Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16404/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4293/2019 depositata il 30 ottobre 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2013, unoai fini dell’IRES, l’altro ai fini dell’IRAP, mediante i quali disconosceva laNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026deducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento che lapredetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto nell’attivo del bilancio 2000 asèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della consociata [OSCURATO:PERSONA].p.a. avente ad oggetto l’ipermercato sito all’interno del centrocommerciale ”[OSCURATO:PERSONA]“ di [OSCURATO:PERSONA]Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la descritta operazione,perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abuso del diritto ai sensidell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo stata conclusa, inassenza di valide ragioni economiche, allo scopo di realizzareessenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusione delladisciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenuta nell’art.102 (corrispondente all’attuale art. 84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diMilano, la quale, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti dallacontribuente, riuniti in simultaneo processo, annullava gli atti impositiviosservando che l’[OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsidecaduta dall’esercizio del potere impositivo per essere ampiamentedecorso il termine all’uopo fissato dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis.3.

La decisione veniva successivamente confermata dalla CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che con sentenza n.4293/2019 del 30 ottobre 2019 rigettava l’appello erariale, sul rilievo che,«in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in piùanni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenziadeve ritenersi necessariamente maturare (prima [del]le modifiche della L.208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017) con il decorsoNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono staticoncretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio[...]».4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, al quale la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..In data 22 aprile 2026 la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa e contestuale istanza di estinzione parziale del giudizio percessata materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avvalendosi delle disposizioni dicui all’1, commi da 186 a 204, della legge n. 197 del 2022, ha definito lacontroversia tributaria relativa all’avviso di accertamento emesso nei suoiconfronti ai fini dell’IRAP, recante il n.

TMB0C6M00067/2018.1.1 Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa si evince,infatti, che:- nel previsto termine del 30 settembre 2023 la predetta contribuenteha presentato domanda di definizione agevolata inerente all’attoimpositivo innanzi indicato, versando l’intero importo dovuto ai sensi delcomma 190 del citato articolo;- entro il 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate non ha notificatol’eventuale diniego della definizione.1.2 Per quanto precede, il processo deve essere dichiarato estinto, aisensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo, limitatamente allacontroversia in parola.Numero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento dellesomme dovute per il perfezionamento della procedura condonistica, vapronunciata la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).1.3 Al lume di ciò, la disamina delle censure poste a basedell’impugnazione erariale rimane circoscritta al solo avviso diaccertamento ai fini dell’IRES, contraddistinto dal n.TMB036M00066/2018.1.4 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.1.5 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che iltermine per la notifica degli avvisi di accertamento doveva farsi decorreredal perfezionamento dell’operazione ritenuta elusiva.Viene, in proposito, obiettato che:- gli artt. 43 del d.P.R. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. 633 del 1972 nonvietano all’Ufficio di esercitare il potere impositivo in relazione ad atti, fattie negozi riferibili a periodi d’imposta precedenti, le cui conseguenze fiscalisi protraggono negli anni successivi;- conseguentemente, «può essere oggetto di tempestivo accertamentoogni elemento che abbia concorso a quantificare il reddito esposto nelladichiarazione, a prescindere dal fatto che tale elemento possa derivare da1.6 Il motivo pone il problema della decadenza dal potere diaccertamento in relazione ad elementi economici e patrimoniali che,sebbene emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in undeterminato periodo d’imposta, sono dalla legge fiscale ammessi aprodurre effetti sulla formazione della base imponibile di annualitàsuccessive, eventualmente anche molto lontane da quella di origine.1.7 La cennata questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni UniteNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026di questa Corte con sentenza n. 8500/2021.1.8 Con il menzionato arresto il massimo organo nomofilattico hastatuito che, in caso di contestazione di un componente di reddito adefficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolorateo dedotto e concernenti, invece, il fatto generatore e il presuppostocostitutivo di esso, ai fini della verifica della decadenzadell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio della potestà diaccertamento deve aversi riguardo, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973, al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale ilsingolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e nongià al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodod’imposta in cui quel componente sia maturato o iscritto per la prima voltain bilancio.Si è così chiarito che l’Erario non ha l’obbligo di contestare l’elementoeconomico o patrimoniale pluriennale fin dal suo momento genetico,potendo limitarsi all’accertamento del solo periodo d’imposta in cui ilfattore a fecondità ripetuta giunga ad avere manifestazione reddituale; eciò alla stregua del principio secondo cui il risultato di ciascun periodocostituisce l’oggetto di un’obbligazione tributaria autonoma.1.9 Dal riferito insegnamento giurisprudenziale si discosta la decisioneassunta dal collegio di secondo grado, la quale, a fronte della contestatadeduzione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale(ammortamento del valore di avviamento iscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’attivo del bilancio 2000) per ragioni attinenti al fatto generatore dellostesso, fissa la scadenza del termine per la notifica degli avvisi diaccertamento oggetto di causa al 31 dicembre del quarto anno successivoa quello di presentazione della «[...] dichiarazione relativa ai periodi fiscaliin cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è statoiscritto a bilancio [...]».Deve, peraltro, escludersi che la regula iuris suenunciata non siaNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026invocabile ove la ripresa fiscale si fondi, come nel caso che occupa, sullaprospettazione di una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, nonessendo stati svolti nella citata sentenza n. 8500/2021 argomenti chepossano in qualche modo indurre a una simile conclusione (vedasi, inproposito, Cass. n. 28744/2024, in cui il principio affermato dalle SezioniUnite è stato ritenuto applicabile a un’operazione di conferimento di ramod’azienda asseritamente elusiva).Nè ai fini dell’odierna vertenza può attribuirsi rilievo all’eventualeinosservanza della speciale procedura in materia di abuso del dirittodettata dall’art. 10-bis, commi da 6 a 8, della legge n. 212 del 2000, nonrisultando che sul punto la contribuente avesse formulato uno specificomotivo di impugnazione con il ricorso introduttivo della lite, il qualedelimita l’oggetto del contenzioso tributario (cfr. Cass. n. 9832/2023,Cass. n. 31970/2024, Cass. n. 16595/2025).2.

