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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32741/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24-02-2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogiimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso .per l'accoglimento del ricorso, insistendo in particolare sui motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 27 settembre 2018, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle pene, rispettivamente, di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa (da computare in aumento per la continuazione su altra sentenza irrevocabile) e di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 21.000 di multa (da computare in aumento per la continuazione su altra sentenza irrevocabile), in quanto ritenuti colpevoli, il primo, di tre episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 19, 23 e 25), e, il secondo, di tredici episodi del medesimo reato (capi 13, 26, 28, 29, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 57 e 58); fatti commessi in Cagliari, in un arco temporale compreso tra il 18 febbraio e il 9 ottobre del 2011.

Con sentenza del 24 febbraio 2021, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 25 contestato a [OSCURATO:PERSONA] e dei reati di cui ai capi 13, 26, 28, 29, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 57 e 58 contestati a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa, in aumento su quella comminatagli dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari il 26 ottobre 2011, e per [OSCURATO:PERSONA], mesi 6 di reclusione e 5.000 euro di multa, in aumento su quella irrogatagli dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari il 22 marzo 2012, con conferma nel resto della decisione del G.U.P.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione del divieto del ne bis in idem, rilevando che, per gli stessi fatti, [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato con sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Cagliari del 26 ottobre 2011, essendovi piena corrispondenza tra gli episodi contestati ai capi 19, 23 e 25 e l'oggetto onnicomprensivo della prima imputazione del 2011: si precisa che i fatti oggetto dei capi 19, 23 e 25 sono solo meglio specificati nel ruolo del complice [OSCURATO:PERSONA] e nelle quantità di cocaina rispetto ai capi 19 e 23, oltre che riguardo a tale "Nicugedda" mai identificato, ma si tratterebbe dei medesimi fatti che nel frattempo emergevano dall'attività captativa e che portarono al sequestro di vari tipi di sostanze stupefacenti e infine all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2011.

Di qui la natura onnicomprensiva dell'imputazione del 2011, in un momento in cui le ragioni investigative insite nella consapevolezza dell'accertamento dei traffici illeciti delineati dalle intercettazioni in atti sconsigliarono gli inquirenti di anticipare quegli esiti raggiunti riguardi ad [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ancora identificare le altre persone alle quali [OSCURATO:PERSONA] cedeva autonomamente; dunque, all'epoca del 10 maggio 2011, l'indagine si proponeva di pervenire alla massima individuazione di tutte le persone che avevano rapporti con il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Né può ritenersi corretto il richiamo della Corte di appello al dato quantitativo e a quello temporale: sotto il primo aspetto, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 era stato imputato per aver ceduto a terzi indistinte quantità e diversi tipi di droga, mentre„ quanto al profilo temporale, si evidenzia che lo stupefacente rinvenuto a [OSCURATO:PERSONA] li 10 maggio 2011 era proprio lo stesso avanzato da quanto l'imputato aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente mese di marzo, essendo indimostrato che [OSCURATO:PERSONA], nello stesso arco temporale, abbia ricevuto cocaina da altri fornitori diversi da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di rifornire [OSCURATO:PERSONA] di cocaina.

Di qui, secondo la difesa, l'illegittimo rigetto dell'eccezione del ne bis in idem.

Con il secondo motivo, la difesa si duole del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, non avendo il ricorrente precedenti condanne a parte quella del 2011, relativa alla medesima vicenda, avendo inoltre [OSCURATO:PERSONA] sempre rispettato la misura cautelare impostagli in questo procedimento.

È stata infine dedotta la ingiustificata disparità di trattamento fra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], posto che per il primo gli aumenti per la continuazione sono stati fissati in 9 mesi e per il secondo in soli 3 mesi per ciascun reato.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al capo 53, osservando che la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stato sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto millantatore, che racconta fatti mai accaduti, essendo dunque verosimile che lo stesso volesse solo darsi un tono con l'interlocutore.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche e dunque la mancata rideterminazione della pena finale.

3. 11 19 aprile 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi aggiunti.

Con ii primo, è stata censurata l'attribuzione di responsabilità rispetto al capo 53, non avendo la Corte territoriale spiegato il motivo per cui il chilogrammo di cui all'intercettazione ambientale richiamata doveva essere di cocaina e non di una droga :eggera, nel qual caso risulterebbe maturata la prescrizione del reato.

Con il secondo motivo aggiunto, è stato censurato, sempre rispetto al capo 53, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stata omessa dalla Corte territoriale la disamina degli elementi sintomatici della lieve entità della vicenda per cui si è proceduto. [OSCURATO:PERSONA] r corsi sono infondati.1.

Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare, partendo dal primo motivo, che il rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem risulta immune da censure.

1.1. Ed invero deve premettersi che i capi 19 e 23 (per il capo 25 vi è stata declaratoria di estinzione per prescrizione) riguardano, rispettivamente, la vendita di stupefacente di tipo cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva ricevuto la sostanza da [OSCURATO:PERSONA]) in favore di un cliente rimasto sconosciuto (capo 19), e la detenzione illecita di cocaina, avvenuta per conto sempre di [OSCURATO:PERSONA] (capo 23), risalendo i fatti al 21 marzo (capo 19) e al 28 marzo 2011 (capo 23).

Ciò posto, la difesa aveva invocato con l'atto di appello l'applicazione dell'art.649 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Triounale di Cagliari il 26 ottobre 2011, procedimento scaturito dall'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] operato dai Carabinieri di Cagliari in data 10 maggio 2011.

Orbene, la Corte territoriale ha disatteso l'istanza difensiva, osservando che, quando venne tratto in arresto dai CC, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ancora in possesso della droga che aveva smerciato parecchio tempo prima per conto di [OSCURATO:PERSONA], posto che le trattative captate nel corso delle conversazioni in cui si parlava del traffico della cocaina custodita da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] avvennero il 21 e il 28 marzo 2011, ossia mesi prima della data dell'arresto, per cui non Poteva ragionevolmente affermarsi che la cocaina trattata dal ricorrente nel mese di marzo fosse ancora nella sua disponibilità nel mese di maggio.

Orbene, in quanto sorretta da considerazioni non illogiche, la valutazione compiuta dalla Corte di appello non presta il fianco alle censure difensive, anche perché coerente con la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220), secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, dovendosi pertanto concludere nel senso che l'istanza difensiva è stata legittimamente disattesa, assumendo quantomeno il dato temporale sottolineato nella sentenza impugnata valore dirimente nel senso della non omogeneità delle condotte contestate nei due distinti giudizi, essendo rimasta assertiva la tesi difensiva secondo cui la detenzione a fini di spaccio accertata nel mese di maggio fosse "comprensiva" anche delle condotte illecite cristallizzate nelle conversazioni ambientali risalenti a due mesi prima, per cui, più che di medesimi fatti, poteva parlarsi di condotte riconducibili a un medesimo disegno criminoso, come del resto è stato riconosciuto dai giudici di merito.

1.2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.Ne! motivare il diniego delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno invero valorizzato, in maniera non illogica, i precedenti penali specifici a carico dell'imputato e le modalità dei fatti, caratterizzati da spiccata offensività, avendo il ricorrente stabilito rapporti con [OSCURATO:PERSONA], figura centrale dei traffici illeciti di stupefacenti contestati nell'ambito del procedimento penale in esame.

Tale impostazione non appare illegittima, dovendosi richiamare la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nel caso di specie, sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Né si ravvisano criticità rispetto all'aumento per la continuazione esterna, che è stato quantificato, in ordine ai capi 19 e 23 di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole, nella misura non eccessiva di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, pena posta in aumento su quella già oggetto di altro titolo definitivo, avendo peraltro già il primo giudice spiegato che il trattamento sanzionatorio proporzionalmente più mite riservato ad [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dal fatto cne questi aveva reso dichiarazioni confessorie nel corso del giudizio.

Deve pertanto ribadirsi che, anche nella parte dedicata alla determinazione della pena, !a pronuncia impugnata resiste alle obiezioni difensive.

Da ciò consegue l'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2, Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e iniziando dal primo motivo, per come integrato nei motivi aggiunti, occorre evidenziare che l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 53 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

2.1. Deve innanzitutto premettersi che, con il capo 53, è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere, in concorso con tale "Giuseppe", detenuto illecitamente un chilo di sostanza stupefacente di tipo cocaina suddiviso in dosi destinate alla vendita, fatto accertato in Cagliari l'8 settembre 2011.

Orbene; sul punto le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi tra loro per formare un apparato argomentativo unitario, hanno valorizzato il contenuto dell'intercettazione n. 357 (nt. 600/2011), riportata a pag. 126 della sentenza impugnata, in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta a un interlocutore non identificato di una vicenda prossima temporalmente, spiegando che in tale occasione "io e Giuseppe (soggetto non identificato) ci siamo stressati una notte intera... abbiamo fatto prima mezzo chilo con 50 grammi e con altro mezzo chilo abbiamo fatto a 10 grammi, a 5 e a 1 grammo", indicazione questa ritenuta coerente con il confezionamento di cocaina suddivisa in dosi e destinata allo smercio.Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, la Corte territoriale ha rimarcato la serietà del colloquio, atteso che [OSCURATO:PERSONA], in altre occasioni e in relazione a ulteriori contestazioni, riferite a reati dichiarati prescritti, aveva intessuto dialoghi aventi caratteristiche di congruità e logicità con altre figure coinvolte nello spaccio.

Dunque, anche in considerazione del fatto che il 18 ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di 39,77 kg. di hashish e di 34,7 grammi di cocaina, unitamente alla somma di denaro di 1.200 euro, è stato escluso dalla Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] si sia semplicemente vantato di condotte da lui non compiute, essendosi in presenza di un soggetto aduso a operazioni di commercio della droga riscontrate dai successivi sequestri operati dalla P.G., aventi peraltro ad oggetto anche sostanze di tipo cocaina.

Ora, a fronte della disamina razionale del materiale probatorio compiuta dal G.U.P. e dalla Corte territoriale, la difesa ha contrapposto nel ricorso una lettura differente delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Quanto invece alla qualificazione giuridica della condotta, deve osservarsi che con l'atto di appello e con il ricorso originario il tema non era stato affrontato, essendo stato evocato solo con i motivi aggiunti, il che sarebbe già sufficiente a far ritenere inammissibile la doglianza, a ciò dovendosi solo aggiungere nel merito che, in ogni caso, a fronte della detenzione illecita di un quantitativo così rilevante di stupefacente, 1 kg. di cocaina, non vi sarebbe comunque spazio per una qualificazione della condotta illecita in termini di particolare tenuità.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile, perché assertivo e generico, non essendo state illustrate, pur a fronte della lacuna argornentativa della sentenza di secondo grado sul punto, le ragioni che, in positivo, avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, non potendosi peraltro sottacere che il trattamento sanzionatorio rideterminato dalla Corte di appello nei confronti del ricorrente non appare comunque contraddistinto da eccessivo rigore, atteso che la pena finale posta in continuazione con quella oggetto di altra condanna definitiva è stata fissata nella misura contenuta di 6 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, pur a fronte di un episodio illecito di non trascurabile disvalore.3.

