CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 1977
Cassazione n. 23844/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nat a nella R epubblica C eca il 2/1/1977 , parte offesa nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1955 avverso l'ordinanza del 13/12/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Pordenone, con ordinanza depositata il 13/12/2024, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di BortolinGabriele, indagato per i reati di cui agli artt. 614, comma 1, n. 2) e 392 cod. pen., per l’insussistenza dell'elemento soggettivo e l’inutilità di ulteriori indagini,stante l'impossibilità oggettiva di accertarlo. 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la persona offesa,[OSCURATO:PERSONA] . 2.1. Col primo motivoha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 409 e 125 cod. proc. pen., censurandosi l'ordinanza per non aver valutato adeguatamente gli elementi probatori indicati dalla querelante, correlati al giudizio civile intrapreso invano dal Bortolin, i quali confermerebberola sua piena consapevolezza di agire sul fondo altrui. 2.2. Col secondo motivolamentamanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo l'ordinanza di archiviazione tenuto conto de lla relazione tecnica del geom. [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che i lavori andasserofatti esclusivamente sul fondo di proprietà della ricorrente, circostanza che confermava la consapevolezza del Bortolindi agire sul fondo altrui. [OSCURATO:PERSONA] L'impugnazione va qualificata come reclamo exart. 410-bis e gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di Pordenone per il giudizio, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Anteriormente all’entrata in vigore della legge 103/2017, questa Corte riconosceva la possibilità di ricorr ere per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazionenei rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., il quale facevatassativo richiamo alle ipotesi di nullità previste dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., e cioè ai casi di mancato rispetto delle regole del contraddittorio formale (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381-01). Dopo la novella di cui alla detta legge del 2017, l’ordinanza di archiviazione emessa a seguito di opposizione della persona offesa non è ricorribile per Cassazione, ma reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-biscod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371-01). Nella specie, il ricorrente ha censurato l’ordinanza di archiviazione deducendo il vizio di motivazione circa la ritenuta assenza dell’elemento soggettivo deireati, senza, però, dedurne l’abnormità, la quale soltanto avrebbe legittimato la proponibilità del ricorso per cassazione avverso detto provvedimento. Ne consegue che il ricorso va riqualificato come reclamo , ex art. 410 - bis , comma 3, cod. proc. pen., contrasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per il giudizio. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per il giudizio. Così è deciso, 15/05/2025 Il