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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 06081/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lucca ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati dalla esecuzione del sequestro preventivo dell'importo di euro 36.000 emesso ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni del figlio convivente [OSCURATO:PERSONA], indagato per detenzione e più fatti di cessione di sostanza stupefacente; rilevato che avverso detto provvedimento ha interposto ricorso il difensore e procuratore speciale dei detti terzi interessati, adducendo tre diversi motivi di ricorso; rilevato, ancora, che i ricorrenti hanno ritualmente rinunziato al ricorso con dichiarazione trasmessa a questa Corte segnalando che il procedimento penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con la confisca delle somme sottoposte a sequestro ritenuto che in ragione della intervenuta rinunzia, va dichiarata la inammissibilità del ricorso e che alla stessa conseguono comunque le statuizioni di cui all'art. 616 comma 1 cpp, nei limiti delle sole spese processuali, attesa l'indifferenza delle ragioni addotte a giustificazione della rinunzia rispetto alla posizione rivendicata dagli odierni ricorrenti da ultimo con il ricorso che occupa; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 01/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] O R1FC LLI -1.- et.i---- / SEZIONE VI PENALE1 3 FEB 2025 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARIO Lorena , rasomeni P 06082-2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1533/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA - Relatore - R.G.N. 22019/2024 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso avverso l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo, rigettando il riesame proposto nell'interesse dell'indagato, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al predetto per la ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato allo stesso contestata; rilevato che con dichiarazione ritualmente resa e trasmessa a questa Corte, il ricorrente ha rinunziato al ricorso evidenziando l'intervenuta concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura in origine applicata, con conseguente, affermata, carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di impugnazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinunzia, non conseguono nel caso le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp per le ragioni sottese alla rinunzia stessa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così è deciso, 01/10/2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Lucca ha rigettato il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi interessati dalla esecuzione del sequestro preventivo dell'importo di euro 36.000 emesso ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 e 240 bis cod. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale ai danni del figlio convivente [OSCURATO:PERSONA], indagato per detenzione e più fatti di cessione di sostanza stupefacente; rilevato che avverso detto provvedimento ha interposto ricorso il difensore e procuratore speciale dei detti terzi interessati, adducendo tre diversi motivi di ricorso; rilevato, ancora, che i ricorrenti hanno ritualmente rinunziato al ricorso con dichiarazione trasmessa a questa Corte segnalando che il procedimento penale promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è stato definito con la confisca delle somme sottoposte a sequestro ritenuto che in ragione della intervenuta rinunzia, va dichiarata la inammissibilità del ricorso e che alla stessa conseguono comunque le statuizioni di cui all'art. 616 comma 1 cpp, nei limiti delle sole spese processuali, attesa l'indifferenza delle ragioni addotte a giustificazione della rinunzia rispetto alla posizione rivendicata dagli odierni ricorrenti da ultimo con il ricorso che occupa; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi per rinuncia e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 01/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] O R1FC LLI -1.- et.i---- / SEZIONE VI PENALE1 3 FEB 2025 [OSCURATO:PERSONA] O GIUDIZIARIO Lorena , rasomeni P 06082-2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1533/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA - Relatore - R.G.N. 22019/2024 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso avverso l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo, rigettando il riesame proposto nell'interesse dell'indagato, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al predetto per la ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato allo stesso contestata; rilevato che con dichiarazione ritualmente resa e trasmessa a questa Corte, il ricorrente ha rinunziato al ricorso evidenziando l'intervenuta concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura in origine applicata, con conseguente, affermata, carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di impugnazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinunzia, non conseguono nel caso le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp per le ragioni sottese alla rinunzia stessa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così è deciso, 01/10/2024 Il C
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