Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:431
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]227/03
A. J. van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën
contro
[OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Amsterdam)
«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Ambito di applicazione — Pensione d’invalidità — Mantenimento del diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza in un altro Stato membro»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 24 febbraio 2005
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 7 luglio 2005
Massime della sentenza
1.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa applicabile — Soggetto che ha cessato qualsiasi attività nel territorio
di uno Stato membro e ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro — Normativa del primo Stato membro che consente
l’assicurazione volontaria a taluni rami del regime di tale Stato — Violazione del principio d’unicità — Insussistenza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 13]
2.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali — Limiti
— Rispetto del diritto comunitario — Norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori
(Art. 39 CE)
3.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Iscrizione ad un regime di previdenza sociale — Soggetto che ha cessato qualsiasi
attività nel territorio di uno Stato membro e ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro — Normativa del primo
Stato membro che assoggetta l’assicurazione obbligatoria a taluni rami del detto regime alla condizione della residenza —
Condizioni per l’assicurazione volontaria meno favorevoli di quelle per l’assicurazione obbligatoria — Inammissibilità
(Art. 39 CE)
1. Il principio di unicità del regime previdenziale sancito dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata
dal regolamento n. 2195/71, non è rimesso in discussione dall’applicazione di una normativa di uno Stato membro che concede
alle persone non residenti, che hanno cessato qualsiasi attività professionale in tale Stato membro, la possibilità di restare
assicurate a titolo facoltativo, ai sensi della normativa di tale Stato membro, per i rami nei quali cessano di essere assicurate
a titolo obbligatorio.
Infatti, le disposizioni del titolo II del regolamento considerato, di cui fa parte l’art. 13, sono intese non solo ad evitare
la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti
rientranti nella sfera di applicazione del detto regolamento non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per
mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso. Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire i casi in
cui sorge il diritto o l’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso, ivi
compresi quelli relativi alla cessazione dell’assicurazione.
(v. punti 33-34, 37-38)
2. Se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell’esercizio
di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni del Trattato CE
relative alla libera circolazione dei lavoratori.
(v. punto 39)
3. L’art. 39 CE osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona che ha cessato qualsiasi attività professionale
sul suo territorio rimane assicurata a titolo obbligatorio per taluni rami previdenziali solo se vi conserva la sua residenza,
mentre la stessa persona rimane obbligatoriamente assicurata ai sensi della normativa di tale Stato membro per altri rami
previdenziali, anche se la sua residenza è situata in un altro Stato membro, qualora le condizioni per l’assicurazione volontaria
ai rami per i quali è cessata l’assicurazione obbligatoria siano meno favorevoli di quelle per l’assicurazione obbligatoria.
Infatti, una legislazione di questo tipo pone i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dei residenti per quanto riguarda
la loro copertura previdenziale e pregiudica in tal modo il principio di libera circolazione garantito dall’art. 39 CE.
(v. punti 44-45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
7 luglio 2005(
*
)
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di applicazione – Pensione d’invalidità – Mantenimento del diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza in un altro Stato membro»
Nel procedimento C-227/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank te Amsterdam
([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 21 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2003, nella causa
A. J. van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën
contro
[OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 dicembre 2004,
viste le osservazioni presentate:
– per A. J. van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën, dal sig. P. de Casparis, advocaat;
– per il [OSCURATO:PERSONA] van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, dal sig. G. Vonk, in qualità di agente;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster e C. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx e dal sig. M. Wimmer, in qualità di agenti;
– per il governo greco, dai sigg. M. Apessos, D. Kalogiros nonché dalla sig.ra I. Pouli, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin, H. van Vliet e R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 febbraio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 39 CE e dell’art. 13 del regolamento (CEE) del
Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata dal regolamento
(CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, n. 2195 (GU L 206, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la signora van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën ed il [OSCURATO:PERSONA] van bestuur
van de Sociale verzekeringsbank (consiglio d’amministrazione della cassa di previdenza sociale; in prosieguo: lo «SVB»), in
merito al rifiuto di quest’ultimo di confermare l’iscrizione obbligatoria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën a taluni rami
di previdenza sociale, in quanto non residente nei [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Conformemente al suo art. 4, n. 1, il regolamento n. 1408/71
«(…) si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità (…);
c) le prestazioni di vecchiaia;
d) le prestazioni ai superstiti;
(…)
g) le prestazioni di disoccupazione;
h) le prestazioni familiari».
4 Il titolo II (artt. 13-17 bis) di tale regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», disciplina
le situazioni di conflitto.
5 Ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 1408/71:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo
l’articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato
anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro (…)
(...)
f) la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione
di un altro Stato membro (…), è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle
disposizioni di questa sola legislazione (…)».
6 Ai sensi dell’art. 10 ter del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996,
n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1):
«La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata
dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento [n. 1408/71] sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione
(…)».
7 In forza dell’art. 15 del regolamento n. 1408/71:
«1. Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata,
tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un
regime di assicurazione volontaria.
2. Qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell’iscrizione:
– a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato
è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria;
– a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato non può essere ammesso che al regime
di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.
3. Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l’interessato può essere ammesso all’assicurazione
volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un
altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro».
La normativa nazionale
8 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è prevista una distinzione fra due tipi di previdenza sociale, cioè, da un lato, il «regime generale
di previdenza sociale» e, dall’altro, il «regime previdenziale dei lavoratori dipendenti».
9 Il regime generale di previdenza sociale comprende le seguenti leggi:
– legge relativa al regime generale degli assegni familiari ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«AKW»);
– legge relativa al regime generale delle pensioni per i superstiti ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ANW»);
– legge relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«AOW»);
– legge relativa al regime generale delle cure mediche specifiche ([OSCURATO:PERSONA] wet bijzondere ziektekosten; in prosieguo: l’«AWBZ»).
10 Il regime previdenziale dei lavoratori dipendenti è oggetto delle seguenti leggi:
– legge sul regime di malattia (Ziektewet; in prosieguo: la «ZW»);
– legge sulle casse di malattia (Ziekenfondswet; in prosieguo: la «ZFW»);
– legge sulla disoccupazione (Werkloosheidswet; in prosieguo: la «WW»);
– legge sull’assicurazione per incapacità lavorativa (Arbeidsongeschiktheidsverzekering; in prosieguo: la «WAO»).
11 Per quanto riguarda il regime generale di previdenza sociale, la normativa olandese prevedeva in origine un regime nell’ambito
del quale le persone residenti al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA] e destinatarie di talune prestazioni olandesi di lunga durata erano
obbligatoriamente iscritti a talune condizioni.
12 L’art. 8 del decreto olandese che estende e limita la categoria delle persone assicurate a titolo previdenziale (Besluit uitbreiding
en beperking kring verzekerden volksverzekeringen) 3 maggio 1989 disponeva quanto segue:
«1. Le assicurazioni sociali coprono la persona che ha trasferito la sua residenza al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA] e che, al momento
della partenza, aveva diritto a:
a) una prestazione ai sensi della WAO (…)
(…)
2. Le assicurazioni sociali coprono la persona che non risiede nei [OSCURATO:PERSONA] e che ha diritto ad una prestazione (…) menzionata
al n. 1, qualora tale diritto derivi dall’assicurazione obbligatoria ai sensi delle assicurazioni sociali ovvero dall’assicurazione
volontaria ai sensi dell’art. 45 dell’AOW e dell’art. 63 dell’ANW, e a condizione che la prestazione (…) sia pari almeno al
35% del salario minimo».
13 Il decreto 24 dicembre 1998, entrato in vigore il 1 gennaio 1999, ha abrogato il decreto 3 maggio 1989. In via transitoria,
le disposizioni dell’art. 8 del detto decreto sono state mantenute in vigore fino al 1° gennaio 2000, dall’art. 26 del decreto
24 dicembre 1998. In tale data ha avuto termine l’iscrizione obbligatoria per taluni rami previdenziali.
14 Coloro la cui iscrizione obbligatoria non era più prevista dopo il 1° gennaio 2000 potevano tuttavia iscriversi volontariamente
sulla base dell’art. 2, n. 1, del decreto 2 gennaio 1990 sull’assicurazione volontaria (Besluit inzake vrijwillige verzekering).
Ai sensi di tale articolo, la detta facoltà era concessa per un anno dopo la fine dell’assicurazione obbligatoria e, per essere
nuovamente iscritto, era sufficiente una mera dichiarazione alla Sociale verzekeringsbank (cassa previdenziale).
15 Ai sensi dell’art. 35 dell’AOW:
«1. L’ex assicurato di età pari ad almeno 15 anni può assicurarsi facoltativamente, a condizione che non abbia ancora raggiunto
l’età di 65 anni, per un periodo massimo di 10 anni, a partire dal giorno successivo alla data in cui termina l’assicurazione
obbligatoria. (…)
3. Il periodo massimo di 10 anni menzionato al n. 1 non è applicabile a: (…) l’ex assicurato, di età pari a 50 anni alla data
in cui termina l’assicurazione obbligatoria, che non risiede nei [OSCURATO:PERSONA] ed ha diritto al versamento:
1° di un assegno ai sensi della legge sull’assicurazione per incapacità lavorativa (WAO) (…)».
16 Ai sensi dell’art. 63 dell’ANW:
«1. Gli ex assicurati possono assicurarsi a titolo facoltativo, alle condizioni da determinare con regolamento di pubblica
amministrazione o con le disposizioni adottate per la sua applicazione, per i periodi successivi al compimento del loro quindicesimo
anno di età, ma precedenti al compimento del loro sessantacinquesimo anno di età, per i quali non sono assicurati.
2. Con le condizioni menzionate al n. 1, si intende, segnatamente, il ricorso simultaneo alla facoltà, menzionata all’art. 45
della legge generale sull’assicurazione di vecchiaia, di assicurarsi a titolo facoltativo».
17 L’iscrizione obbligatoria è tuttavia mantenuta in vigore per taluni rami previdenziali. L’art. 27 del decreto 24 dicembre
1998 mantiene in vigore l’obbligo di assicurarsi ai sensi dell’AKW fino a che il figlio minore non abbia raggiunto l’età di
18 anni. L’art. 7 di tale decreto dispone che è assicurato ai sensi dell’AWBZ chi non risiede nei [OSCURATO:PERSONA], chi è assicurato
ai sensi della ZFW e chi, in applicazione di un regolamento del Consiglio dell’Unione europea può esigere, nello Stato in
cui risiede, prestazioni che gli vengono erogate a carico del bilancio dell’assicurazione delle casse malattia.
18 Nell’ambito del regime previdenziale dei lavoratori dipendenti, in particolare per quanto riguarda la WAO, la ZW e la WW,
l’obbligo di iscriversi dipende dalle seguenti condizioni:
– L’art. 20 della ZW stabilisce che quest’ultima copre i lavoratori interessati e il suo art. 8a definisce «lavoratore» ai fini
della ZW stessa colui che percepisce una prestazione ai sensi dell’iscrizione obbligatoria alla WAO.
– L’art. 8 della WW dispone che i lavoratori dipendenti colpiti da un’incapacità lavorativa derivante da un impiego conservino
la qualità di lavoratore dipendente.
– Le prestazioni fornite ai sensi della WAO e quelle alle quali potrebbero aver diritto ai sensi della ZW e della WW i dipendenti
residenti all’estero non sono cumulabili.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
19 La signora van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën, cittadina olandese, risiede in Belgio, ma ha lavorato nei [OSCURATO:PERSONA] durante tutta la
sua vita professionale. Dal 1997 essa percepisce una prestazione per incapacità lavorativa ai sensi della WAO, calcolata al
tasso massimo di incapacità lavorativa.
20 La signora van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën è stata avvisata che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, non era più obbligatoriamente assoggettata
a talune assicurazioni sociali olandesi, cioè l’AOW, l’ANW e l’AKW, in quanto non risiedeva nei [OSCURATO:PERSONA]. Le è stato segnalato
altresì, da un lato, che per questa ragione dalle sue prestazioni ai sensi della WAO a partire dal 1° gennaio 2000 non le
sarebbe stato più trattenuto alcun contributo al regime previdenziale generale e, dall’altro, che essa aveva ciononostante
la possibilità di iscriversi volontariamente ai sensi dell’AOW e dell’ANW, presentando una domanda presso la cassa previdenziale.
21 La signora van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën ha contestato la fine della sua iscrizione obbligatoria presso detta cassa. Quest’ultima,
con lettera 28 agosto 2000, ha confermato la sua posizione.
22 La ricorrente ha quindi introdotto un reclamo dinanzi alla detta cassa. In mancanza di risposta da quest’ultima, essa ha investito
il Rechtbank te Amsterdam.
23 Per tale giudice, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese, nell’AOW e nell’ANW, le condizioni di assicurazione,
in particolare gli importi del contributo, divergono a seconda che l’iscrizione sia obbligatoria o volontaria. Nell’ambito
dell’iscrizione obbligatoria ai sensi dell’AOW e dell’ANW, il contributo sarebbe calcolato sul reddito imponibile prodotto
nei [OSCURATO:PERSONA], mentre nell’ambito dell’iscrizione volontaria esso sarebbe calcolato sul reddito imponibile mondiale.
24 Esso ritiene inoltre che la coesistenza dei regimi obbligatorio e facoltativo rischi di mettere l’assicurato nell’impossibilità
di rispettare l’obbligo di iscrizione a un unico organismo previdenziale, obbligo imposto dal regolamento n. 1408/71.
25 Di conseguenza, il Rechtbank te Amsterdam ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 osti a una normativa nazionale di uno Stato membro in base alla
quale un soggetto che abbia cessato di esercitare qualsiasi attività professionale nel suo territorio permane assicurato in
forza della stessa normativa solo qualora egli mantenga la propria residenza in tale territorio, mentre, ai sensi della normativa
di tale Stato, rimane obbligatoriamente assicurato per determinati altri rami della previdenza sociale di tale Stato membro,
indipendentemente dal suo luogo di residenza.
2) Se per la soluzione della prima questione sia rilevante che, in virtù della normativa di tale Stato membro, sussista per tale
soggetto la possibilità di assicurarsi volontariamente per alcuni rami della previdenza sociale, senza che tale assicurazione
volontaria sia subordinata al requisito di mantenere la propria residenza nello Stato membro di cui trattasi.
Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, viene posta, in subordine, la seguente questione:
3) Se, in una fattispecie come quella descritta in precedenza, l’articolo 39 CE debba essere interpretato nel senso che sia incompatibile
con esso la sostituzione di un’assicurazione obbligatoria con un’assicurazione volontaria qualora la cessazione dell’assicurazione
obbligatoria risulti dall’introduzione di un requisito di residenza».
Sulle questioni pregiudiziali
26 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’art. 39 CE
o quelle dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71, ostino all’applicazione, da parte di uno Stato membro,
di una normativa in forza della quale un soggetto che ha cessato qualsiasi attività professionale sul suo territorio resta
assicurato a titolo obbligatorio per taluni rami previdenziali solo a condizione che vi mantenga la sua residenza, mentre
il detto soggetto resta obbligatoriamente assicurato ai sensi della normativa di tale Stato membro per altri rami previdenziali,
indipendentemente dalla sua residenza, sapendo che egli conserva sempre la possibilità di assicurarsi a titolo facoltativo
qualora non sia più assicurato a titolo obbligatorio.
Osservazioni presentate alla Corte
27 [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, nonché i governi belga e greco, ritengono la normativa olandese incompatibile con l’art. 13,
n. 1, del regolamento n. 1408/71, il quale prevede che le persone alle quali si applica siano soggette solo alla normativa
di un unico Stato membro.
28 Essi considerano che anche se la normativa olandese non si applica ormai che parzialmente alla signora van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën,
dovrebbe trovare applicazione per i rami previdenziali che non formano più oggetto di un’assicurazione obbligatoria la normativa
dello Stato di residenza, in applicazione dell’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71. In tal modo, la signora
van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën si troverebbe in una situazione che la farebbe dipendere dalle normative previdenziali di due Stati
membri, in violazione delle disposizioni dell’art. 13, n. 1, dello stesso regolamento.
29 [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che l’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non osta a che la normativa di uno
Stato membro subordini il diritto di una persona che ha cessato di esercitare qualsiasi attività professionale sul suo territorio
di continuare ad essere assoggettata alla legislazione di tale Stato membro alla condizione che essa ivi conservi la sua residenza
(sentenza 11 giugno 1998, causa C‑275/96, Kuusijärvi, Racc. pag. I‑3419, punto 51). Di conseguenza, le autorità olandesi avrebbero
potuto cessare di applicare alla ricorrente, del tutto legittimamente, l’intera loro normativa, ma non avrebbero potuto mantenere
in vigore la sua assicurazione a titolo obbligatorio a vari rami previdenziali e abolirla per altri.
30 Il governo olandese e l’SVB ritengono al contrario che l’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 non osti a che
la normativa di uno Stato membro assicuri a titolo obbligatorio la persona di cui trattasi solo contro taluni rischi coperti
dal suo regime previdenziale, dato che non sussiste alcuna discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini esteri, e considerato
che l’interessata ha la possibilità di assicurarsi facoltativamente per coprire gli altri rischi, nell’ambito dello stesso
regime previdenziale.
31 D’altra parte, il giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] e il governo greco rilevano condizioni di assicurazione meno favorevoli
in caso di assicurazione volontaria rispetto all’assicurazione obbligatoria. Tale situazione, che potrebbe incidere in modo
più grave sui cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini olandesi, sarebbe discriminatoria e contraria agli artt. 12
e 39 CE.
32 Al contrario, il governo olandese ritiene che le condizioni di assicurazione siano identiche o addirittura più favorevoli
per l’assicurazione volontaria che per quella obbligatoria.
Giudizio della Corte
33 Le disposizioni dell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71 mirano unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare
alle persone che si trovano in una delle situazioni contemplate nei suoi punti da a) a f). Esse non intendono stabilire i
casi in cui sorge il diritto o l’obbligo di iscriversi ad un regime previdenziale oppure ad un ramo particolare dello stesso.
Spetta alla normativa di ciascuno Stato membro stabilire detti casi, ivi compresi quelli relativi alla cessazione dell’assicurazione
(sentenze 3 maggio 1990, causa C‑2/89, Kits van Heiningen, Racc. pag. I‑1755, punto 19, e Kuusijärvi, cit., punto 29).
34 Inoltre, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71, di cui fa parte l’art. 13, sono intese non solo ad evitare
la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti
rientranti nella sfera di applicazione del detto regolamento non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per
mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (sentenze citate Kits van Heijningen, punto 12, e Kuusijärvi, punto 28).
35 Tuttavia, dall’art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento n. 1408/71 risulta che la normativa dello Stato membro di residenza
si applica solo se nessun’altra normativa è applicabile e in particolare se quella alla quale l’interessato era stato assoggettato
precedentemente cessa di essergli applicabile (sentenza 3 maggio 2001, causa C‑347/98, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, Racc. pag. I‑3327,
punti 28 e 29). Pertanto, se l’assicurazione obbligatoria alla previdenza sociale cessa in uno Stato membro, la disposizione
citata impone l’assicurazione nello Stato membro di residenza.
36 Tali disposizioni non ostano, nella causa principale, a che la normativa olandese continui ad applicarsi alla sig.ra van [OSCURATO:PERSONA]Bourgondiën. Infatti,
le assicurazioni di cui essa beneficiava in precedenza possono continuare ad essere assoggettate al regime previdenziale olandese,
considerata la posizione assunta dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, cit. Il fatto che una parte di tali assicurazioni
divenga facoltativa non è tale da vietare che prosegua l’iscrizione al regime che copre l’assicurazione obbligatoria.
