Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 79/1963
ECLI:IT:COST:1963:79
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel procedimento penale in grado di appello dinanzi al Tribunale di
[OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fu sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in riferimento
all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
L'art. 48 del suddetto decreto prevede il fatto di chiunque
scientemente pone in vendita, mette altrimenti in commercio ovvero
fornisce ai propri dipendenti sostanze o prodotti non corrispondenti
alle dichiarazioni o indicazioni prescritte dal decreto.
L'art. 49, invece, riguarda il caso in cui il fatto previsto dal
precedente articolo sia commesso senza conoscere che le sostanze o i
prodotti posti in vendita, venduti o somministrati non corrispondano
alle dichiarazioni o indicazioni; e prevede per tale fatto una pena
(multa) da un quinto alla metà rispetto a quella prevista dall'art.
48.
La difesa del Bianchi, ha prospettato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]
il dubbio che l'art. 49 configuri una ipotesi di responsabilità
oggettiva e sia in contrasto con l'art. 27 della Costituzione.
Il Tribunale con ordinanza del 12 giugno 1962 ha ritenuto la
questione non manifestamente infondata, e ha ordinato la trasmissione
degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati e pubblicata sul n. 203 dell'11 agosto 1962 della
[OSCURATO:PERSONA].
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto
di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato del 25 luglio 1962.
L'Avvocatura dello Stato osserva che, diversamente da ciò che è
stato prospettato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il primo comma
dell'art. 27 della Costituzione, nel fissare il principio che la
responsabilità penale è personale, ha inteso escludere solo la
responsabilità penale per fatto altrui e non anche quella oggettiva,
dovendo per responsabilità oggettiva intendersi la responsabilità per
fatto proprio, cosciente e volontario, ma "incolpevole". La
responsabilità "per fatto altrui" sorge invece per il solo fatto di
una data posizione o qualità del soggetto, senza che sia richiesta la
esistenza di una sua qualunque condotta. Ad ogni modo, l'Avvocatura
osserva che, qualunque sia la soluzione che si voglia dare al problema,
nessuna influenza essa potrebbe avere sulla questione in esame, in
quanto la norma impugnata non configura né un' ipotesi di
responsabilità per fatto altrui, né un' ipotesi di responsabilità
oggettiva, trattandosi invece di una fattispecie relativa a reato di
carattere colposo.
L'Avvocatura conclude, pertanto, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
:
La questione non è fondata. Nell'art. 48 del R.D.L. 15 ottobre
1925, n. 2033, è stabilita la pena della multa, fissa e proporzionale,
a carico di chi, scientemente, pone in vendita, vende o mette
altrimenti in commercio sostanze o prodotti non corrispondenti alle
dichiarazioni ed indicazioni prescritte dalla legge.
Il successivo art. 49 prevede, invece, la ipotesi che la non
corrispondenza delle sostanze e dei prodotti alle dichiarazioni o
indicazioni sia ignorata dall'agente.
l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 49, ritenendo che nel
fatto ricorra una ipotesi di responsabilità oggettiva, e che questa
forma di responsabilità sia in contrasto col principio della
personalità della responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo
comma, della Costituzione. La Corte rileva che, in conformità di
quanto si è statuito con precedenti sentenze, il principio della
personalità della responsabilità penale deve intendersi nel senso che
ciascuno risponde penalmente per il fatto proprio e non per il fatto
altrui.
Posto in tali termini il contenuto della norma costituzionale, essa
non può riferirsi alle disposizioni in cui sia sancita una
responsabilità oggettiva, che non è responsabilità per fatto altrui.
D'altra parte non a torto si sostiene dall'Avvocatura dello Stato che
la norma impugnata si riferisce ad una ipotesi non già di
responsabilità oggettiva, bensì di normale responsabilità penale,
nella quale l'elemento soggettivo è indubbiamente presente, sia pure
soltanto nella forma colposa. La quale si concreta nella omissione, da
parte di chi vende o mette in commercio, della doverosa diligenza
nell'accertare che vi sia corrispondenza tra la qualità della merce e
le dichiarazioni ed indicazioni per essa prescritte.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del
Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 giugno 1962, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 49 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte cosituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 maggio 1963.
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