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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14935/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22360/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Aci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via degli Scipioni n. 268/A, Roma; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. Fumarola e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Marco S. Spolidoro e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 140, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1323/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 27/4/2021;lettala rinunc ia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che vanno poste a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22360/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d’Aci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Via degli Scipioni n. 268/A, Roma; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] B. Fumarola e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Marco S. Spolidoro e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] n. 140, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1323/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 27/4/2021;lettala rinunc ia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinun cia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che vanno poste a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 2
Decreto Cassazione n. 14935/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris