CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 2667,00 di multa per i reati di porto di armi ed oggetti atti ad offendere ex art. 23 legge n. 110 del 1975 e ricettazione ex art. 648 cod. pen.; Rilevato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo come motivi di censura l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle modalità con cui è stata disposta e resa la consulenza balistica, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza prende in considerazione la pena base di un delitto diverso da quello assunto dal giudice di primo grado. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso non è infatti consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non è scandito dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché deduce violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle iNs>fr (91 spese processuali e della somma di euro tremila a cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]