Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:T:1995:167
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993A0471 - IT
Avis juridique important
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61993A0471
[OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE AMPLIATA) DEL 18 SETTEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] MEMBRO. - CAUSA T-471/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02537
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione con cui si rifiuta di ammettere l' esistenza di un aiuto
(Trattato CEE, art. 190)
2. [OSCURATO:PERSONA] concessi dagli Stati ° Nozione ° Condizioni finanziarie, definite dall' autorità pubblica, del contributo fornito, per la raccolta delle giocate, dall' organismo che gestisce le scommesse sulle corse ippiche in uno Stato membro all' organismo corrispondente in un altro Stato membro ° Assenza di vantaggio per il beneficiario ° Esclusione
(Trattato CEE, art. 92, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
1. La motivazione delle decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie deve essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata e poter così difendere i suoi diritti.
Una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di ammettere l' esistenza di un aiuto dev' essere considerata sufficientemente motivata quando contiene un' esposizione dei fatti e le considerazioni di diritto che presentano un' importanza essenziale nella sua economia, e ciò anche se non emergono sempre tutti gli elementi del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l' autore di una decisione non è tenuto a specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e l' accertamento del carattere sufficiente della motivazione di una decisione va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del contesto della sua adozione nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
2. Una misura non può essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato quando essa non ha procurato alcun vantaggio al suo preteso beneficiario.
Giustamente quindi la [OSCURATO:PERSONA], al termine di valutazioni economiche complesse, ha deciso che le modalità definite dall' autorità pubblica, secondo cui l' organismo incaricato della gestione delle scommesse sulle corse ippiche in uno Stato membro, dopo aver operato un prelievo sulle giocate che esso raccoglie per conto dell' organismo corrispondente in un altro Stato membro sulle corse organizzate in questo secondo Stato membro, ne riversa una parte a quest' ultimo organismo, non costituiscono un aiuto di Stato, benché tali modalità siano diverse da quelle applicate per le scommesse relative alle corse che si tengono sul territorio nazionale, dato che, dopo un esame del complesso dei meccanismi che regolano i flussi finanziari tra i due organismi di gestione, ciascuno sul proprio territorio nazionale, delle scommesse sulle corse, essa è pervenuta, senza aver commesso alcun errore manifesto di valutazione, alla conclusione che tale apporto finanziario non verte su somme superiori a quelle che l' organismo beneficiario avrebbe incassato se avesse direttamente raccolto all' estero le giocate relative alle corse rientranti nella propria competenza.
[OSCURATO:PERSONA] causa T-471/93,
[OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto belga, con i signori [OSCURATO:PERSONA], QC, [OSCURATO:PERSONA], barrister, del foro d' Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Winandy e Err, 60, avenue [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA], direttore aggiunto presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], incaricato ad interim presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 9, boulevard Prince-Henri,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, diretto all' annullamento della decisione 18 gennaio 1993, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] respinge la denuncia (IV/34.013) della ricorrente fondata sugli artt. 92 e 93 del Trattato CEE,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata),
composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, B. Vesterdorf, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 gennaio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 [OSCURATO:PERSONA] mutuel urbain français (in prosieguo: il "PMU") è un consorzio costituito dalle principali società di corse in [OSCURATO:PERSONA]. Esso è incaricato in esclusiva dell' organizzazione in [OSCURATO:PERSONA] delle scommesse ricevute fuori ippodromo, secondo il sistema del totalizzatore, sulle corse ippiche organizzate dalle società di corse autorizzate a tal fine. Il PMU beneficia altresì di diritti esclusivi per l' accettazione di scommesse all' estero sulle corse organizzate in [OSCURATO:PERSONA] e per le scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse ippiche organizzate all' estero. Lo statuto del PMU dev' essere approvato dalle pubbliche autorità francesi, da cui dipende anche la nomina dei membri che compongono la sua assemblea generale.
2 [OSCURATO:PERSONA] mutuel unifié belge, associazione senza fini di lucro, e la SC auxiliaire PMU belge, società cooperativa che è la sua ausiliaria (in prosieguo denominati insieme: il "PMU belga"), sono stati costituiti in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente nel 1974 e nel 1984, dalle undici società di corse ippiche belghe. [OSCURATO:PERSONA], secondo la legislazione nazionale applicabile, solo gli organizzatori di corse ippiche possono ricevere scommesse sulle corse da essi organizzate, vuoi, in ippodromo, secondo il sistema di scommesse a quota fissa o secondo il sistema del totalizzatore, vuoi, fuori ippodromo, secondo il sistema del totalizzatore. Le altre agenzie di scommesse ippiche autorizzate in [OSCURATO:PERSONA] possono ricevere scommesse solo sulle corse di cavalli disputate all' estero e, in pratica, secondo il sistema di scommesse a quota fissa. [OSCURATO:PERSONA] corse belghe tali agenzie possono ricevere scommesse solo quali agenti di società di corse, relativamente alle scommesse a totalizzatore, o su autorizzazione delle società di corse e contro pagamento di un corrispettivo, relativamente alle scommesse a quota fissa. Il PMU belga è stato così costituito dalle società di corse ippiche allo scopo di organizzare assieme l' accettazione di scommesse sulle corse da esse organizzate ed è stato incaricato in via esclusiva dell' organizzazione delle scommesse a totalizzatore fuori ippodromo su tali corse.
3 Il 18 marzo 1991 il PMU e il PMU belga concludevano un accordo in forza del quale il primo è autorizzato a ricevere, a nome del secondo, in [OSCURATO:PERSONA], e più precisamente in 17 dipartimenti francesi, scommesse su corse ippiche belghe.
4 Tale accordo veniva concluso nell' ambito della normativa nazionale francese fra cui la legge finanziaria 23 dicembre 1964, n. 64-1279, per l' anno 1965, che, all' art. 15, n. 3, stabilisce che le società di corse ippiche autorizzate ad organizzare le scommesse a totalizzatore al di fuori degli ippodromi possono essere autorizzate a ricevere scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] su corse straniere, nei limiti in cui le scommesse registrate sono centralizzate e inserite nella ripartizione in collegamento diretto con l' organismo o con gli organismi incaricati di gestire le scommesse a totalizzatore nel paese considerato. Secondo questa stessa disposizione, le scommesse così raccolte sono assoggettate ai prelievi di legge e fiscali in vigore nel paese in cui la corsa è organizzata e l' introito di tali prelievi è ripartito tra il paese in cui le scommesse sono raccolte e quello in cui la corsa è disputata. La ripartizione così operata può comprendere una quota speciale riservata alle spese di gestione e prelevata prima del versamento ai legali destinatari di ciascun paese.