In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24-02-2021 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accogiimento del ricorso; udito per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso .per l'accoglimento del ricorso, insistendo in particolare sui motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 27 settembre 2018, nell'ambito di un procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, il G.U.P. del Tribunale di Cagliari, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle pene, rispettivamente, di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa (da computare in aumento per la continuazione su altra sentenza irrevocabile) e di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 21.000 di multa (da computare in aumento per la continuazione su altra sentenza irrevocabile), in quanto ritenuti colpevoli, il primo, di tre episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 19, 23 e 25), e, il secondo, di tredici episodi del medesimo reato (capi 13, 26, 28, 29, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 57 e 58); fatti commessi in Cagliari, in un arco temporale compreso tra il 18 febbraio e il 9 ottobre del 2011. Con sentenza del 24 febbraio 2021, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 25 contestato a [OSCURATO:PERSONA] e dei reati di cui ai capi 13, 26, 28, 29, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 57 e 58 contestati a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], anni 2, mesi 6 di reclusione e 12.000 euro di multa, in aumento su quella comminatagli dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari il 26 ottobre 2011, e per [OSCURATO:PERSONA], mesi 6 di reclusione e 5.000 euro di multa, in aumento su quella irrogatagli dal G.U.P. del Tribunale di Cagliari il 22 marzo 2012, con conferma nel resto della decisione del G.U.P. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sarda, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione del divieto del ne bis in idem, rilevando che, per gli stessi fatti, [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato con sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Cagliari del 26 ottobre 2011, essendovi piena corrispondenza tra gli episodi contestati ai capi 19, 23 e 25 e l'oggetto onnicomprensivo della prima imputazione del 2011: si precisa che i fatti oggetto dei capi 19, 23 e 25 sono solo meglio specificati nel ruolo del complice [OSCURATO:PERSONA] e nelle quantità di cocaina rispetto ai capi 19 e 23, oltre che riguardo a tale "Nicugedda" mai identificato, ma si tratterebbe dei medesimi fatti che nel frattempo emergevano dall'attività captativa e che portarono al sequestro di vari tipi di sostanze stupefacenti e infine all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2011. Di qui la natura onnicomprensiva dell'imputazione del 2011, in un momento in cui le ragioni investigative insite nella consapevolezza dell'accertamento dei traffici illeciti delineati dalle intercettazioni in atti sconsigliarono gli inquirenti di anticipare quegli esiti raggiunti riguardi ad [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ancora identificare le altre persone alle quali [OSCURATO:PERSONA] cedeva autonomamente; dunque, all'epoca del 10 maggio 2011, l'indagine si proponeva di pervenire alla massima individuazione di tutte le persone che avevano rapporti con il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Né può ritenersi corretto il richiamo della Corte di appello al dato quantitativo e a quello temporale: sotto il primo aspetto, si osserva che [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 era stato imputato per aver ceduto a terzi indistinte quantità e diversi tipi di droga, mentre„ quanto al profilo temporale, si evidenzia che lo stupefacente rinvenuto a [OSCURATO:PERSONA] li 10 maggio 2011 era proprio lo stesso avanzato da quanto l'imputato aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] nel precedente mese di marzo, essendo indimostrato che [OSCURATO:PERSONA], nello stesso arco temporale, abbia ricevuto cocaina da altri fornitori diversi da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di rifornire [OSCURATO:PERSONA] di cocaina. Di qui, secondo la difesa, l'illegittimo rigetto dell'eccezione del ne bis in idem. Con il secondo motivo, la difesa si duole del diniego delle attenuanti generiche e dell'eccessività della pena, non avendo il ricorrente precedenti condanne a parte quella del 2011, relativa alla medesima vicenda, avendo inoltre [OSCURATO:PERSONA] sempre rispettato la misura cautelare impostagli in questo procedimento. È stata infine dedotta la ingiustificata disparità di trattamento fra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA], posto che per il primo gli aumenti per la continuazione sono stati fissati in 9 mesi e per il secondo in soli 3 mesi per ciascun reato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al capo 53, osservando che la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui era stato sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto millantatore, che racconta fatti mai accaduti, essendo dunque verosimile che lo stesso volesse solo darsi un tono con l'interlocutore. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche e dunque la mancata rideterminazione della pena finale. 3. 11 19 aprile 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi aggiunti. Con ii primo, è stata censurata l'attribuzione di responsabilità rispetto al capo 53, non avendo la Corte territoriale spiegato il motivo per cui il chilogrammo di cui all'intercettazione ambientale richiamata doveva essere di cocaina e non di una droga :eggera, nel qual caso risulterebbe maturata la prescrizione del reato. Con il secondo motivo aggiunto, è stato censurato, sempre rispetto al capo 53, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stata omessa dalla Corte territoriale la disamina degli elementi sintomatici della lieve entità della vicenda per cui si è proceduto. [OSCURATO:PERSONA] r corsi sono infondati.1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare, partendo dal primo motivo, che il rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem risulta immune da censure. 1.1. Ed invero deve premettersi che i capi 19 e 23 (per il capo 25 vi è stata declaratoria di estinzione per prescrizione) riguardano, rispettivamente, la vendita di stupefacente di tipo cocaina da parte di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva ricevuto la sostanza da [OSCURATO:PERSONA]) in favore di un cliente rimasto sconosciuto (capo 19), e la detenzione illecita di cocaina, avvenuta per conto sempre di [OSCURATO:PERSONA] (capo 23), risalendo i fatti al 21 marzo (capo 19) e al 28 marzo 2011 (capo 23). Ciò posto, la difesa aveva invocato con l'atto di appello l'applicazione dell'art.649 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Triounale di Cagliari il 26 ottobre 2011, procedimento scaturito dall'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] operato dai Carabinieri di Cagliari in data 10 maggio 2011. Orbene, la Corte territoriale ha disatteso l'istanza difensiva, osservando che, quando venne tratto in arresto dai CC, [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ancora in possesso della droga che aveva smerciato parecchio tempo prima per conto di [OSCURATO:PERSONA], posto che le trattative captate nel corso delle conversazioni in cui si parlava del traffico della cocaina custodita da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] avvennero il 21 e il 28 marzo 2011, ossia mesi prima della data dell'arresto, per cui non Poteva ragionevolmente affermarsi che la cocaina trattata dal ricorrente nel mese di marzo fosse ancora nella sua disponibilità nel mese di maggio. Orbene, in quanto sorretta da considerazioni non illogiche, la valutazione compiuta dalla Corte di appello non presta il fianco alle censure difensive, anche perché coerente con la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Rv. 273220), secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, dovendosi pertanto concludere nel senso che l'istanza difensiva è stata legittimamente disattesa, assumendo quantomeno il dato temporale sottolineato nella sentenza impugnata valore dirimente nel senso della non omogeneità delle condotte contestate nei due distinti giudizi, essendo rimasta assertiva la tesi difensiva secondo cui la detenzione a fini di spaccio accertata nel mese di maggio fosse "comprensiva" anche delle condotte illecite cristallizzate nelle conversazioni ambientali risalenti a due mesi prima, per cui, più che di medesimi fatti, poteva parlarsi di condotte riconducibili a un medesimo disegno criminoso, come del resto è stato riconosciuto dai giudici di merito. 1.2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.Ne! motivare il diniego delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno invero valorizzato, in maniera non illogica, i precedenti penali specifici a carico dell'imputato e le modalità dei fatti, caratterizzati da spiccata offensività, avendo il ricorrente stabilito rapporti con [OSCURATO:PERSONA], figura centrale dei traffici illeciti di stupefacenti contestati nell'ambito del procedimento penale in esame. Tale impostazione non appare illegittima, dovendosi richiamare la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché, come nel caso di specie, sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Né si ravvisano criticità rispetto