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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 37378/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, D. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 13 marzo 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. della sentenza n. 1329 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 1992, divenuta irrevocabile il 18 luglio 2001 in quanto concernente fatti già accertati con sentenza n. 1844 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, resa il 26 novembre 1992, divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 1996.

2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv.

S. Tana, deducendo due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché erronea motivazione in ordine alla preclusione circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Il Tribunale afferma che, sulla base dell'esame dei capi di imputazione, le contestazioni concernono condotte naturalisticamente diverse.

Invece, il ricorrente deduce che il fatto deciso dalla Pretura di [OSCURATO:PERSONA] anche se contesta la condotta di ricettazione, è identico a quello deciso dalla Pretura di Catania, dal punto di vista naturalistico, pure se la qualificazione è diversa.

Si richiama il principio di diritto secondo il quale il divieto di bis in idem riguarda il medesimo fatto storico da accertarsi in relazione alla corrispondenza storico-naturalistica del fatto, che deve essere identico nei suoi elementi costitutivi cioè, condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona.

Sicché, secondo la difesa, si deve fare riferimento al criterio dell'idem factum, prescindendo dalla sua qualificazione giuridica, richiamando precedente indicato come in termini (Rv. 280774). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'identità della persona offesa.

Il Tribunale indica che, nel provvedimento emesso dalla Pretura di [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa è [OSCURATO:PERSONA] mentre nella sentenza della Pretura di Catania la persona offesa è [OSCURATO:PERSONA].

Invece, la difesa sostiene che la persona offesa è la stessa ([OSCURATO:PERSONA]) in entrambi i procedimenti.

Si tratta, peraltro, di soggetto che ha chiesto di costituirsi parte civile in entrambi i procedimenti ma è stato dichiarato decaduto dal tale diritto in quello incardinato davanti alla Pretura di [OSCURATO:PERSONA].Infatti, entrambi i procedimenti sono stati iscritti sulla base della medesima denuncia dello Sciuto sporta il 3 settembre 1990.

La persona offesa Mazza è stata erroneamente individuata perché il blocchetto degli assegni, oggetto di furto, era intestato a Mazza, ma la persona danneggiata dal reato cioè quella che aveva effettivamente posto all'incasso l'assegno ricettato, era da identificarsi nello Sciuto.

In definitiva, si sostiene che entrambe le sentenze si riferiscono al medesimo fatto storico relativo alla consegna di un assegno, da parte di Montesanti, ad [OSCURATO:PERSONA], titolo che faceva parte di un blocco di assegni sottratto e denunciato come rubato a [OSCURATO:PERSONA].

L'assegno era stato consegnato da Montesanti a Sciuto per cui era stato il medesimo Sciuto a sporgere denuncia perché, al momento dell'incasso, questi aveva avuto contezza della sua provenienza illecita.

Secondo il ricorrente, dunque, le vicende sono identiche e si riferiscono ad un incontro, tra Montesanti e Sciuto, nel quale il ricorrente avrebbe dovuto acquistare merce e avrebbe dato come garanzia l'assegno, oggetto della sentenza, risultato successivamente di illecita provenienza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, D. Seccia, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.È noto l'indirizzo in tema di divieto di bis in idem (Corte Cost., sent. n. 200 del 31/5/2016, che ha statuito l'illegittimità costituzionalmente, per violazione dell'art.117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale) secondo il quale è escluso che l'art. 4 prot. n. 7 CEDU - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto".

La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare - ha precisato la Corte Costituzionale - che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie.

Parimenti - ha proseguito la Corte Costituzionale - nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 prot.

CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta.

Anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 prot. 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di mettere in discussione una sentenza - favorevole all'imputato - già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente.

Al contrario - ha concluso la Corte Costituzionale - sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799).

Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente. 3.Tanto premesso, si osserva che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione, nel caso al vaglio, pur succinta, rende conto del fatto che la sentenza di [OSCURATO:PERSONA] concerne due condotte di ricettazione, mentre quella giudicata dall'autorità di Catania, attiene alla contestazione del reato di truffa negoziale, nella quale si è analizzata anche la condotta consistita nell'evento dell'ingiusto profitto, avendo Montesanti ricevuto merce per il valore commerciale indicato nell'imputazione (per oltre venti milioni di lire), consegnando, in cambio, a garanzia il titolo di provenienza delittuosa, incasso dunque non andato a buon fine.

Peraltro, l'ordinanza evidenzia che vi sono diverse date di accertamento dei reati, risultando le condotte di ricettazione accertate in data 28 maggio 1990, 23 settembre 1990, nonché 19 settembre 1990, mentre quella di truffa in data 3 settembre 1990, con querela sporta il 3 dicembre 1990.

La lettura delle due sentenze, evidenzia che quella resa dalla Pretura di [OSCURATO:PERSONA], attiene alla ricettazione di un intero blocchetto di assegni, nonché del titolo indicato nel capo B) della rubrica, risultati entrambi, oggetto di / furto in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenzia che il denunciante Sciuto, in - quella occasione, aveva segnalato di aver ricevuto il titolo dal ricorrente, a garanzia del pagamento di merce consegnata, dal medesimo Sciuto, al Montesanti, con l'impegno di non mettere all'incasso il titolo, rispetto al quale, solo in un secondo momento, nel prosieguo dei rapporti di affari tra le parti, il denunciante aveva appreso, dalla banca trattaria, che era stato tratto su conto corrente intestato a persona diversa dal Montesanti e denunciato come rubato.

Nella sentenza in parola, Sciuto viene indicato come denunciante e persona offesa anche se si specifica che non ne è stata ammessa la costituzione, come parte civile, per tardività.

Diversamente, come esposto sia pure sinteticamente dal Giudice dell'esecuzione, la sentenza resa dal Pretore di Catania riguarda la condotta di truffa negoziale, commessa ai danni del medesimo Sciuto, nella quale si valuta, quale fatto naturalistico, anche il profitto ingiusto ottenuto da Montesanti, quello cioè della consegna della merce per oltre venti milioni di lire, in cambio della quale il titolo descritto era stato consegnato a garanzia del relativo pagamento, mai andato a buon fine.

Infine, è appena il caso di osservare che il primo motivo è generico, perché si limita ad affermare l'identità dal punto di vista fattuale tra le due vicende esaminate, senza indicare gli elementi che sarebbero stati trascurati dal Giudice dell'esecuzione.

Il secondo motivo, invece, pur specifico nella parte in cui si confronta con il dato relativo alla presunta erronea individuazione della persona offesa, che per il Giudice dell'esecuzione è diversa nelle due procedure, non è decisivo.

Invero, con la censura prospettata, il ricorrente finisce per confrontarsi solo parzialmente con l'apparato giustificativo del provvedimento di rigetto, senza indicare, specificamente, elementi idonei ad avvalorare la prospettazione della identità del fatto-reato, da trarre dalle sentenze di condanna irrevocabili in atti. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

LU

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, D. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 13 marzo 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. della sentenza n. 1329 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 1992, divenuta irrevocabile il 18 luglio 2001 in quanto concernente fatti già accertati con sentenza n. 1844 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania, resa il 26 novembre 1992, divenuta irrevocabile in data 16 ottobre 1996. 2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. S. Tana, deducendo due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., nonché erronea motivazione in ordine alla preclusione circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Il Tribunale afferma che, sulla base dell'esame dei capi di imputazione, le contestazioni concernono condotte naturalisticamente diverse. Invece, il ricorrente deduce che il fatto deciso dalla Pretura di [OSCURATO:PERSONA] anche se contesta la condotta di ricettazione, è identico a quello deciso dalla Pretura di Catania, dal punto di vista naturalistico, pure se la qualificazione è diversa. Si richiama il principio di diritto secondo il quale il divieto di bis in idem riguarda il medesimo fatto storico da accertarsi in relazione alla corrispondenza storico-naturalistica del fatto, che deve essere identico nei suoi elementi costitutivi cioè, condotta, evento, nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo di luogo e di persona. Sicché, secondo la difesa, si deve fare riferimento al criterio dell'idem factum, prescindendo dalla sua qualificazione giuridica, richiamando precedente indicato come in termini (Rv. 280774). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell'identità della persona offesa. Il Tribunale indica che, nel provvedimento emesso dalla Pretura di [OSCURATO:PERSONA], la persona offesa è [OSCURATO:PERSONA] mentre nella sentenza della Pretura di Catania la persona offesa è [OSCURATO:PERSONA]. Invece, la difesa sostiene che la persona offesa è la stessa ([OSCURATO:PERSONA]) in entrambi i procedimenti. Si tratta, peraltro, di soggetto che ha chiesto di costituirsi parte civile in entrambi i procedimenti ma è stato dichiarato decaduto dal tale diritto in quello incardinato davanti alla Pretura di [OSCURATO:PERSONA].Infatti, entrambi i procedimenti sono stati iscritti sulla base della medesima denuncia dello Sciuto sporta il 3 settembre 1990. La persona offesa Mazza è stata erroneamente individuata perché il blocchetto degli assegni, oggetto di furto, era intestato a Mazza, ma la persona danneggiata dal reato cioè quella che aveva effettivamente posto all'incasso l'assegno ricettato, era da identificarsi nello Sciuto. In definitiva, si sostiene che entrambe le sentenze si riferiscono al medesimo fatto storico relativo alla consegna di un assegno, da parte di Montesanti, ad [OSCURATO:PERSONA], titolo che faceva parte di un blocco di assegni sottratto e denunciato come rubato a [OSCURATO:PERSONA]. L'assegno era stato consegnato da Montesanti a Sciuto per cui era stato il medesimo Sciuto a sporgere denuncia perché, al momento dell'incasso, questi aveva avuto contezza della sua provenienza illecita. Secondo il ricorrente, dunque, le vicende sono identiche e si riferiscono ad un incontro, tra Montesanti e Sciuto, nel quale il ricorrente avrebbe dovuto acquistare merce e avrebbe dato come garanzia l'assegno, oggetto della sentenza, risultato successivamente di illecita provenienza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, D. Seccia, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.È noto l'indirizzo in tema di divieto di bis in idem (Corte Cost., sent. n. 200 del 31/5/2016, che ha statuito l'illegittimità costituzionalmente, per violazione dell'art.117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale) secondo il quale è escluso che l'art. 4 prot. n. 7 CEDU - secondo cui "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato" - abbia un contenuto più ampio di quello dell'art. 649 cod. pen., per il quale "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto". La giurisprudenza della Corte EDU porta solo ad affermare - ha precisato la Corte Costituzionale - che, per i giudici di Strasburgo, la medesimezza del fatto va apprezzata alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, col ripudio di ogni riferimento alla mera qualificazione giuridica della fattispecie. Parimenti - ha proseguito la Corte Costituzionale - nemmeno il contesto normativo in cui si colloca l'art. 4 prot. CEDU depone per una lettura restrittiva dell'idem factum, da condurre attraverso l'esame della sola condotta. Anzi, la lettura delle varie norme della Convenzione (tra cui proprio l'art. 4 prot. 7, che consente la riapertura del processo penale se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di mettere in discussione una sentenza - favorevole all'imputato - già passata in giudicato) rende palese che, allo stato, il testo convenzionale impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente. Al contrario - ha concluso la Corte Costituzionale - sono costituzionalmente corretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799). Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reato siano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potrà avere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente. 3.Tanto premesso, si osserva che la motivazione resa dal Giudice dell'esecuzione, nel caso al vaglio, pur succinta, rende conto del fatto che la sentenza di [OSCURATO:PERSONA] concerne due condotte di ricettazione, mentre quella giudicata dall'autorità di Catania, attiene alla contestazione del reato di truffa negoziale, nella quale si è analizzata anche la condotta consistita nell'evento dell'ingiusto profitto, avendo Montesanti ricevuto merce per il valore commerciale indicato nell'imputazione (per oltre venti milioni di lire), consegnando, in cambio, a garanzia il titolo di provenienza delittuosa, incasso dunque non andato a buon fine. Peraltro, l'ordinanza evidenzia che vi sono diverse date di accertamento dei reati, risultando le condotte di ricettazione accertate in data 28 maggio 1990, 23 settembre 1990, nonché 19 settembre 1990, mentre quella di truffa in data 3 settembre 1990, con querela sporta il 3 dicembre 1990. La lettura delle due sentenze, evidenzia che quella resa dalla Pretura di [OSCURATO:PERSONA], attiene alla ricettazione di un intero blocchetto di assegni, nonché del titolo indicato nel capo B) della rubrica, risultati entrambi, oggetto di / furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenzia che il denunciante Sciuto, in - quella occasione, aveva segnalato di aver ricevuto il titolo dal ricorrente, a garanzia del pagamento di merce consegnata, dal medesimo Sciuto, al Montesanti, con l'impegno di non mettere all'incasso il titolo, rispetto al quale, solo in un secondo momento, nel prosieguo dei rapporti di affari tra le parti, il denunciante aveva appreso, dalla banca trattaria, che era stato tratto su conto corrente intestato a persona diversa dal Montesanti e denunciato come rubato. Nella sentenza in parola, Sciuto viene indicato come denunciante e persona offesa anche se si specifica che non ne è stata ammessa la costituzione, come parte civile, per tardività. Diversamente, come esposto sia pure sinteticamente dal Giudice dell'esecuzione, la sentenza resa dal Pretore di Catania riguarda la condotta di truffa negoziale, commessa ai danni del medesimo Sciuto, nella quale si valuta, quale fatto naturalistico, anche il profitto ingiusto ottenuto da Montesanti, quello cioè della consegna della merce per oltre venti milioni di lire, in cambio della quale il titolo descritto era stato consegnato a garanzia del relativo pagamento, mai andato a buon fine. Infine, è appena il caso di osservare che il primo motivo è generico, perché si limita ad affermare l'identità dal punto di vista fattuale tra le due vicende esaminate, senza indicare gli elementi che sarebbero stati trascurati dal Giudice dell'esecuzione. Il secondo motivo, invece, pur specifico nella parte in cui si confronta con il dato relativo alla presunta erronea individuazione della persona offesa, che per il Giudice dell'esecuzione è diversa nelle due procedure, non è decisivo. Invero, con la censura prospettata, il ricorrente finisce per confrontarsi solo parzialmente con l'apparato giustificativo del provvedimento di rigetto, senza indicare, specificamente, elementi idonei ad avvalorare la prospettazione della identità del fatto-reato, da trarre dalle sentenze di condanna irrevocabili in atti. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. LU
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