5 Inoltre, il decreto 31 gennaio 1991, n. 91-118, relativo alla raccolta di scommesse da parte del PMU sulle corse ippiche organizzate in [OSCURATO:PERSONA], dispone che sulla quota inferiore a 50 milioni di FF di giocate raccolte annualmente sulle corse organizzate in [OSCURATO:PERSONA] il PMU verserà mensilmente il gettito del diritto di bollo al bilancio generale e lo 0,876% dell' importo delle giocate al Fonds national des haras et des activités hippiques (Fondo nazionale delle stazioni di monta equina e delle attività ippiche). Secondo lo stesso decreto, sulla parte compresa tra i 50 e i 75 milioni di FF di giocate raccolte annualmente si aggiungono ai menzionati versamenti il terzo del gettito di un prelievo supplementare progressivo (in prosieguo: il "PSP") sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,181% dell' importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques. Sulla quota compresa tra i 75 e i 100 milioni di FF di giocate raccolte annualmente si aggiungono ai suddetti versamenti i due terzi del PSP sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,362% dell' importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques. Infine, sulla quota superiore ai 100 milioni di FF raccolti annualmente si aggiungono a tali versamenti la totalità del gettito del PSP sulle vincite a beneficio del bilancio generale e lo 0,543% dell' importo delle giocate a beneficio del Fonds national des haras et des activités hippiques.
6 [OSCURATO:PERSONA] l' aliquota complessiva dei vari prelievi di legge e fiscali cui può essere sottoposto l' importo delle giocate delle scommesse raccolte sulle corse ippiche non può eccedere il 30%, come risulta dall' art. 18 della legge finanziaria per l' anno 1967.
7 [OSCURATO:PERSONA] tali prelievi sull' introito delle scommesse effettuate sulle corse ippiche possono raggiungere invece un massimo del 35%, come risulta dall' art. 44-2 , lett. d), del regio decreto 8 luglio 1970, relativo alla regolamentazione generale dei tributi equiparati alle imposte sul reddito, che prevede che la quota delle giocate riservata ai vincitori non possa essere inferiore al 65%.
8 Nell' ambito di tale disciplina di legge, l' accordo citato, concluso tra il PMU e il PMU belga, ha previsto che il prelievo sul volume delle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse ippiche belghe, all' aliquota del 35% secondo il combinato disposto delle citate normative francese e belga, è ripartito secondo un sistema che tiene conto dell' ammontare della cifra d' affari realizzata. A tal fine, l' accordo di cui trattasi prevede quattro scaglioni. Il primo scaglione è costituito da una cifra d' affari inferiore a 50 milioni di FF; i destinatari pubblici francesi ricevono il 6,386% del prelievo e la parte belga il 23,114%. Il secondo scaglione è costituito dalla cifra d' affari compresa tra i 50 e i 75 milioni di FF; la quota francese ammonta al 10,817% e la quota belga scende al 16,183%. Il terzo scaglione è costituito da una cifra d' affari compresa tra i 75 e i 100 milioni di FF; la quota francese raggiunge il 15,238% e la quota belga il 9,762%. Infine, per una cifra d' affari superiore ai 100 milioni di FF, la quota belga scende al 5,602% e la quota francese ammonta al 19,169%.
9 Il 12 luglio 1991 la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), società di diritto belga creata nel 1982 e appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA] plc, la cui attività consiste nel ricevere in [OSCURATO:PERSONA] scommesse a quota fissa sulle corse ippiche disputate all' estero, presentava contro il PMU, il PMU belga e la Repubblica francese una denuncia (IV/34.013) presso la [OSCURATO:PERSONA], in forza degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, da un lato, e degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, dall' altro. In base a queste ultime norme del Trattato, la denuncia della [OSCURATO:PERSONA], richiamata e chiarita su questo punto dalla lettera 5 febbraio 1992 (NN 16/92), invitava la [OSCURATO:PERSONA] a dichiarare che l' accordo concluso il 18 marzo 1991 tra il PMU e il PMU belga aveva come effetto la concessione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] al PMU belga, di un aiuto statale illecito, non notificato.
10 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sottolineava nella sua denuncia che le scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA], conformemente all' accordo tra i due PMU, che avrebbero consentito di realizzare, a partire dal 20 marzo 1991, una cifra d' affari di 67 milioni, e annualmente di 300 milioni di BFR, sono raccolte e gestite allo stesso modo delle scommesse sulle corse francesi, facendo parte del sistema francese ed essendo centralizzate secondo il sistema di totalizzazione del PMU con i mezzi e la tecnologia di quest' ultimo. Trasferite successivamente dal sistema francese al sistema belga di totalizzazione, le giocate delle scommesse sulle corse belghe ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sarebbero assoggettate ad un prelievo del 35%, conformemente alla normativa belga. Di tale prelievo del 35%, un importo pari al 26% sarebbe lasciato al PMU belga e il rimanente 9% sarebbe reso al sistema francese, per il 4% circa allo Stato francese e per il 5% circa alle società di corse francesi. Invece, relativamente alle giocate sulle corse francesi ricevute in [OSCURATO:PERSONA], il prelievo del 30% circa andrebbe per il 18% allo Stato francese e per il 10% alle società di corse.
11 [OSCURATO:PERSONA] sosteneva pertanto nella sua denuncia che il fatto che lo Stato francese, il PMU e le società di corse trattengano solo il 9% del prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse belghe e non il 28%, come avviene per il prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, è un trattamento fiscale che, comportando un onere per lo Stato francese e un vantaggio per il suo beneficiario, il PMU belga, costituisce un aiuto di Stato illecito a vantaggio di quest' ultimo. Tale aiuto statale provocherebbe una distorsione della concorrenza nei limiti in cui il PMU belga beneficerebbe di restituzioni sull' ammontare delle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe di cui non beneficiano i suoi concorrenti in [OSCURATO:PERSONA], che non hanno la possibilità di ricevere scommesse in [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l' aiuto illecito di cui trattasi pregiudicherebbe il commercio tra Stati membri nei limiti in cui il sistema di cui esso è il risultato comporterebbe l' accettazione di scommesse in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe e il rinvio, da parte dello Stato francese, dalla [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA] di somme provenienti da tali scommesse. Infine, il preteso aiuto di Stato sarebbe un nuovo aiuto non notificato, concesso in violazione dell' art. 93, n. 3, del Trattato.
12 [OSCURATO:PERSONA] presentava così alla [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta ad altre domande con cui si sollecitava che fosse accertato che l' accordo tra i due PMU violava gli artt. 85 e 86 del Trattato e che i due PMU fossero invitati a porre fine a tale accordo, le seguenti domande:
° ingiungere, con decisione provvisoria, alla Repubblica francese di sospendere l' aiuto statale, non notificato, concesso al PMU belga;
° ingiungerle, previo esame completo dell' aiuto illecito concesso al PMU belga, di porre fine a tale aiuto; e
° imporre la restituzione da parte del PMU belga dell' aiuto illecito con gli interessi al tasso pieno di mercato.
13 La parte della denuncia della [OSCURATO:PERSONA] riguardante la pretesa concessione di un aiuto di Stato illecito veniva respinta con lettera in data 18 gennaio 1993, firmata dal membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza (in prosieguo: la "decisione" o la "decisione impugnata"), in quanto il menzionato accordo tra i due PMU non avrebbe contenuto alcun aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato e ciò per i seguenti motivi.
14 Secondo la decisione, il prelievo sull' introito delle scommesse sulle corse ippiche non può essere qualificato come tributo, perché è a sua volta soggetto a trattenute pubbliche di natura fiscale e in [OSCURATO:PERSONA], come in [OSCURATO:PERSONA], esso varia in relazione a vari fattori, tra cui il luogo di svolgimento della corsa e l' imputazione a diversi fondi, quali il fondo per gli allevamenti equini o il fondo nazionale per lo sviluppo delle reti idriche e il bilancio generale.
15 Inoltre, secondo la decisione, l' applicazione al prelievo all' aliquota del 35%, gravante sulle giocate delle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe, della trattenuta pubblica che è applicabile al prelievo all' aliquota del 30%, gravante sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, sarebbe inappropriata in quanto tale trattenuta pubblica francese, del 18%, include contributi "esclusivamente francesi", in particolare contributi al fondo per l' allevamento equino francese (dall' 1,86% al 3,36%) e l' IVA al 22%, calcolata sulla quota del prelievo spettante alle società di corse francesi. Di conseguenza, la trattenuta pubblica francese del 18% non potrebbe applicarsi, nel suo insieme, al prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse belghe del 35%, ma solo nella sua quota residua, previa detrazione dei contributi esclusivamente francesi, di importo pari al 5% circa. Ciò significherebbe già che la trattenuta pubblica francese cadrebbe a meno del 13% dell' ammontare delle scommesse ricevute sulle corse belghe e, in tal modo, si avvicinerebbe alla trattenuta pubblica francese del 6,4% gravante attualmente sul prelievo, del 35%, applicato sull' introito delle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe.
16 D' altro canto, secondo la decisione, la quota del prelievo spettante al PMU belga sarebbe, in percentuale, quasi la stessa, sia che il luogo di raccolta della scommessa sia situato in [OSCURATO:PERSONA] o in [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nella decisione che, se le scommesse sulle corse belghe fossero ricevute in [OSCURATO:PERSONA], la quota del PMU belga ammonterebbe, a seconda delle regioni, al 25-28%, meno il 5,5% di spese di gestione, il che darebbe una quota variante tra il 19,5% e il 22,5%, contro il 23,114% quando le scommesse sono ricevute in [OSCURATO:PERSONA]. Detraendo da tale 23,114% le spese supplementari del PMU belga (di pubblicità, di premio e di informazione) determinate dall' accettazione di scommesse al di fuori del territorio nazionale belga, si constaterebbe che il PMU belga riceve, per le scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe, una quota palesemente equivalente a quella che esso avrebbe riscossa se raccogliesse direttamente le scommesse sulle corse belghe.
17 Infine, secondo la decisione, l' accordo tra i due PMU, considerato nel suo insieme, sembrerebbe vantaggioso per il PMU belga solo nella sua fase iniziale, per quanto riguarda lo scaglione della cifra d' affari inferiore a 50 milioni di FF, in cui la quota del prelievo destinata al PMU belga è relativamente elevata. Invece, per le fasi ulteriori, l' accordo dovrebbe essere considerato nettamente meno vantaggioso per il PMU belga, a causa della diminuzione della quota di quest' ultimo sul prelievo gravante sugli scaglioni della cifra d' affari di ammontare più elevato.
18 Tuttavia, al fine di poter prendere in considerazione qualsiasi fatto nuovo e l' eventualità che l' accordo, negli anni futuri, riceva apprezzamento al di là della fase iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione si è riservata il diritto di riesaminare l' accordo dopo un periodo di quattro anni e ha invitato le autorità francesi a sottoporle una relazione annuale sull' applicazione dell' accordo tra i due PMU.
19 Alla luce di quanto sopra, con atto introduttivo depositato il 22 marzo 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in forza dell' art. 173 del Trattato CEE, il presente ricorso, iscritto nella cancelleria della Corte con il n. C-80/93.
20 Il 7 luglio 1993 il governo della Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 6 agosto 1993 del presidente della Corte tale domanda di intervento è stata ammessa e, il 20 ottobre 1993, l' interveniente ha presentato la sua memoria d' intervento sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni il 23 novembre 1993 e la ricorrente il 10 dicembre 1993.
21 Con ordinanza 27 settembre 1993, in applicazione dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 144, pag. 21), la Corte ha rinviato la causa al Tribunale presso il quale è stato ad essa assegnato il n. T-471/93.
22 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo francese a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre taluni elementi riguardanti l' applicazione dell' accordo tra i due PMU e il regime delle trattenute pubbliche e dei prelievi applicati in [OSCURATO:PERSONA] sulle giocate delle corse ippiche francesi e belghe. Le parti hanno dato seguito all' invito del Tribunale entro i termini impartiti.
23 All' udienza del 24 gennaio 1995 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale.
Conclusioni delle parti
24 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione contenuta nella lettera 18 gennaio 1993;
° ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare immediatamente la denuncia contro i due PMU n. NN 16/92 in applicazione dell' art. 176 del Trattato CEE;
° condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese.
26 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese, compresa la quota corrispondente alle spese sostenute dall' interveniente.
Nel merito
27 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, contenuta nella lettera della [OSCURATO:PERSONA] 18 gennaio 1993, è viziata, da una parte, da carenza di motivazione in violazione dell' art. 190 del Trattato e, dall' altra, da motivazione erronea o da illegittimità.
Sul primo motivo, relativo alla carenza di motivazione
28 Il Tribunale osserva che, benché la ricorrente abbia sostenuto che la motivazione della decisione impugnata è carente, essa ha addotto solo argomenti con cui si contesta nel merito la legittimità di tale decisione. Tuttavia il Tribunale, che ha il diritto di esaminare, anche d' ufficio, la motivazione degli atti comunitari dinanzi ad esso impugnati, ritiene appropriato procedere all' esame del motivo relativo alla carenza di motivazione.
29 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che, in forza dell' art. 190 del Trattato, le decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie debbono essere motivate e che la loro motivazione deve essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo di legittimità e fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata e poter così difendere i suoi diritti (sentenze della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 19, e del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punto 42, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-669, punto 30).
30 Il Tribunale rileva innanzi tutto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad esporre i motivi per i quali a suo parere non si può ritenere che l' accordo tra i due PMU, contestato dalla ricorrente nella sua denuncia 12 luglio 1991, richiamata dalla sua lettera 5 febbraio 1992, abbia come conseguenza la concessione al PMU belga di un aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato e per i quali essa ha pertanto respinto la denuncia della ricorrente.
31 La decisione impugnata contiene infatti una serie di considerazioni, in fatto e in diritto, attinenti alla natura del prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse ippiche e delle trattenute cui è assoggettato, a giustificazione del trattamento riservato, in [OSCURATO:PERSONA], a tale prelievo e, in particolare, alla circostanza che il PMU belga non ricaverebbe, di fatto, alcun vantaggio dall' applicazione dell' accordo tra i due PMU e che, nell' ipotesi in cui tale vantaggio esistesse nella prima fase del suddetto accordo, esso scomparirebbe nelle fasi successive.
32 Il Tribunale ritiene poi che tale esposizione costituisce una motivazione da considerare, nel suo complesso, sufficiente, ai sensi dell' art. 190 del Trattato, per sostenere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti in cui essa contiene un' esposizione dei fatti e le considerazioni di diritto che presentano un' importanza essenziale nell' economia della decisione e consente di constatare che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di ammettere l' esistenza di un aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato discende, in sostanza, dalla constatazione che nessun vantaggio deriva per il PMU belga dall' applicazione dell' accordo citato.
33 Infatti, benché la motivazione della decisione impugnata non lasci sempre trasparire tutti gli elementi del ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], essa può considerarsi sufficiente, tenuto conto del fatto che l' autore di una decisione non è tenuto a specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e che l' accertamento del carattere sufficiente della motivazione di una decisione va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del contesto della sua adozione nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenze della Corte 25 ottobre 1984, causa 185/83, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3623, punto 38, 26 giugno 1986, causa 203/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2049, punto 10, 8 giugno 1989, causa 167/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1653, punto 34, e 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control e JCT Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3873, punto 31).
34 Ne consegue che il primo motivo della ricorrente, relativo ad una carenza di motivazione, deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla motivazione erronea o all' illegittimità della decisione impugnata
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
35 La ricorrente asserisce che, secondo l' accordo concluso dai due PMU e il trattamento riservato in [OSCURATO:PERSONA] al prelievo relativo alle giocate delle scommesse sulle corse belghe, si constata che, su 100 FF scommessi su tali corse, lo Stato francese preleva 35 FF di cui esso trattiene solo 6,30 FF versando il resto, ossia 28,61 FF, al PMU francese, che, a sua volta, trattiene 5,5 FF trasferendo i 23,19 FF così restanti al PMU belga. Per contro, su 100 FF scommessi su una corsa francese, lo Stato francese effettua un prelievo di 30 FF di cui trattiene 18 FF versando i 12 FF restanti al PMU. Di conseguenza, non solo l' aliquota del prelievo del 35% sull' introito delle scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse ippiche belghe, destinato al PMU belga, sarebbe più elevato del prelievo del 30% gravante sulle scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse francesi, ma, parimenti, la quota del prelievo alla fine trasferito al PMU belga, ossia il 23,114%, sarebbe così più elevata della quota del prelievo trasferita al PMU, ossia il 12%. Il PMU belga ricaverebbe così entrate di cui non avrebbe beneficiato in mancanza dell' accordo concluso con il PMU francese, che ha permesso di ricevere in [OSCURATO:PERSONA] scommesse sulle corse belghe. Tali entrate costituirebbero un aiuto di Stato illecito, il cui importo esatto sarebbe costituito dalla somma ricevuta dal PMU belga, in forza dell' accordo citato, in eccesso rispetto alle somme necessarie a coprire le spese conseguenti all' accettazione di scommesse in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe. Secondo la ricorrente tale meccanismo, in conseguenza del quale il PMU belga avrebbe ottenuto, nel 1991, entrate dell' ordine di 8,1 milioni di FF, avrebbe provocato una distorsione della concorrenza che le recherebbe un notevole pregiudizio. Essa sostiene che senza tale aiuto illecito il PMU belga sarebbe crollato e avrebbe così consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di organizzare direttamente scommesse a totalizzatore sulle corse belghe. Inoltre, senza tale aiuto, il PMU belga non avrebbe potuto acquistare, come avrebbe fatto nel dicembre 1991, l' agenzia di scommesse "[OSCURATO:PERSONA] franco-belge", concorrente della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] sul mercato delle scommesse effettuate sulle corse ippiche disputate all' estero.