37 D’altra parte, questo è il motivo per cui la normativa olandese concede alle persone non residenti che hanno cessato qualsiasi
attività professionale nei [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di restare assicurate a titolo facoltativo, ai sensi della normativa
di tale Stato membro, per i rami per i quali cessano di essere assicurate a titolo obbligatorio.
38 Il principio di unicità del regime previdenziale sancito dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non è quindi rimesso
in discussione dall’applicazione della normativa olandese criticata nella causa principale.
39 Tuttavia, se è vero che gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale,
nell’esercizio di tale competenza devono tuttavia rispettare il diritto comunitario e, in particolare, le disposizioni del
Trattato CE relative alla libera circolazione dei lavoratori (sentenza 23 novembre 2000, causa C‑135/99, Elsen, Racc. pag. I‑10409,
punto 33). Di conseguenza, il regime di assicurazione facoltativa dei non residenti deve essere compatibile con le disposizioni
dell’art. 39 CE.
40 Il requisito della residenza posto dal legislatore olandese per continuare a rientrare nell’assicurazione obbligatoria a taluni
rami previdenziali sarà quindi compatibile con l’art. 39 CE solo se le condizioni di assicurazione a titolo volontario dei
non residenti non sono più sfavorevoli, per gli stessi rami previdenziali, di quelle a titolo obbligatorio di cui beneficiano
i residenti.
41 Ora, dall’ordinanza di rinvio risulta che ai sensi della nuova normativa olandese i non residenti non dispongono più del diritto
di assicurarsi, anche volontariamente, al regime degli assegni familiari, salvo in modo parziale e transitorio. I soli non
residenti che conservano un diritto agli assegni familiari sono quelli che l’avevano acquistato sotto il precedente regime
dell’assicurazione obbligatoria. Essi perdono definitivamente la possibilità di essere assicurati dal momento in cui il loro
figlio più giovane raggiunge l’età di 18 anni. In questo modo, i non residenti hanno un trattamento meno favorevole, per quanto
riguarda tali assegni, di quello di cui beneficiano i residenti.
42 Inoltre, il giudice del rinvio sostiene, come esposto al punto 23 della presente sentenza, che l’importo dei contributi non
è lo stesso per le assicurazioni obbligatorie dei residenti e quelle facoltative dei non residenti.
43 Infine, la percentuale poco elevata delle assicurazioni volontarie dei non residenti la cui assicurazione obbligatoria è stata
interrotta sembra indicare che le assicurazioni volontarie presentano carattere poco attraente e che i non residenti devono
incontrare difficoltà per procedervi.
44 Dai punti che precedono emerge che la normativa olandese di cui trattasi nella causa principale pone i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dei residenti per quanto riguarda la loro copertura previdenziale nei [OSCURATO:PERSONA] e pregiudica
in tal modo il principio di libera circolazione garantito dall’art. 39 CE.
45 Di conseguenza, occorre rispondere al giudice del rinvio che l’art. 39 CE osta alla normativa di uno Stato membro in forza
della quale una persona che ha cessato qualsiasi attività professionale sul suo territorio rimane assicurata a titolo obbligatorio
per taluni rami previdenziali solo se vi conserva la sua residenza, mentre la stessa persona rimane obbligatoriamente assicurata
ai sensi della normativa di tale Stato membro per altri rami previdenziali, anche se la sua residenza è situata in un altro
Stato membro, qualora le condizioni per l’assicurazione volontaria ai rami per i quali è cessata l’assicurazione obbligatoria
siano meno favorevoli di quelle per l’assicurazione obbligatoria.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle
delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 39 CE osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona che ha cessato qualsiasi attività professionale
sul suo territorio rimane assicurata a titolo obbligatorio per taluni rami previdenziali solo se vi conserva la sua residenza,
mentre la stessa persona rimane obbligatoriamente assicurata ai sensi della normativa di tale Stato membro per altri rami
previdenziali, anche se la sua residenza è situata in un altro Stato membro, qualora le condizioni per l’assicurazione volontaria
ai rami per i quali è cessata l’assicurazione obbligatoria siano meno favorevoli di quelle per l’assicurazione obbligatoria.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.