CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1982
Cassazione n. 15730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso, così qualificato il reclamo proposto dal condannato, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; che, in proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell'atto; che, ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell'originario reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente; che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M