36 A sostegno della sua tesi secondo la quale il vantaggio finanziario così procurato al PMU belga costituisce un aiuto di Stato, la ricorrente sottolinea che il versamento della quota del prelievo che gli spetta è effettuato conformemente alle istruzioni dello Stato francese e attraverso un' organizzazione da esso controllata, il PMU francese, come risulta dallo statuto di quest' ultimo. Il prelievo spettante al PMU belga costituirebbe così un contributo obbligatorio prescritto dalle norme di diritto pubblico, cosicché la sua qualificazione formale, come tributo o altro prelievo, non avrebbe influenza sulla natura stessa di tale contributo obbligatorio imposto dallo Stato, nei limiti in cui è indifferente, ai fini della qualificazione di aiuto di Stato della quota del prelievo versata al PMU belga, stabilire se tale prelievo passi o meno, in tutto o in parte, attraverso le casse dello Stato (sentenze della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 595, in particolare pag. 613, e 30 gennaio 1985, causa 290/83, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 439, in particolare pag. 449).
37 D' altro canto, la ricorrente sostiene che né il fatto che la quota del prelievo destinata allo Stato possa variare da una corsa all' altra, come la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato nella decisione impugnata, né il fatto che esso stesso subisca trattenute di natura fiscale è determinante per la sua natura di contributo obbligatorio imposto dallo Stato, dato che tanto l' applicazione dell' IVA all' aliquota del 22% sulla quota del prelievo destinata alle società di corse quanto l' applicazione di un' altra imposizione, il PSP (v. supra, punto 5), calcolata sulla base della quota e del tipo di scommessa effettuata, riguardano soltanto la struttura interna del prelievo e sono indifferenti per la sua qualificazione come tributo.
38 Secondo la ricorrente, la differenza fra i tributi e le trattenute gravanti in [OSCURATO:PERSONA] sul prelievo operato sulle scommesse effettuate sulle corse francesi e quelli gravanti sul prelievo operato sulle scommesse effettuate sulle corse belghe ha come risultato che il PMU belga incassa una quota del prelievo più consistente di quella che esso avrebbe incassato se tale prelievo fosse assoggettato, quando riguarda le corse belghe, alla stessa aliquota fiscale applicata quando riguarda le giocate delle scommesse ricevute sulle corse francesi, dato che le scommesse sulle corse belghe e sulle corse francesi sono effettuate in [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ritiene che la fattibilità di una parità di trattamento fiscale dei prelievi rispettivi risulti nella fattispecie dai termini stessi dell' accordo tra i due PMU, che prevede una trattenuta più elevata a favore dei destinatari pubblici francesi durante la terza e la quarta fase di applicazione dell' accordo tra i due PMU.
39 Quanto all' argomento addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ° secondo cui la quota del prelievo controverso non comportava un aiuto a vantaggio del PMU belga perché le entrate che quest' ultimo ottiene in forza dell' accordo controverso sono sostanzialmente pari alle entrate che esso avrebbe ottenuto ricevendo direttamente le scommesse sulle corse belghe ° la ricorrente fa valere la giurisprudenza della Corte, secondo la quale un contributo non perde il suo carattere di aiuto di Stato per il solo fatto che esso ha per oggetto o per effetto quello di porre il beneficiario nella stessa situazione in cui si troverebbe se avesse svolto la stessa attività economica in un altro Stato membro (sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709). Secondo la ricorrente, anche se si verificasse che le entrate di cui trattasi sono, nei due casi, sostanzialmente le stesse, tale parità sarebbe stata comunque ottenuta per effetto di una discriminazione introdotta dall' accordo controverso, consistente nell' applicare alle scommesse sulle corse belghe un' aliquota di prelievo più elevata di quella applicata alle scommesse sulle corse francesi, dato che il sistema nel suo complesso sfocia, in ogni modo, in un trasferimento di entrate verso il PMU belga, molto più elevato di quanto sarebbe se i due tipi di scommesse fossero stati trattati, in [OSCURATO:PERSONA], nella stessa maniera.
40 La ricorrente sostiene pertanto che ogni speculazione sulle entrate che il PMU avrebbe potuto ottenere se, in assenza dell' accordo, avesse direttamente ricevuto le scommesse sulle corse belghe rientra nella pura teoria in quanto nulla indica che senza l' accordo le scommesse di cui trattasi sarebbero state realmente effettuate.
41 Infine, la ricorrente respinge l' argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale l' accordo tra i due PMU, se esaminato globalmente e al fine di tener conto di tutte le fasi della sua applicazione, non comporta un aiuto di Stato a favore del PMU belga. Essa considera indifferente il fatto che, ai sensi dell' accordo, la quota del prelievo destinata al PMU belga diminuisca man mano che aumenta la cifra d' affari delle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe, in quanto tale diminuzione è reale solo in termini percentuali e non in termini di entrate nette, che, in ogni caso, aumentano contemporaneamente alla cifra d' affari delle scommesse ricevute sulle corse belghe.
42 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il prelievo controverso non possa essere qualificato come tributo né come "risorsa statale", poiché non è mai riscosso o ricevuto dallo Stato. Tale prelievo è solo l' eccedenza dell' importo che il totalizzatore deve ridistribuire ai vincitori delle scommesse e che forma a sua volta oggetto di taluni tributi o trattenute pubblici, di modo che mancherebbe così, per qualificare il prelievo come tributo, la caratteristica più essenziale, ossia quella di essere imposto dallo Stato.
43 Per quanto riguarda la differenza tra le aliquote del prelievo a seconda che esso verta sulle giocate delle scommesse effettuate sulle corse belghe o sulle corse francesi, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale differenza risulta dal combinato disposto delle normative francese e belga. Essa fa riferimento all' art. 15, n. 3, della citata legge finanziaria francese per l' anno 1965, che stabilisce che le scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] su corse straniere sono soggette ai prelievi di legge e fiscali in vigore nel paese in cui la corsa è organizzata, mentre, d' altra parte, l' art. 44-2 , lett. d), del citato regio decreto belga 8 luglio 1970 fissa al 35% il prelievo da operare sulle corse organizzate in [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, dato che il prelievo è detratto in [OSCURATO:PERSONA] all' atto dell' accentramento da parte del PMU belga delle giocate ricevute in [OSCURATO:PERSONA], la detrazione del 5,5% del prelievo per commissioni destinate al PMU potrebbe persino essere considerata come un pagamento del PMU belga al PMU e non l' inverso.
