore della Cassa delle Ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am-mende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris