CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 33412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa consumata e tentata già pronunciata dal Tribunale di Treviso con sentenza 13 gennaio 2021. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PASSEGGIO Aldo. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato e, comunquei generico non confrontandosi il ricorrente con alcuno specifico passaggio della motivazione della sentenza impugnata che, al contrario, contiene una dettagliata ricostruzione dei fatti e un'accurata valutazione della portata e consapevolezza della condotta. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di minima entità, è inammissibile in quanto - a differenza di quanto affermato dal ricorrente - tale circostanza risulta essere stata concessa in primo grado. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.