44 Per quanto riguarda la differenza del trattamento fiscale e delle varie trattenute sul prelievo, a seconda che le scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] siano ricevute sulle corse francesi o sulle corse belghe, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la composizione del prelievo applicato sulle scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse francesi lo renda non trasponibile alle scommesse effettuate sulle corse straniere e, di conseguenza, alle corse belghe in quanto tale prelievo contiene alcuni tributi "esclusivamente francesi" che renderebbero la sua applicazione inappropriata o inopportuna riguardo alle corse straniere.
45 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, dal punto di vista quantitativo, l' esistenza di tali contributi "esclusivamente francesi" riduca la differenza di imposizione fiscale ad un livello inferiore a quello asserito dalla ricorrente. A tale proposito la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce l' analisi contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale la trattenuta pubblica francese del 18%, che colpisce il prelievo del 30% applicato alle scommesse effettuate in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse francesi, include un tributo a favore del Fonds national des haras et des activités hippiques, che varia tra l' 1,86% e il 3,36%, nonché l' IVA del 22% che si applica sulla quota di prelievo spettante alle società di corse francesi (ossia sul 6,5%). Tali due elementi, che costituiscono circa il 5% della trattenuta pubblica francese complessiva, del 18%, detratti da quest' ultima, abbasserebbero così il prelievo pubblico francese al 13%. La differenza con il tributo del 6,4%, cui è assoggettato il prelievo del 35% sulle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe, sarebbe pertanto meno elevata di quanto sostiene la ricorrente.
46 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ribadisce il proprio argomento secondo il quale, anche in termini di entrate ricavate dal PMU belga, non può parlarsi di aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato poiché, quali risultano dai termini dell' accordo tra i due PMU, le entrate del PMU belga provenienti dalle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe sarebbero pressappoco le stesse, in termini percentuali, che sarebbero ricavate se le scommesse sulle corse belghe fossero ricevute dal PMU belga, ammontando, nei due casi, al 20% circa delle somme puntate nelle scommesse interessate.
47 Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, quando la scommessa è effettuata in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe, la quota del PMU belga sulla giocata ammonta al 35%, da cui si deve dedurre il 6,386%, per tributi riscossi dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché il 5,5%, per la commissione pagata al PMU, il che dà una percentuale pari al 23,114%, da cui si deve ancora sottrarre l' 1-2% per spese supplementari di pubblicità, di premio e di informazione sostenute dal PMU belga per rendere le corse belghe allettanti presso il pubblico francese. Quando la scommessa è effettuata in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe, la quota del PMU belga sul prelievo sarebbe determinata deducendo dal prelievo, all' aliquota del 35%, innanzi tutto una percentuale del 7-10% di trattenute pubbliche, che varia a seconda delle regioni, e, successivamente, una quota del 5,5% per spese di gestione del PMU belga, il che darebbe, complessivamente, una percentuale del prelievo ampiamente equivalente alla precedente e appena sufficiente, secondo la [OSCURATO:PERSONA], a coprire le spese delle società facenti parte del PMU belga. L' accordo dei due PMU avrebbe così il solo risultato di aumentare, semplicemente, la cifra d' affari del PMU belga, di modo che l' utile risultante per tale organismo non potrebbe essere qualificato come aiuto ai sensi dell' art. 92 del Trattato.
48 Per il resto, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che dall' esame d' insieme dell' accordo controverso, in tutte le sue fasi, risulterebbe che il vantaggio ricavato dal PMU belga è ancora più esiguo nelle fasi successive dell' applicazione dell' accordo a causa dell' aumento delle trattenute dello Stato francese da applicare sui prelievi in tali fasi successive.
49 Infine, la [OSCURATO:PERSONA], pur affermando la propria intenzione di esaminare l' accordo dei due PMU dopo un periodo di quattro anni, sottolinea che l' asserzione secondo cui l' accordo tra i due PMU è contrario all' art. 92 del Trattato CEE solleva altre questioni di diritto numerose e complesse che era inutile esaminare nella decisione impugnata, dato che la conclusione secondo cui l' accordo non costituisce un aiuto di Stato può essere fondata sul più semplice motivo che il PMU belga non ne trae, in ogni modo, alcun vantaggio. Così, a suo parere, non dovrebbe in particolare essere esaminata la complessa questione di stabilire quali provvedimenti uno Stato membro abbia il diritto o l' obbligo di adottare per garantire una piena neutralità fiscale negli scambi intracomunitari, qualora taluni regimi fiscali specifici differiscano a seconda degli Stati membri, o la natura della pretesa distorsione della concorrenza o la sua incidenza sul commercio tra Stati membri.
50 L' interveniente ammette che il PMU belga ricava sulle scommesse ricevute in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse belghe entrate superiori a quelle del PMU francese sulle scommesse, dello stesso ammontare, ricevute su corse francesi. Tuttavia, la qualificazione eventuale di tali entrate come aiuto di Stato, come sostiene la ricorrente, non può applicarsi all' intera somma di 8,1 milioni di FF riscossa nel 1991 dal PMU belga, in applicazione dell' accordo controverso, ma alla sola differenza tra tale somma e quella che tale organismo avrebbe riscosso se gli fosse stato applicato il regime di trattamento delle giocate delle scommesse sulle corse francesi. Dato che, in quest' ultima ipotesi, il ricavato delle scommesse sarebbe stato assoggettato a trattenute e tributi dell' ordine del 17,85% mentre il PMU belga ne avrebbe riscosso il 10,3% ° in luogo del 23,114% attualmente riscosso ° la differenza delle sue entrate e quindi l' importo effettivo del preteso aiuto ammonterebbe a circa 4,5 milioni di FF e non a 8,1 milioni di FF come sostiene la ricorrente.
