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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17868/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 e per l'effetto lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione con la riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale è pervenuta al giudizio di responsabilità seguendo un precorso motivazionale illogico ed ignorando tutti i rilievi difensivi In particolare, non ha considerato, né ai fini dell'elemento soggettivo né ai fini della tenuità del fatto, che l'imputato, come risulta dalle autorizzazioni seppure concesse dopo la consumazione del reato, aveva violato la prescrizione di rincasare entro le ore 21 per un arco temporale molto ristretto e al solo fine di svolgere attività lavorativa.

Non è stato spiegato, se non con espressioni apodittiche, le ragioni per cui il danno o il pericolo non sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. - [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è fondato solo nella parte in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di proscioglimento dell'imputato ai sensi articolo 131-bis cod. pen., nel resto è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La Corte di appello ha correttamente escluso la fondatezza dei rilevi difensivi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo alla luce dell'incontestata consapevolezza dell'imputato di violare, a prescindere dalle finalità perseguite e della loro asserita giustificazione, le prescrizioni impostegli dal provvedimento applicativo della sorveglianza speciale cl; P.S.

E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino, dep. 2017, Rv. 270262 - 01).

3. Non si sottrae alle censure difensive l'apparato giustificativo a sostegno dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 133-bis, primo comma, cod. pen.

La Corte territoriale, pur citando senza le necessarie specificazioni l'esiguità del danno e del pericolo cagionati dall'illecito, ha ritenuto ostativo ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. il comportamento abituale di [OSCURATO:PERSONA], il quale in epoca precedente al reato sub iudice aveva "commesso più reati della stessa indole".

In particolare, come attestato dal certificato del Casellario giudiziale, aveva commesso i reato di rissa, tentato omicidio e sequestro di persona.

Si tratta, tuttavia, di fattispecie incriminatrici che. ledono beni giuridici diversi da quello contestato all'imputato nel presente procedimento.

Risulta, pertanto, disatteso il consolidato principio, affermato anche dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, secondo cui il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del "comportamento abituale" ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole di quello sub iudice, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (nello stesso senso più di recente Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278347 - 01).

Né, d'altra parte, l'abitualità o particolare gravità del reato può implicitamente desumersi dall'accertamento di pericolosità attuale da parte del giudice della prevenzione.

4. Si impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo perché provveda ad un nuovo giudizio al fine di colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Pen.

Con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara il ricorso inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 e per l'effetto lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione con la riduzione per il rito abbreviato. 2. Avverso la sentenza ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione. Secondo il ricorrente la Corte territoriale è pervenuta al giudizio di responsabilità seguendo un precorso motivazionale illogico ed ignorando tutti i rilievi difensivi In particolare, non ha considerato, né ai fini dell'elemento soggettivo né ai fini della tenuità del fatto, che l'imputato, come risulta dalle autorizzazioni seppure concesse dopo la consumazione del reato, aveva violato la prescrizione di rincasare entro le ore 21 per un arco temporale molto ristretto e al solo fine di svolgere attività lavorativa. Non è stato spiegato, se non con espressioni apodittiche, le ragioni per cui il danno o il pericolo non sono stati considerati rilevanti ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato solo nella parte in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di proscioglimento dell'imputato ai sensi articolo 131-bis cod. pen., nel resto è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La Corte di appello ha correttamente escluso la fondatezza dei rilevi difensivi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo alla luce dell'incontestata consapevolezza dell'imputato di violare, a prescindere dalle finalità perseguite e della loro asserita giustificazione, le prescrizioni impostegli dal provvedimento applicativo della sorveglianza speciale cl; P.S. E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma secondo, del D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159 è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino, dep. 2017, Rv. 270262 - 01). 3. Non si sottrae alle censure difensive l'apparato giustificativo a sostegno dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 133-bis, primo comma, cod. pen. La Corte territoriale, pur citando senza le necessarie specificazioni l'esiguità del danno e del pericolo cagionati dall'illecito, ha ritenuto ostativo ai sensi dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. il comportamento abituale di [OSCURATO:PERSONA], il quale in epoca precedente al reato sub iudice aveva "commesso più reati della stessa indole". In particolare, come attestato dal certificato del Casellario giudiziale, aveva commesso i reato di rissa, tentato omicidio e sequestro di persona. Si tratta, tuttavia, di fattispecie incriminatrici che. ledono beni giuridici diversi da quello contestato all'imputato nel presente procedimento. Risulta, pertanto, disatteso il consolidato principio, affermato anche dalle Sezioni Unite n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, secondo cui il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del "comportamento abituale" ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole di quello sub iudice, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (nello stesso senso più di recente Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278347 - 01). Né, d'altra parte, l'abitualità o particolare gravità del reato può implicitamente desumersi dall'accertamento di pericolosità attuale da parte del giudice della prevenzione. 4. Si impone, pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo perché provveda ad un nuovo giudizio al fine di colmare, nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito, le indicate lacune della motivazione in punto di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. Pen. Con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara il ricorso inammissibile