CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 1969
Cassazione n. 30775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1969 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s-entite-le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena avanzata dal Pubblico Ministero e concessa con le sentenze emesse: dal Tribunale di Teramo il 18/5/2010, divenuta irrevocabile il 7/4/2012 (indicata al n. 2 del certificato del casellario giudiziale); dalla Corte d'appello di L'Aquila il 7/2/2013, divenuta irrevocabile il 16/9/2015 (indicata al n. 5 del certificato del casellario giudiziale). Il Tribunale respingeva la richiesta di revoca del beneficio anzidetto, accogliendo in altra parte l'istanza presentata e, segnatamente, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con le sentenze emesse dal: -Tribunale di Teramo in data 26/9/2011, irrevocabile il 3/11/2011 (annotata al n. 3 del certificato del casellario giudiziale); -Corte d'appello di l'Aquila in data 17/3/2014, irrevocabile il 31/3/2016 (annotata al n. 6 del certificato del casellario giudiziale); - Tribunale di Teramo in data 6/2/2015, irrevocabile il 11/5/2015 (annotata al n. 8 del certificato del casellario giudiziale). Richiamava l'orientamento di questa Corte secondo cui non è revocabile la sospensione condizionale della pena quando due sentenze siano state ritenute riferibili ad un unico reato continuato, come accaduto nella specie con riguardo alle sentenze di cui ai nn. 2 e 5 del casellario giudiziale. 2. Ricorre per cassazione il P.M. e osserva che il principio di diritto sul quale era stato costruito il provvedimento impugnato non era applicabile al caso di specie, aggiungendosi una terza condanna e non solo una seconda con sospensione condizionale della pena, come erroneamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione. La condanna indicata sub 2) (del Tribunale di Teramo del 18/5/2010 irrevocabile il 7/4/2012) non prevedeva, invero, una seconda concessione del beneficio al condannato, ma una terza. Ciò perché altra condanna era stata emessa a suo carico dal Tribunale di Teramo il 26/9/2011, in giudicato il 3/11/2011 e, dunque, in data antecedente a quella per la quale era stata richiesta la revoca.Ciò determinava che la sentenza del Tribunale di Teramo del 18/5/2010 irrevocabile il 7/4/2012, pur posta in continuazione con quella individuata dalla Corte d'appello di L'Aquila del 7/2/2013, irrevocabile il 16/9/2015, rappresentava la terza occasione in cui a Perazzi era stata concessa la sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 3.1. Innanzitutto, va ribadito il principio di diritto secondo cui non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163 cod. pen. (Sez. 1, nr. 3775 del 28/10/2015 Cc. (dep. 2016) Cangemi, Rv. 266004; Sez. 1, nr. 41545 del 10/11/2010, Stissi, Rv. 248471). Si tratterebbe, tuttavia, di principio non applicabile al caso in esame in cui il rapporto esecutivo a carico di [OSCURATO:PERSONA] non si risolve nella convergenza di tre sole sentenze, con cui sia stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena e per le quali i fatti giudicati con due di esse siano stati unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. Invero, anche all'esito del riconoscimento del regime della continuazione, al cospetto del terzo riconoscimento della sospensione condizionale della esecuzione della pena, stando a quanto si intende dalla lettura dell'ordinanza impugnata, convergono ulteriori decisioni di condanna con cui risulta concesso il beneficio in questione. La condanna del Tribunale di Teramo del 18/5/2010, irrevocabile il 7/4/2012, non avrebbe previsto, invero, una nuova concessione del beneficio al condannato, che nella logica della successione dei riconoscimenti sarebbe stata la terza. Ciò perché altra condanna era stata emessa a suo carico dal Tribunale di Teramo il 26/9/2011, in giudicato il 3/11/2011 e, dunque, in data antecedente a quella per la quale era stata richiesta la revoca. Ciò determinava che la sentenza del Tribunale di Teramo del 18/5/2010 irrevocabile il 7/4/2012, pur posta in continuazione con quella individuata dalla Corte d'appello di L'Aquila del 7/2/2013, irrevocabile il 16/9/2015, parrebbe intendersi dal provvedimento impugnato, rappresenterebbe la terza occasione in cui a Perazzi era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Emerge, del resto, altra sentenza emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila del 17/3/2014 e non si intende in che termini essa abbia inciso sulla revoca della sospensione condizionale della pena. Nè dalla lettura del provvedimento si comprende se le sentenze con cui è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena superano o no i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., con effettivo e conseguente ulteriore sbarramento normativo ad una possibile revoca della sospensione, là dove dovesse risultare che, in realtà, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione due delle sentenze debbano essere considerate effettivamente come unico titolo e non ricorra l'ipotesi della concessione del terzo beneficio in favore del Perazzi. Tutto ciò premesso, sembra intendersi dalla lettura dell'impugnata ordinanza che la condanna indicata al n. 1 delle iscrizioni del certificato del casellario giudiziale, pur in continuazione con quella annotata al n. 2 del medesimo certificato, rappresentava la terza occasione in cui a Perazzi era stata concessa la sospensione condizionale della pena e non la seconda, con conseguente revoca ai sensi dell'art. 168, comma 4, cod. pen. Alla luce di quanto premesso, questo aspetto va verificato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo, in qualità di Giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso in Roma