51 Quanto alla giustificazione della differenza tra le entrate percepite, rispettivamente dal PMU e dal PMU belga, sul ricavato delle scommesse dello stesso ammontare, l' interveniente sostiene che essa è dovuta a fattori obiettivi, senza alcun rapporto con considerazioni economiche o commerciali, riguardanti esclusivamente la natura stessa del totalizzatore e la configurazione che ne deriva per il prelievo riscosso sulle giocate di tali scommesse. Al riguardo, l' interveniente precisa che il totalizzatore è caratterizzato dalla messa in comune delle giocate e, una volta detratti i vari prelievi e le spese di gestione del sistema, dalla loro ridistribuzione integrale ai vincitori, il che escluderebbe il perseguimento di fini di lucro. A tali fini non di lucro corrisponderebbe la forma giuridica del PMU, consorzio di società di corse a statuto associativo e senza fini di lucro, il cui scopo sociale è il miglioramento della razza equina in [OSCURATO:PERSONA]. Tale natura giuridica del totalizzatore e dell' organismo che lo gestisce, il PMU, avrebbe imposto una disciplina rigorosa della gestione delle giocate. La legislazione francese avrebbe così fissato al 70% la quota delle giocate spettante agli scommettitori e ripartito il restante 30% tra vari prelievi pubblici, di cui una quota assegnata alle società di corse al fine di consentire nel contempo la copertura delle spese di gestione del sistema e la realizzazione dello scopo sociale del PMU, ossia il miglioramento della razza equina in [OSCURATO:PERSONA], sotto forme diverse. Ne conseguirebbe che il sistema nel suo complesso, per sua natura e per i suoi obiettivi, non sarebbe trasponibile alle scommesse ricevute su corse straniere, anche se l' accettazione di scommesse su tali corse avviene in [OSCURATO:PERSONA].
52 L' interveniente precisa, inoltre, che il regime del prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse belghe ricevute in [OSCURATO:PERSONA] risulta inevitabilmente dal combinato disposto delle leggi francese e belga, dato che l' applicazione di quest' ultima è prevista dall' art. 15 della legge finanziaria francese per l' anno 1965 ed è imposta, per giunta, per i seguenti motivi. In primo luogo, il rispetto dello spirito del totalizzatore richiederebbe che vi fosse soltanto un' unica massa delle giocate per scommesse della stessa natura e che gli scommettitori che effettuano puntate su una stessa corsa fossero trattati allo stesso modo. In secondo luogo, l' applicazione della sola legge francese, che implica taluni prelievi a favore del miglioramento della razza equina francese, avrebbe dissuaso gli organizzatori delle corse belghe dall' accettare il principio dell' accettazione delle scommesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, l' applicazione dei prelievi del paese in cui la corsa è organizzata sarebbe indispensabile perché l' accettazione di scommesse da un altro paese presenti un interesse economico per tutti gli operatori e per gli obiettivi di interesse generale dei due Stati interessati.
53 Infine, l' interveniente fa rilevare che, allo stato attuale del diritto comunitario, nulla la obbliga a modificare la propria legge nazionale sulla ripartizione delle diverse quote di prelievo.
Giudizio del Tribunale
54 Il Tribunale ritiene che si deve anzitutto esaminare la fondatezza del motivo che la [OSCURATO:PERSONA] trae dal fatto che nessun beneficio finanziario per il PMU belga risulterebbe dall' applicazione dell' accordo tra i due PMU. Infatti, in assenza di un qualsiasi vantaggio ricavato dal preteso beneficiario di una misura vietata dall' art. 92, n. 1, del Trattato, l' applicazione di tale disposizione del Trattato dev' essere esclusa e la decisione impugnata non potrebbe essere viziata da motivazione erronea o da illegittimità, nei limiti in cui essa non ha riconosciuto, nella fattispecie, l' esistenza di un aiuto ai sensi della suddetta disposizione del Trattato.
55 A questo proposito, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2545, punto 34, 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, British-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 62, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3203, punti 23 e 25) e del Tribunale (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 85 e 86, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-669, punto 33), di fronte a situazioni che richiedono una valutazione economica complessa, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica, oltre che dell' osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell' esattezza materiale dei fatti e dell' insussistenza d' errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
56 Il Tribunale rileva che, dopo aver esaminato gli elementi portati a sua conoscenza dalla ricorrente nella sua denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta alla conclusione che l' applicazione dell' accordo controverso ha l' effetto di aumentare, semplicemente, la cifra d' affari del PMU belga, senza apportargli un vantaggio configurante un aiuto di Stato, dato che dal raffronto tra la quota del prelievo che spetta al PMU belga in [OSCURATO:PERSONA] e la quota del prelievo che gli spetterebbe se le scommesse sulle corse belghe fossero da esso ricevute, senza l' intervento del PMU francese, emerge che le entrate sono, in percentuale, di importo equivalente, ammontando, nei due casi, al 20% circa delle giocate effettuate (v. supra, punti 16, 46 e 47).
57 Dal canto suo, al fine di contestare tale argomento della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che qualsiasi speculazione sulle entrate che il PMU belga avrebbe ricavato se, in assenza dell' accordo controverso, avesse direttamente ricevuto le scommesse sulle corse belghe è teorica perché nulla indica che, senza tale accordo, le scommesse considerate sarebbero state effettuate. Inoltre, anche se risultasse che nei due casi citati le entrate del PMU belga sono sostanzialmente le stesse, tale parità sarebbe stata comunque ottenuta per effetto di una discriminazione, operata dall' accordo controverso, consistente nell' applicare alle giocate sulle corse belghe un' aliquota di prelievo più elevata rispetto a quella applicata sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi, mentre il sistema nel suo complesso conduce, in ogni modo, ad un trasferimento di entrate al PMU belga molto più elevato di quanto si verificherebbe se i due tipi di scommesse fossero trattati in [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo.
58 Il Tribunale ritiene che tali argomenti della ricorrente non sono tali da infirmare, da soli, le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda, in primo luogo, le entrate ricavate in [OSCURATO:PERSONA] dal PMU belga, supponendo, come sostiene la ricorrente, che senza l' accordo controverso tra i due PMU le scommesse considerate non sarebbero state effettuate, le entrate che ne risultano per il PMU belga non possono per questo essere qualificate come aiuto ai sensi dell' art. 92, n. 1, del Trattato. L' apertura del mercato francese di accettazione di scommesse sulle corse ippiche, che consente al PMU belga di accedere, attraverso il PMU francese, agli scommettitori francesi e di aumentare le sue entrate con le giocate delle loro scommesse, costituisce infatti una scelta operata dal legislatore francese in ordine all' organizzazione del mercato nazionale di accettazione di scommesse sulle corse ippiche e alle modalità dell' esercizio da parte del PMU francese dei diritti esclusivi ad esso riconosciuti dalla legge nazionale relativa all' accettazione di scommesse sulle corse ippiche estere (v. supra, punto 1). Di conseguenza, tale scelta del legislatore francese che ha permesso la conclusione dell' accordo controverso tra i due PMU non può essere, di per sé, messa in discussione alla luce dell' art. 92, n. 1, del Trattato, per il solo motivo che l' applicazione dell' accordo di cui trattasi può avere l' effetto di aumentare le entrate, non solo del PMU francese sulle corse estere, ma anche del PMU belga sulle scommesse delle corse ippiche disputate in [OSCURATO:PERSONA], alla cui accettazione di norma esso provvede direttamente.
59 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l' argomento della ricorrente con cui si sostiene che i due tipi di scommesse non sono trattati in [OSCURATO:PERSONA] nello stesso modo, anche ammettendo che la ricorrente, che non opera sul mercato francese dell' accettazione di scommesse sulle corse ippiche, possa dolersi per la concessione ad un terzo di un vantaggio risultante da un trattamento fiscale differenziato, che potrebbe, di fatto, pregiudicare solo coloro che sono autorizzati ad operare su tale mercato e, quindi, nella fattispecie, il PMU francese, il Tribunale ritiene che neppure tale argomento della ricorrente è tale da infirmare la fondatezza delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali le entrate alla fine ricavate dal PMU belga sul prelievo considerato, in applicazione dell' accordo controverso, sono equivalenti in percentuale alle entrate che esso ricaverebbe su tale prelievo se le scommesse sulle corse belghe fossero ricevute direttamente da esso. Infatti, in mancanza nella denuncia o nell' ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di elementi forniti dalla ricorrente che consentano di constatare che, nell' effettuare il raffronto da essa operato tra la percentuale delle entrate ricavate dal PMU belga in [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto nell' accertamento dei fatti o nella valutazione dei dati relativi alle aliquote delle varie trattenute e imposizioni sui prelievi cui sono assoggettate in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] le giocate delle scommesse sulle corse ippiche disputate in [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che la decisione impugnata, escludendo l' ipotesi che il PMU belga tragga un vantaggio effettivo dall' applicazione dell' accordo controverso, non è il risultato di una valutazione erronea che giustifichi il suo annullamento (v. sentenze della Corte 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 901, punti 12 e 13, 14 febbraio 1990, causa C-301/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-307, punto 45, 21 marzo 1990, causa C-142/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-959, punto 40, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1433, punto 29).
60 Occorre aggiungere d' altro canto che, procedendo, al fine di esaminare l' esistenza di un vantaggio effettivo a beneficio del PMU belga, al raffronto tra le entrate ricavate dal PMU in [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle che esso ricaverebbe ricevendo direttamente le scommesse sulle corse belghe, non si può ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto alla luce dell' art. 92, n. 1, del Trattato. Infatti, ai sensi dell' art. 15, n. 3, della citata legge finanziaria francese per l' anno 1965 (v. supra, punto 4), che permette l' accettazione di scommesse in [OSCURATO:PERSONA] sulle corse disputate all' estero, le scommesse così raccolte sono soggette ai prelievi di legge e fiscali in vigore nel paese in cui tali corse sono organizzate. Di conseguenza, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l' esistenza di un eventuale vantaggio, quale segnalato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua denuncia, dovrebbe essere esaminata tenendo conto del fatto che il trattamento del prelievo spettante in [OSCURATO:PERSONA] al PMU belga dovrebbe essere di norma assoggettato a trattenute di legge e fiscali a seguito delle quali al PMU belga sarebbe andata una quota di tale prelievo equivalente alla quota che gli spetterebbe, in linea di principio, nel paese in cui si disputano le corse ippiche considerate, ossia il [OSCURATO:PERSONA].
61 A questo proposito, la ricorrente non può legittimamente sostenere che il meccanismo di determinazione dell' ammontare e del trattamento del prelievo sulle giocate delle scommesse delle corse estere, previsto dall' art. 15, n. 3, della legge finanziaria francese per l' anno 1965, costituisce un meccanismo di aiuto statale e che, per impedire che tale aiuto sia concesso, occorrerebbe che il prelievo sulle corse belghe fosse trattato allo stesso modo del prelievo sulle giocate delle scommesse sulle corse francesi spettante al PMU francese.
62 Infatti, il trattamento in [OSCURATO:PERSONA] del prelievo sulle scommesse delle corse belghe, che ha come risultato quello di riversare al PMU belga una quota di tale prelievo analoga alla quota che gli spetterebbe in applicazione delle trattenute di legge e fiscali belghe, conformemente alle citate disposizioni dell' art. 15 della legge finanziaria francese per l' anno 1965, non può costituire un meccanismo di aiuto statale, dato che un trattamento del genere non costituisce un provvedimento di deroga rispetto all' economia del sistema generale ma, al contrario, è conforme a tale sistema generale caratterizzato, giustamente, dall' assoggettamento delle giocate sulle corse disputate all' estero alle trattenute di legge e fiscali di ciascun paese in cui le corse ippiche considerate sono disputate.
63 Ne consegue che non può neppure essere accolta la tesi della ricorrente secondo la quale il trattamento in [OSCURATO:PERSONA] delle giocate sulle corse belghe, che sarebbe all' origine del vantaggio denunciato a beneficio del PMU belga, dovrebbe essere allineato al trattamento applicato al prelievo spettante al PMU francese.
64 Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non ha provato che la decisione impugnata sia viziata da motivazione erronea o da illegittimità e che il secondo motivo dev' essere anch' esso respinto.
65 Si deve pertanto respingere il ricorso nel suo insieme, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda della ricorrente, proposta in via subordinata, diretta a veder ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare la denuncia.
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] spese
66 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
67 Tuttavia, ai sensi dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
68 Il Tribunale considera che, nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata non è stata tale da dissipare, nei confronti della ricorrente, ogni equivoco quanto alla fondatezza del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di ammettere l' esistenza di un vantaggio a beneficio del PMU belga e del rigetto della sua denuncia, cosicché si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia, in parte, contribuito alla proposizione del presente ricorso.
69 Occorre pertanto fare applicazione del citato art. 87, n. 3, del regolamento di procedura e far sopportare a ciascuna delle parti le proprie spese.
70 Ai sensi dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica francese sopporterà quindi le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti, compresa l' interveniente, sopporterà le proprie spese.