CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 42550/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 128) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., è inammissibile. Il motivo proposto è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]