CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 12802/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36763/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, che la rappresenta e difende rappre- sentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1787 /2018 depositata il 12/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2014 [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Torino,Ital- fina s.n.c. e [OSCURATO:PERSONA], moglie del socio amministratore della so- cietà, [OSCURATO:PERSONA], per l ’ accerta mento del l ’ avvenuta usucapione della proprietà di un immobile sito in Torino, in quanto da lui posseduto per più di 20 anni. Foti allegava di aver ricevuto dal 1988 tutti i docu- menti relativi alla gestione dell’immobile e di aver provveduto alla ma- nutenzione ordinaria e straordinaria. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace, mentre [OSCURATO:SOCIETA] allegava che: (a) Vitto- rio Zevianiaveva ereditato la proprietà dell’immobile, poi intestato ad [OSCURATO:SOCIETA]. e lo aveva affidato a Foti, di cui era amico, affinché lo usasse come archivio di studio e ufficio di alcuni suoi collaboratori; (b) in contraccambio, Foti aveva seguito, senza corrispettivo, alcune sue vicende legali e si era impegnato a far fronte alle spese di gestione dell’immobile, mentre [OSCURATO:SOCIETA] aveva sostenuto gli oneri fiscali. Su que- sta base,la convenuta negava che vi fosse stata interversione del pos- sesso e chiedeva di rigettare la domanda di usucapione per infonda- tezza. La domanda era rigettata in prime cure, con pronuncia confer- mata in secondogrado. Ricorre in cassazione l’attorecon tre motivi. Resiste la parte conve- nutacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello onerato l ’ attore in accertamento dell ’ usucapione della prova dei fatti costitutivi del possesso uti dominus(si deduce vio- lazionedegli artt. 1158, 1141, 2697 e 2728 c.c.). In particolare, il nu- cleo della censura si appunta sulla violazione dell’art. 1141, co. 1 c.c. («Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando 3di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come de- tenzione»). Il motivo è infondato. Infatti, lapresunzione ex art. 1141, co. 1 c.c. non opera quando –come nel casodi specie – la relazione del soggetto con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione di quest’ul- timo, ma da un affidamento da parte del proprietario. In tal caso, l’at- tività del soggetto sulla cosa non corrisponde all’esercizio di un potere di fatto uti dominus, ferma restando la possibilità di una interversione del possesso, a seguito di un atto idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso (anche implicito) del proprietario (cfr. Cass. 27411/2019). In conclusione, il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto che un documento sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] non fosse qualificabile confessione stragiudiziale e quindi non fosse idoneo aprovare i fatti costitutivi della pretesa dell’at- tore ( si deduce violazione dell ’ art. 116 c.p.c . ). Si tratta di un docu- mento del 2015, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale costei attesta che circa 25 anni prima il marito [OSCURATO:PERSONA] aveva «di fatto ceduto senza alcuna formalità» ad [OSCURATO:PERSONA] l’immobile de quo, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di corrispettivo per le prestazioni pro- fessionali erogate in passato in suo favore. Il motivo è inammissibile in quanto chiede alla Corte di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, che in questo caso non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità, doven- dosi peraltro considerare che la dichiarazione proviene da persona che non ha la capacità di disporre del diritto (per tacere del fatto che il contenuto oggettivo della dichiarazione non è idoneo ad asseverare i fatti costitutivi della pretesa dell’attore). 4di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. 3. - Con il terzo motivo si censura che la sentenza impugnata per avere la Corte di appello adottato una motivazioneincoerente circa la rilevanza della testimon ianza di [OSCURATO:PERSONA] (si deduce violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.). Le parti censurate della sentenza (p. 16-18) sono le seguenti: «Emerge […] dall’esame degli atti che la convenuta abbia provato la fondatezza dei propri assunti (risultano inequivoche sulla natura del rapporto le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA]) e che, fronte di quanto dimostrato dalla [OSCURATO:SOCIETA] […] l’attore non abbia provato l’esi- stenza di un possesso uti dominus ultraventennale. […] La Corte […] non può che richiamare quanto sopra indicato in relazione al valore probatorio dei documenti prodotti e delle testimonianze assunte. L a teste Rocco ha riferito come vi fosse un accordo con la [OSCURATO:SOCIETA] […] per permettere all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’uso sostanzialmente gratuito dell’immobile. […] A i fini del decidere risulta dirimente, non tanto la deposizione dellateste [OSCURATO:PERSONA] ( ch e conferma le allegazioni della società convenuta)quanto la circostanza che l’attore non abbia fornito prova della fondatezza della sua domanda, cioè del possesso del bene ultraventennale utile all’usucapione». Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità sotto più profili. In primo luogo,poiché chiede alla Corte di sovrapporre il proprio apprez- zamento della situazione di fatto rilevante all’apprezzamento che il giu- dice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In secondo luogo, poiché non colpisce la ratiodecidendi della decisione che , in punto di fatto, si fonda sul difetto di prova dell’animus possidendi da parte dell’attore. In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 5di 5 - 36 763 / 2018 -S2 – 13/01/2022 (2 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 4. -Dall’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda discende l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Per- tanto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo. In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002 – della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la pro- posizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favoredella part e controricorrent e , che liquida in € 6.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con-