CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 16211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LidiaGiorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 18/09/2025, la Corte di appello di Palermo, decidendo sull’appelloproposto dall’imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapanidell’11/09/2024, ritenute le concesse attenuanti generiche in regime di equivalenza con laaggravante e la recidiva contestate, rideterminava la pena in mesi otto di reclusione.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando un unico motivo, con cuideduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., assoluta mancanza dimotivazione con riferimento alla applicazione della recidiva, nonché violazione di legge efalsa applicazione degli artt. 192, 533, 546 cod. proc. pen. e 99 cod. pen.Al riguardo, rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia omesso di dare rispostaallo specifico motivo con cui si contestava la sussistenza della recidiva, osservando come laesclusione della aggravante avrebbe comportato una pena più mite.3. In premessa, si rileva che la non particolare complessità della questione proposta el’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazione della decisione informa semplificata.Ciò premesso, il ricorso proposto è fondato.Deve anzitutto ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza,anche se, nel caso di specie, non è conseguito alcun aumento di pena per effetto delgiudizio di bilanciamento delle circostanze: invero, come chiarito dalla giurisprudenza diquesta Corte, la recidiva non solo conferisce maggiore gravità al fatto, con ricadute sulladeterminazione della pena, ma esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo allaconcessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, siarispetto all'estinzione della pena per effetto del decorso del tempo (Sez. 5, n. 2109 del11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671 – 01; Sez. 6, n. 30706 del 14/05/2024, Giuffrida, Rv.287116 – 01; Sez. 5, n. 29284 del 03/05/2024, Pjetri, Rv. 286644 – 01; Sez. 2, n. 14653 del07/03/2024, R., Rv. 286209 – 01).Quanto, poi, alla verifica della previa devoluzione della questione al giudice di appello,si deve rilevare come, a fronte della assenza, nella sentenza di primo grado, di apparatoargomentativo a sostegno della ritenuta sussistenza della recidiva, in atto di appello sia stataformulata una specifica censura sul punto (pag. 2 dell’atto di appello).Dalla lettura della sentenza impugnata, quindi, risulta che la Corte territoriale haomesso di prendere in considerazione il relativo motivo di appello, che neppure risultariportato nella parte descrittiva dei motivi proposti, mancando qualsiasi motivazione sulpunto, di talché la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alriconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, venendo in rilievovalutazioni di merito, che sono sottratte al giudizio di legittimità.A norma dell’art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la irrevocabilità dellaaffermazione di responsabilità, che non ha connessione essenziale con la parte annullata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiarairrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente