CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 35814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. La società p.a. Juliet, mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - cessionaria dalla Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] di un portafoglio di crediti, tra cui un credito derivante da mutuo fondiario, vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., garantito da ipoteca su beni di seguito assoggettati a confisca di prevenzione - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, reso ai sensi dell'art. 59, commi 6 ss., d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con cui il competente Tribunale di Piacenza ha confermato il decreto di esclusione del predetto credito dallo stato passivo, già adottato dal giudice delegato. Secondo il Tribunale l'onere della prova della titolarità del diritto non era stato assolto, avendo la società istante prodotto solo in sede di opposizione, e quindi tardivamente, il piano di ammortamento, peraltro diverso da quello allegato al rogito notarile, e non avendo essa prodotto le quietanze di pagamento delle rate onorate, non potendosi così determinare l'importo rimasto insoluto. 2. Il ricorso si basa su unica articolata doglianza, con cui si denuncia la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene la ricorrente - per quanto di immediato interesse in questa sede - di avere tempestivamente prodotto, a corredo dell'istanza di insinuazione al passivo, la copia dell'atto di mutuo; di avere integrato tale produzione, davanti al giudice delegato, con aggiornati conteggi, a fronte del rilievo dell'amministratore giudiziario di mancata dimostrazione della «intera evoluzione del rapporto di mutuo»; che solo nel decreto reiettivo del giudice delegato era contestata la mancata allegazione del piano di ammortamento, e a ciò si era ovviato, previo ricalcolo degli interessi e loro riconduzione alla misura limite di cui all'art. 52, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, mediante la proposizione dell'opposizione. Il Tribunale disponeva, dunque, di tutti gli elementi per individuare la somma erogata, il momento di insorgenza della sofferenza, la somma capitale ancora dovuta e gli interessi spettanti. L'iniziale erroneo calcolo di questi ultimi non avrebbe giustificato l'esclusione dal passivo concorsuale dell'intero credito, in sé incontroverso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo, e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi conseguente a confisca di prevenzione, può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 284106-01; Sez. 6, n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 279627- 01). Il ricorso è pertanto ammissibile. 2. Il ricorso è altresì fondato, nei termini di seguito precisati. 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 36462 del 09/04/2018, Italfondiario, Rv. 273611-01; Sez. 6, n. 3364 del 12/01/2016, Italfondiario, Rv. 265828-01), spetta al titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto nel procedimento di accertamento del passivo conseguente a confisca, l'onere fondamentale della prova del suo diritto, non competendo al giudice di svolgere accertamenti d'ufficio sull'an della pretesa, né di verificare le ulteriori condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. Ove però il creditore non si sia sottratto all'onere su di lui gravante, e tuttavia persistano carenze probatorie inerenti l'entità del credito, il giudice dispone di poteri istruttori di natura integrativa, dovendo egli indicare alla parte interessata, in ottica di corretta dialettica processuale, l'esigenza di eventuali approfondimenti e/o integrazioni istruttorie, se del caso assegnando alla parte interessata un termine per provvedervi. Tali poteri, esercitabili già ad opera del giudice delegato, devono essere attivati in fase di opposizione se antecedentemente non si sia provveduto, senza che possa essere opposta la preclusione di cui all'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011, dovendo quest'ultima essere riferita ai documenti comprovanti il diritto, e non la misura di esso (oltre che riguardare, propriamente, le sole produzioni effettuate direttamente all'udienza di verifica, con esclusione di quelle effettuate con l'atto di opposizione: Sez. 6, n. 19847 del 28/03/2023, Fallimento ESA Costruzioni generali s.r.I., Rv. 284707-01; Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Coscia, Rv. 283626-02). 4. Nel caso di specie, il diritto non appare in contestazione. Spetterà dunque al giudice della procedura attivarsi per giungere alla sua corretta liquidazione, sollecitando la collaborazione del creditore e invitandolo a sanare le deficienze documentali tuttora rinvenibili, nonché, eventualmente, ammettendo al passivo la minor somma di cui si possa considerare comunque raggiunta la prova.5. L'ordinanza impugnata deve essere per l'effetto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuov