CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello che, per rigettare la proposta eccezione di mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, ha evidenziato la natura violenta e progressivamente ingravescente della condotta dell'imputato posta in essere fin dal primo momento del controllo, quando spintonava gli agenti, e poi proseguita attingendoli con calci, spaliate e gomitate sicchè la motivazione della sentenza di primo grado e di quella impugnata si innestano e specificano la contestazione che ha "fotografato" solo una parte, quella inziale, della condotta potendosi escludere che nei fatti sia ravvisabile una condotta di mera resistenza passiva. Le descritte modalità della condotta hanno giustificato la decisione della Corte di non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. allineandosi alla valutazione già espressa dal giudice di primo grado che aveva valorizzato anche le specifiche modalità della condotta poiché la condotta dell'imputato era finalizzata ad evitare il controllo di merce, presumibilmente falsa, detenuta per la vendita venendo poi coadiuvato da persone che mettevano in campo una vera e propria azione di placcaggio degli agenti. Una precedente condanna per reato di cui all'art. 474 cod. pen. e il fatto per cui si procede, con argomentazioni non manifestamente illogiche, sono state dedotte per denegare l'applicazione del beneficio della pena sospesa: generici, pertanto, risultano i corrispondenti motivi di ricorso tenuto conto della completezza del giudizio espresso radicato intorno a considerazioni che attengono al giudizio di colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15