CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 08030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15091-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp.te e dif.se, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elett.te dom.te in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 102/02/15 della [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO, depositata il 14/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., nonché alla [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., quest’ultima nella qualità di cessionaria di ramo di azienda della prima, un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti alla partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti ovvero ad abuso del regime del margine; che le società contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T di primo grado di Trento che, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 2/4/11, li rigettò; che le società contribuenti impugnarono detta decisione innanzi alla C.T. di secondo grado di Trento, la quale, con sentenza n. 102/02/15, depositata il 14/12/2015, previa riunione dei distinti gravami, (a) dichiarò parzialmente cessata la materia del contendere, (b) accolse parzialmente gli appelli, limitatamente alla maggiore imposta derivante dalla fattura n. 10/2003 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e (c) rigettò, per il resto, i gravami, compensando parzialmente tra le parti le spese del doppio grado di lite; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t. , nonché la [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nonché depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che le ricorrenti anno depositato istanza, corredata di allegati (in specie, una comunicazione dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE di avvenuta estinzione del debito di imposta, a seguito di adesione delle società contribuenti alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018), di rinuncia al ricorso, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese; che la rinunzia è stata ribadita nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente in data 10.1.2023; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità originaria o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01); P.Q.M. La Corte dichia