Per le ragioni illustrate, in accoglimento del ricorso, va disposta inparte qua la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversacomposizione, la quale, limitato il proprio àmbito di cognizione all’avviso diaccertamento ai fini dell’IRES, procederà a un nuovo esame delle questionicontroverse uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.3.

Le spese del presente giudizio di cassazione riferibili allacontroversia oggetto di definizione agevolata rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022.3.1 La liquidazione delle restanti spese di legittimità viene demandataal giudice del rinvio.

P.Q.MLa Corte così dispone:- dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, dellaNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026legge n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere in relazionealla controversia tributaria avente ad oggetto l’avviso di accertamento aifini dell’IRAP recante il n.

TMB0C6M00067/2018;- accoglie il ricorso per la parte concernente l’avviso di accertamentoai fini dell’IRES recante il n.

TMB036M00066/2018; cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia la causa, nei limiti precisati, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle inerenti spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 4293/2019 depositata il 30 ottobre 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno 2013, unoai fini dell’IRES, l’altro ai fini dell’IRAP, mediante i quali disconosceva laNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026deducibilità della quota di ammortamento del valore di avviamento che lapredetta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva iscritto nell’attivo del bilancio 2000 asèguito dell’acquisizione del ramo d’azienda della consociata [OSCURATO:PERSONA].p.a. avente ad oggetto l’ipermercato sito all’interno del centrocommerciale ”[OSCURATO:PERSONA]“ di [OSCURATO:PERSONA]Angelo.1.1 Secondo la tesi sostenuta dall’Ufficio, la descritta operazione,perfezionatasi nel dicembre 2000, configurava abuso del diritto ai sensidell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, essendo stata conclusa, inassenza di valide ragioni economiche, allo scopo di realizzareessenzialmente vantaggi fiscali indebiti attraverso l’elusione delladisciplina in materia di riporto delle perdite pregresse contenuta nell’art.102 (corrispondente all’attuale art. 84) del t.u.i.r..In particolare, con lo strumento degli ammortamenti deducibili inerentiall’avviamento del ramo d’azienda ceduto, sarebbero state trasferite leperdite fiscali in scadenza ad un altro soggetto del gruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diMilano, la quale, in accoglimento dei ricorsi separatamente proposti dallacontribuente, riuniti in simultaneo processo, annullava gli atti impositiviosservando che l’[OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsidecaduta dall’esercizio del potere impositivo per essere ampiamentedecorso il termine all’uopo fissato dall’art. 43, primo comma, del d.P.R. n.600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis.3. La decisione veniva successivamente confermata dalla CommissioneTributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che con sentenza n.4293/2019 del 30 ottobre 2019 rigettava l’appello erariale, sul rilievo che,«in ipotesi di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in piùanni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell’Agenziadeve ritenersi necessariamente maturare (prima [del]le modifiche della L.208/2015, operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017) con il decorsoNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è statapresentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono staticoncretamente sostenuti e l’ammortamento è stato iscritto a bilancio[...]».4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo, al quale la [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..In data 22 aprile 2026 la controricorrente ha depositato memoriaillustrativa e contestuale istanza di estinzione parziale del giudizio percessata materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio lacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avvalendosi delle disposizioni dicui all’1, commi da 186 a 204, della legge n. 197 del 2022, ha definito lacontroversia tributaria relativa all’avviso di accertamento emesso nei suoiconfronti ai fini dell’IRAP, recante il n. TMB0C6M00067/2018.1.1 Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa si evince,infatti, che:- nel previsto termine del 30 settembre 2023 la predetta contribuenteha presentato domanda di definizione agevolata inerente all’attoimpositivo innanzi indicato, versando l’intero importo dovuto ai sensi delcomma 190 del citato articolo;- entro il 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate non ha notificatol’eventuale diniego della definizione.1.2 Per quanto precede, il processo deve essere dichiarato estinto, aisensi del comma 13, primo periodo, del citato articolo, limitatamente allacontroversia in parola.Numero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento dellesomme dovute per il perfezionamento della procedura condonistica, vapronunciata la parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.n. 30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).1.3 Al lume di ciò, la disamina delle censure poste a basedell’impugnazione erariale rimane circoscritta al solo avviso diaccertamento ai fini dell’IRES, contraddistinto dal n.TMB036M00066/2018.1.4 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso è denunciata, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.1.5 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che iltermine per la notifica degli avvisi di accertamento doveva farsi decorreredal perfezionamento dell’operazione ritenuta elusiva.Viene, in proposito, obiettato che:- gli artt. 43 del d.P.R. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. 633 del 1972 nonvietano all’Ufficio di esercitare il potere impositivo in relazione ad atti, fattie negozi riferibili a periodi d’imposta precedenti, le cui conseguenze fiscalisi protraggono negli anni successivi;- conseguentemente, «può essere oggetto di tempestivo accertamentoogni elemento che abbia concorso a quantificare il reddito esposto nelladichiarazione, a prescindere dal fatto che tale elemento possa derivare da1.6 Il motivo pone il problema della decadenza dal potere diaccertamento in relazione ad elementi economici e patrimoniali che,sebbene emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in undeterminato periodo d’imposta, sono dalla legge fiscale ammessi aprodurre effetti sulla formazione della base imponibile di annualitàsuccessive, eventualmente anche molto lontane da quella di origine.1.7 La cennata questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni UniteNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026di questa Corte con sentenza n. 8500/2021.1.8 Con il menzionato arresto il massimo organo nomofilattico hastatuito che, in caso di contestazione di un componente di reddito adefficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolorateo dedotto e concernenti, invece, il fatto generatore e il presuppostocostitutivo di esso, ai fini della verifica della decadenzadell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio della potestà diaccertamento deve aversi riguardo, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600del 1973, al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale ilsingolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e nongià al termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodod’imposta in cui quel componente sia maturato o iscritto per la prima voltain bilancio.Si è così chiarito che l’Erario non ha l’obbligo di contestare l’elementoeconomico o patrimoniale pluriennale fin dal suo momento genetico,potendo limitarsi all’accertamento del solo periodo d’imposta in cui ilfattore a fecondità ripetuta giunga ad avere manifestazione reddituale; eciò alla stregua del principio secondo cui il risultato di ciascun periodocostituisce l’oggetto di un’obbligazione tributaria autonoma.1.9 Dal riferito insegnamento giurisprudenziale si discosta la decisioneassunta dal collegio di secondo grado, la quale, a fronte della contestatadeduzione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale(ammortamento del valore di avviamento iscritto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.nell’attivo del bilancio 2000) per ragioni attinenti al fatto generatore dellostesso, fissa la scadenza del termine per la notifica degli avvisi diaccertamento oggetto di causa al 31 dicembre del quarto anno successivoa quello di presentazione della «[...] dichiarazione relativa ai periodi fiscaliin cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l’ammortamento è statoiscritto a bilancio [...]».Deve, peraltro, escludersi che la regula iuris suenunciata non siaNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026invocabile ove la ripresa fiscale si fondi, come nel caso che occupa, sullaprospettazione di una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, nonessendo stati svolti nella citata sentenza n. 8500/2021 argomenti chepossano in qualche modo indurre a una simile conclusione (vedasi, inproposito, Cass. n. 28744/2024, in cui il principio affermato dalle SezioniUnite è stato ritenuto applicabile a un’operazione di conferimento di ramod’azienda asseritamente elusiva).Nè ai fini dell’odierna vertenza può attribuirsi rilievo all’eventualeinosservanza della speciale procedura in materia di abuso del dirittodettata dall’art. 10-bis, commi da 6 a 8, della legge n. 212 del 2000, nonrisultando che sul punto la contribuente avesse formulato uno specificomotivo di impugnazione con il ricorso introduttivo della lite, il qualedelimita l’oggetto del contenzioso tributario (cfr. Cass. n. 9832/2023,Cass. n. 31970/2024, Cass. n. 16595/2025).2. Per le ragioni illustrate, in accoglimento del ricorso, va disposta inparte qua la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della Lombardia, in diversacomposizione, la quale, limitato il proprio àmbito di cognizione all’avviso diaccertamento ai fini dell’IRES, procederà a un nuovo esame delle questionicontroverse uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.3. Le spese del presente giudizio di cassazione riferibili allacontroversia oggetto di definizione agevolata rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022.3.1 La liquidazione delle restanti spese di legittimità viene demandataal giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte così dispone:- dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, dellaNumero registro generale 18112/2020Numero sezionale 3785/2026Numero di raccolta generale 16404/2026Data pubblicazione 26/05/2026legge n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere in relazionealla controversia tributaria avente ad oggetto l’avviso di accertamento aifini dell’IRAP recante il n. TMB0C6M00067/2018;- accoglie il ricorso per la parte concernente l’avviso di accertamentoai fini dell’IRES recante il n. TMB036M00066/2018; cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia la causa, nei limiti precisati, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle inerenti spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]