CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 19911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27480/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la Cancel- leria della Corte; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.317/1/2013 depositata 1'11 ottobre 2013, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza n. 317/1/13 depositata in data 11 ottobre 2013 la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 13/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che, pur com- pensando le spese di lite, aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. con- tro l'avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP e accessori n. 81503T600011/09 con cui era stato rettificato il reddito di impresa della contribuente a seguito del disconoscimento di costi indebita- mente contabilizzati. 2. La CTR riteneva di riformare la decisione di primo grado, conside- rando in via preliminare adeguatamente motivato l'avviso, non es- sendo preclusa l'argomentazione per relationem attraverso rinvio alle conclusioni del sottostante processo verbale di constatazione. Nel me- rito, il giudice d'appello confermava le riprese, in particolare accer- tando quanto ai costi indebitamente dedotti che la contribuente aveva prodotto un contratto di sponsorizzazione senza data certa, privo di pagamento tracciato a riscontro di fattura e, quanto ai costi per car- burante, che le schede carburante prodotte dalla società erano prive di numero di targa del mezzo, chilometri percorsi e sottoscrizione di convalida del distributore; le spese di lite venivano compensate. 3. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per Cas- sazione deducendo tre motivi e depositando da ultimo istanza per la cessazione della materia del contendere ex art.6, comma 10, d.l. n. 193 del 2016. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. A se- guito di istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla società, la Corte ha provocato l'interlocuzione con l'Agenzia, la quale ha prodotto nota di deposito. Considerato che: 4. Con nota di deposito del 16 gennaio 2020 la contribuente ha for- mulato istanza per la cessazione della materia del contendere, corre- dando la stessa con una domanda di accesso alla definizione agevola- ta ex art.6, comma 10, d.l. n.193 del 2016 datata 21.4.2017, l'accet- tazione da parte dell'Agente della riscossione e i pagamenti rateali. 5. La Corte ha osservato che l'istanza reca l'indicazione di un numero di iscrizione a ruolo diverso da quello per cui è causa, ragionevolmen- te un mero errore materiale nell'indicazione dell'annc di iscrizione e, soprattutto, che la dichiarazione di adesione del 21.4.2017 cui fanno riferimento l'accettazione di Equitalia e i conseguenti mezzi di paga- mento non coincide con l'avviso di accertamento impugnato con il ri- corso originario, riportando un numero di atto impugnato diverso da quello del presente processo. 6. Nondimeno, da ultimo l'Agenzia delle Entrate con nota di deposito ha preso posizione sull'intervenuta definizione della presente contro- versia chiedendo a sua volta la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate, essendo tale l'accordo delle parti. P.Q.M. dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contende- re e compensa le spe