all'aumento per la continuazione esterna, che è stato quantificato, in ordine ai capi 19 e 23 di cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole, nella misura non eccessiva di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa, pena posta in aumento su quella già oggetto di altro titolo definitivo, avendo peraltro già il primo giudice spiegato che il trattamento sanzionatorio proporzionalmente più mite riservato ad [OSCURATO:PERSONA] era giustificato dal fatto cne questi aveva reso dichiarazioni confessorie nel corso del giudizio. Deve pertanto ribadirsi che, anche nella parte dedicata alla determinazione della pena, !a pronuncia impugnata resiste alle obiezioni difensive. Da ciò consegue l'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2, Passando al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e iniziando dal primo motivo, per come integrato nei motivi aggiunti, occorre evidenziare che l'affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 53 non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. 2.1. Deve innanzitutto premettersi che, con il capo 53, è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di avere, in concorso con tale "Giuseppe", detenuto illecitamente un chilo di sostanza stupefacente di tipo cocaina suddiviso in dosi destinate alla vendita, fatto accertato in Cagliari l'8 settembre 2011. Orbene; sul punto le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi tra loro per formare un apparato argomentativo unitario, hanno valorizzato il contenuto dell'intercettazione n. 357 (nt. 600/2011), riportata a pag. 126 della sentenza impugnata, in cui [OSCURATO:PERSONA] racconta a un interlocutore non identificato di una vicenda prossima temporalmente, spiegando che in tale occasione "io e Giuseppe (soggetto non identificato) ci siamo stressati una notte intera... abbiamo fatto prima mezzo chilo con 50 grammi e con altro mezzo chilo abbiamo fatto a 10 grammi, a 5 e a 1 grammo", indicazione questa ritenuta coerente con il confezionamento di cocaina suddivisa in dosi e destinata allo smercio.Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, la Corte territoriale ha rimarcato la serietà del colloquio, atteso che [OSCURATO:PERSONA], in altre occasioni e in relazione a ulteriori contestazioni, riferite a reati dichiarati prescritti, aveva intessuto dialoghi aventi caratteristiche di congruità e logicità con altre figure coinvolte nello spaccio. Dunque, anche in considerazione del fatto che il 18 ottobre 2011 [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di 39,77 kg. di hashish e di 34,7 grammi di cocaina, unitamente alla somma di denaro di 1.200 euro, è stato escluso dalla Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] si sia semplicemente vantato di condotte da lui non compiute, essendosi in presenza di un soggetto aduso a operazioni di commercio della droga riscontrate dai successivi sequestri operati dalla P.G., aventi peraltro ad oggetto anche sostanze di tipo cocaina. Ora, a fronte della disamina razionale del materiale probatorio compiuta dal G.U.P. e dalla Corte territoriale, la difesa ha contrapposto nel ricorso una lettura differente delle fonti dimostrative disponibili, operazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Quanto invece alla qualificazione giuridica della condotta, deve osservarsi che con l'atto di appello e con il ricorso originario il tema non era stato affrontato, essendo stato evocato solo con i motivi aggiunti, il che sarebbe già sufficiente a far ritenere inammissibile la doglianza, a ciò dovendosi solo aggiungere nel merito che, in ogni caso, a fronte della detenzione illecita di un quantitativo così rilevante di stupefacente, 1 kg. di cocaina, non vi sarebbe comunque spazio per una qualificazione della condotta illecita in termini di particolare tenuità. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile, perché assertivo e generico, non essendo state illustrate, pur a fronte della lacuna argornentativa della sentenza di secondo grado sul punto, le ragioni che, in positivo, avrebbero consentito il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, non potendosi peraltro sottacere che il trattamento sanzionatorio rideterminato dalla Corte di appello nei confronti del ricorrente non appare comunque contraddistinto da eccessivo rigore, atteso che la pena finale posta in continuazione con quella oggetto di altra condanna definitiva è stata fissata nella misura contenuta di 6 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, pur a fronte di un episodio illecito di non trascurabile disvalore.3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art
Sentenza Cassazione n. 32741/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris