CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 07516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 171-31563/2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, a" mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile (per intempestività) l'appello proposto in data 10 febbraio 2014 avverso la decisione di primo grado, articolando a motivo unico della impugnazione la inosservanza della legge processuale prevista a pena di decadenza. La sentenza di primo grado fu emessa in data 28 marzo 2013 nei confronti di imputato contumace, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia che aveva già rinunciato al mandato in data 29 gennaio 2013, sostituito tempestivamente dal difensore di ufficio. L'estratto contumaciale fu ritualmente notificato al precedente difensore, nella qualità di domiciliatario dell'imputato contumace, ma non fu notificato al difensore di ufficio appena nominato. Nel fascicolo dell'appello non è dato rinvenire traccia di una tale notifica, né l'avvenuto adempimento risulta aliunde dimostrato. Vi è invece traccia della notifica al nuovo difensore di fiducia (nominato in vista della impugnazione di merito) di un estratto contumaciale relativo al medesimo imputato, ma afferente ad altro procedimento, che reca data diversa (successiva) della senl:enza impugnata. 1.1. L'effetto della omessa notifica al difensore dell'estratto contumaciale è duplice: non decorrono, per il difensore, i termini per l'impugnazione, con la conseguenza che tempestivo doveva ritenersi il deposito dell'appello in data 10 febbraio 2014, in quanto nei confronti del difensore appellante i termini non avevano mai cominciato a decorrere (Sez. 2, n. 5888 del 11/02/2022, Rv. 282526 - 01; Sez. 5, n. 22504 del 23/05/2006, Rv. 234709 - 01); mentre la sentenza emessa in difetto di notifica dell'estratto è alfetta da nullità a regime intermedio, che ove tempestivamente dedotta deve essere rilevata. 1.2. Consegue che, tenuto conto della data del commesso real:o di ricettazione (1 agosto 2003), alla data della sentenza di appello (3 ottobre 2022) il reato (in assenza di sospensioni rilevanti), era già abbondantemente prescritto. Ma, in ogni caso, la fondatezza del motivo consente di computare, ai fini del compimento del termine massimo di prescrizione, anche il segmento successivo alla decisione impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01), con la conseguenza che alla data odierna il reato è certamente prescritto. 2. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, agli effetti penali, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 3. La decisione impugnata va viceversa confermata, agli effetti civili, con la conferma delle relative statuizioni, in quanto i fatti, così come accertati in primo grado, integrano gli estremi dell'illecito civile di carattere patrimoniale, idoneo a provocare un danno ingiusto legittimante la domanda risarcitoria, secondo quanto dispone l'art. 2043 del codice civile (Corte cost. n. 182 del 30/7/2021). 4. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolAati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.