CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 04340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12049-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] 80021670585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 571/2020 della [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO di MILANO, depositatail 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FATTOche: la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico erogato sin dal novembre 2006, in ragione della violazione del principio del cd. prorata per l’illegittimità del sistema di calcolo della pensione di cui all’art. 10 ed all’art. 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC, come modificati con delibere approvate con Decreto Interministeriale del 14.7.2000 e dichiarato l'illegittimità delle trattenute sulla pensione dell’odierno controricorrente. operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà, in virtù dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e delle successive Delibere attuative, condannando la Cassa stessa alla restituzione delle relative trattenute; per la cassazione di tale sentenza, ricorre CNPADC con cinquemotivi, successivamente illustrati da memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione della presente adunanza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso , si censura la sentenza impugnata perché, in violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, degli artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC (anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 509/1994), nonché ponendo in essere una insufficiente e contraddittoria Ric. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- motivazione, non si sarebbeavveduta che l’ art. 10 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC ratione temporis applicabile non viola in alcun modo il principio del pro rata, di cui la Corte territoriale ha fornito un’interpretazione errata; con il secondo motivo di ricorso per cassazione, si censura la sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 414 e 442, Cod. Proc. Civ., e dell’art. 2697, Cod. Civ., non ha accertato la nullità o la carenza probatoria della domanda avversaria volta al riconoscimento dell’illegittimità delle trattenute effettuate sul trattamento pensionistico del ricorrente; con il terzo motivo di ricorso per cassazione, si censura la sentenza impugnata perché, senza porre in essere alcun giudizio in ordine alla ragionevolezza delle disposizioni della CNPADC che hanno introdotto e disciplinato il contributo di solidarietà, avrebbe ritenuto tali disposizioni illegittime, mentre, esse non si porrebbero in contrasto con alcuna norma dell’ordinamento giuridico, dando applicazione non solo all’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994, ma anche all’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 nonché, più in generale, alle norme ed ai principi disciplinanti l’ordinamento previdenziale italiano, nel pieno rispetto del principio di ragionevolezza e delle garanzie di cui agli artt. 3 e 38, Cost., tutti in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3), Cod. Proc. Civ.; con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per aver violato l ’art. 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147, che ha interpretato autenticamente l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007, il quale, inconseguenza degli obblighi di rispetto dell’equilibrio finanziario imposti ex lege agli Entiprevidenziali privatizzati, ha significativamente ampliato il potere normativo di questi ultimi , avendo chiarito che i provvedimenti degli [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- previdenziali, tra cui quello della CNPADC, che hanno introdotto istituti quali il contributo di solidarietà da applicare sui trattamenti pensionistici in corso dierogazione, debbono considerarsi legittimi. con il quinto motivo di ricorso , si censura la sentenza impugnata perché, in violazione degli artt. 2946 e 2948, Cod. Civ., nonché in violazione dell’art. 129, R.D.L n.1827/1935 e dell’art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970, tutti in relazione con l’art. 360, c. 1, n. 3),Cod. Proc. Civ., non ha accolto l’eccezione di prescrizione avanzata dalla Cassa ed ha ritenuto applicabile il termineprescrizionale decennale anziché quello quinquennale; i primi due motivi, connessi eda trattare quindi congiuntamente,. sono infondati; in particolare, la sentenza impugnata correttamente ha ritenuto la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico sufficientemente specifica trattandosi di questione giuridica effettivamente emersa e risolta nella giurisprudenza di legittimità; in tal senso, si è rifatta ai precedenti di questa Corte di legittimità dandone applicazione; invero, già Cass.n. 27028 del 2018 ha affermato che le Sez. Unite con le pronunce nn. 17742/2015 e 18136/2015 hanno disatteso tutte le censure, anche a carattere costituzionale, pure qui sollevate, con le quali si sostiene la legittimità dei provvedimenti adottati dalla Cassa e la sanatoria per effetto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; si è affermato al contrario che in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, sicchè non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata" per effetto della Ric. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -5- riformulazione disposta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; anche i successivi due motivi sono infondati; in sostanza criticano la sentenza impugnata perché, senza porre in essere alcun giudizio in ordine alla ragionevolezza delle disposizioni della CNPADC che hanno introdotto e disciplinato il contributo di solidarietà, ha ritenuto tali disposizioni illegittime, anche se esse non si porrebbero in contrasto con alcuna norma dell'ordinamento giuridico e darebbero applicazione non solo al D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 ma anche alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; vanno condivise recentissime decisioni (fra tante, Cassazione civile sez. lav. -08/11/2022, n. 32812; Cass. nn. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022), in base alle quali si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); in particolare, già con la pronuncia n. 603 del 2019, la Corte, nel confermare l'estraneità del contributo di solidarietà, per natura e funzione, ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro Ric. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -6- rata, ha richiamato, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016 che, nel valutare l'analogo prelievo dispostodalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003); pertanto, deve ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura; con il quintomotivo di ricorso è infondato; questa Corte di cassazione, con la sentenza 08/11/2022, n. 32812 è intervenuta a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021 che, ha rimesso alla sezione ordinaria la questione della necessità della presenza dei caratteri della certezza e liquidità del credito per rispettare i principi espressi da Cass., sez. un., n. 17742 del 2015, citata anche dalla sentenza impugnata, e quindi appurare se, nel caso di specie, possa farsi applicazione del termine quinquennale di prescrizione, in applicazione delle disposizioni denunciate ed in particolare del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis; Ric. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -7- si è ricordato che già Cass. n. 41320 del 2021 ha avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis, (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con la L. 30 aprile 1969, n. 153, artt. 27 e 29, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), n. 2). risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoliratei di pensione, ma che non condivide con il rateo Ric. 2021 n. 12049 sez. ML -ud. 22-12-2022 -8- pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata; la Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.200 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p