CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 13835/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23641 - 20 19 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore della [OSCURATO:SOCIETA]. Società unipersonale, con domicilio digitale presso il difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso il difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] di collaborazione R.G.N.23641/2019 Cron. Rep. Ud. 1 7 /0 4 /2024 CC - controricorrent e – avverso la sentenza n. 210 /20 19 , d ella Corte di Appello di VENEZIA, depositato il 08 / 07 / 20 19 , R.G. 485/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 7 /0 4 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di Padova n. 354/2017, che aveva accolto la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’illegittimo recesso per giusta causa intimatogli da detta società nell’ambito di rapporto formalizzato tra le parti con contratto di collaborazione e che aveva rigettat o l’opposizione al decreto ingiuntivo, relativa ad una mensilità vantata dal collaboratore; 2. avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi; 3. ha resistito l’intimato con controricorso; CONSIDERATOche: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale, con atto depositato telematicamente il 15.3.2024, con i relativi allegati, il difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., subentrata alla ricorrente per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., e munito di idonea procura speciale, rappresentando che la società originaria ricorrente era stata nelle more incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] (giusta atto di fusione prodotto in copia), ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con compensazione totale della spese di lite; 2. rileva il Collegio che tale rinuncia riflette una transazione intervenuta tra le parti (pure qui prodotta in copia), in cui, tra l’altro, la società si era appunto obbligata a rinunciare al ricorso per cassazione a spese compensate, e tanto in atto che risulta sottoscritto anche dal lavoratore controricorrente e dal suo attuale difensore/procuratore speciale, subentrato al precedente difensore, cui era stato revocato il mandato; 3. risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3.stante l’accordo delle parti circa le spese processuali, le spese del giudizio di legittimità devono essere interamente compensate; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara esti nto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legit